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MEMOWEB n. 19 del 30/01/2017

Commercio

Attività di somministrazione alimenti e bevande: revoca autorizzazione e onere motivazionale

Tar Veneto: in caso di irrogazione della più grave sanzione della revoca dell'autorizzazione, oltretutto in un caso in cui non sussistono precedenti contestazioni di violazioni amministrative nei confronti del soggetto privato, l'onere motivazionale diviene ancor più necessario e stringente

Con sentenza 1409/2016 del 19 dicembre scorso, il Tar Veneto ha stabilito che, qualora il comune decida di irrogare la più grave sanzione della revoca dell'autorizzazione (nel caso di specie, alla somministrazione di alimenti e bevande), oltretutto in un caso in cui non sussistono precedenti contestazioni di violazioni amministrative nei confronti del soggetto privato, l'onere motivazionale diviene ancor più necessario e stringente, dovendosi dare puntualmente conto delle motivazioni poste a base del più gravoso carico afflittivo imposto al privato.

Il Tar Veneto ha altresì confermato la legittimità dell'ordine del comune di cessare immediatamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in considerazione del fatto che il titolare del locale non aveva mai "presentato al Suap alcuna documentazione, né richiesta di autorizzazione, per l’apertura di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo". Pertanto si ritiene che lo stesso "abbia impropriamente utilizzato la licenza di Polizia amministrativa in suo possesso, finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, per esercitare invece l'attività di pubblico spettacolo, in violazione della normativa vigente".

Viene richiamato, nella fattispecie, l'art.68 del T.U.L.P.S, secondo cui il locale non può cambiare la sua natura per effetto dell'evento organizzato, che deve essere complementare ed accessorio, rispetto all'attività principale di somministrazione, e deve svolgersi senza la presenza di elementi tali da configurare la trasformazione in un vero e proprio locale di pubblico spettacolo.

Nel caso specifico, invece, il locale era stato adibito ad attività di pubblico spettacolo e la somministrazione di bevande era divenuta prettamente accessoria ed ancillare rispetto all'attività di ballo.

In allegato, la sentenza 1409/2016 del Tar Veneto.