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QUESITO del 13/03/2023

Demografici

Riconoscimento cittadinanza italiana

E’ pervenuta al Sindaco di questo Comune in data 16.09.2022,un’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di una ragazza brasiliana nata il 26.05.1986 in Brasile, residente nel Comune, con origini italiane.
Infatti nella richiesta ha precisato che l’avo italiano è nato in un Comune Italiano ed è emigrato in Brasile dove si è sposato e deceduto;
La nonna è nata in Brasile nel 1929,dove si è sposato con un cittadino brasiliano;
Il Padre è nato sempre in Brasile nel 1963.
Con l’istanza ha allegato solo il proprio atto di nascita.
Per la restante documentazione ha comunicato che tutti gli atti relativi ai suoi ascendenti erano depositati presso un Comune nella Provincia di Teramo dove il padre, negli anni precedenti, ha presentato istanza ed ha ottenuto successivamente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e dove ad oggi risulta iscritto nell’AIRE.
Lo scrivente pertanto ha richiesto a detto Comune, le copie conformi di detti documenti.
Il Comune in questione con nota del 06.02.2023 ha trasmesso l’atto di nascita trascritto del padre della richiedente e i certificati di cittadinanza italiana e iscrizione AIRE dello stesso. Nella medesima nota ha precisato che gli atti del bisnonno, della nonna e del padre sonno stati all’epoca depositati presso detto Comune in copia conforme e pertanto ai sensi di legge non si può rilasciare una copia di "copia conforme".
Inoltre l‘Ufficio di Stato Civile di questo Comune, avendo rilevato dall’atto di nascita della richiedente che nel 1986, quando è nata, è stata riconosciuta solo dalla madre cittadina brasiliana, è stato chiesto all’interessata di far pervenire la documentazione relativa al riconoscimento paterno.
La richiedente con nota del 29.12.2022 ha trasmesso un atto di riconoscimento, reso presso l’Ufficio di Stato Civile della 1° Sottocircoscrizione e Ufficio Notarile di Anapolis (Brasile) dal padre in data 15.09.2021, con la sottoscrizione per assenso anche della figlia maggiorenne. La stessa con il medesimo atto ha aggiunto al cognome della madre anche il cognome del padre.
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 2, comma 2 legge n. 91/92, nel caso di riconoscimento di figlio maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza";
- l'assenso del figlio, ai sensi dell'art. 250, secondo comma del codice civile, può essere contenuto nello stesso atto di riconoscimento o in un atto separato (formato dall'ufficiale dello stato civile, dall'autorità diplomatica o consolare, da un notaio);
- la dichiarazione di riconoscimento è stata effettuata all'estero mediante atto notarile;
- considerato altresì che, detta dichiarazione, è stata resa efficace in Italia mediante la traduzione giurata e l’apostille.
Tanto premesso e considerato, si chiede:
Se è corretto rigettare l'istanza presentata in data 16.09.2022 di riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi della Circolare K.28.1 dell'8.04.1991 perché non sono stati prodotti ed acquisti tutti i documenti relativi agli ascendenti previsti dalla Circolare suddetta.

Se la stessa invece, essendo ad oggi, residente in questo Comune, può presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, quale figlia, riconosciuta nella maggiore età, da padre cittadino italiano e se in questo caso, il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui é stato redatto l'atto all'estero e cioè il 15.09.2021, oppure dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero, ovvero dal 29.12.2022, data in cui l’atto di riconoscimento è pervenuto a questo Comune tradotto ed apostillato e quindi pienamente efficace per l’ordinamento italiano ed in questo caso qual é la procedura corretta che l'Ufficiale di Stato Civile deve seguire.
In subordine, nel caso di parere negativo, si chiede se la richiedente, figlia di cittadino italiano, che l'ha riconosciuta quando era maggiorenne, può presentare un'altra istanza essendo residente in questo Comune come cittadina straniera, anche se è intercorso un anno dal riconoscimento paterno (Art.2, comma 2, della Legge 91/1992) ed, in tal caso, quale deve essere la procedura da seguire.
Il Comune di Tramutola è un piccolo Comune dove chi si occupa dell’Ufficio di Stato Civile, svolge compiti che abbracciano tutta la sfera delle competenze dei servizi demografici e quindi casistiche come questa espressa sono rarissime, pertanto si chiede in dettaglio un chiarimento sulla corretta proceduta da seguire.

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