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Quesiti

10 risultati di 6329

Quesito del 23/07/2019

Demografici

Variazione anagrafica in seguito a sfratto

Due componenti di una famiglia sfrattata da un alloggio hanno trasferito residenza in un altra casa del territorio comunale mentre un componente è rimasto residente al vecchio indirizzo. Premesso che i proprietari di casa per ora non ci hanno ancora avvisato dello sfratto ma che l'ufficiale giudiziario continua a chiederci spiegazioni in merito; visto inoltre che effettivamente si sono trasferiti tutti e 3 ma che per la polizia locale è impossibile comunicare con i medesimi perché anche se presenti nell'abitazione non rispondono al campanello e non ritirano la posta; chiediamo come possiamo procedere alla variazione d'indirizzo d'ufficio.

Quesito del 19/07/2019

Demografici

Cittadinanza jure sanguinis

Sto visionando i documenti per il riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis: l’avo italiano è nato nel 1879, bisnonno nato in Argentina nel 1905, nonna nata in Argentina nel 1933 sposata con cittadino argentino e deceduta nel 1988 sempre all’estero, madre nata nel 1965, sposata e vivente in argentina in Argentina e figli (Istanti) nati nel 1996 e 1993. La nonna è nata nel 1933 e quindi non trasmette la cittadinanza italiana (in quanto nata ante 1948), ma lei è cittadina. Ho questo dubbio, la nonna trasmette comunque la cittadinanza alla figlia e ai nipoti oppure no perché nata prima del 1948?

Quesito del 19/07/2019

Personale

Nulla osta alla mobilità e danno da disservizio

l Sindaco di questo Comune, con popolazione sotto i 5000 abitanti, con proprio atto ha rilasciato il nulla osta per mobilità all'unica dipendente in servizio presso l'ufficio lavori pubblici (inquadrata in cat. d) dopo 7 mesi dall'inizio del suo servizio presso questo Ente. la motivazione sta nel fatto che la dipendente in parola aveva vinto una selezione per mobilità per un posto in regione per cui il Sindaco non ha ritenuto impedire alla stessa un importante nuova esperienza lavorativa. Ha poi provveduto a far bandire per ben due volte dall'ufficio personale l'avviso per la copertura del posto che si deve ancora perfezionare. L'area tecnica è però rimasta con il solo responsabile (cat. D) che tra un mese cesserà per pensionamento. Valutato che la nuova figura individuata dall'avviso di mobilità non potrà prendere servizio prima dell'inizio del prossimo anno, per consentire il rispetto della spesa di personale, si chiede - secondo il vostro autorevole punto di vista - se la concessione del nulla osta per mobilità in uscita alla dipendente possa essere ritenuto, in base alla giurisprudenza esistente o ad orientamenti in materia, un potenziale danno da disservizio a carico dell'Ente. Considerato che si trattava dell'unica figura che si occupava delle opere pubbliche assieme al Responsabile in prossima quiescenza.

Quesito del 19/07/2019

Personale Affari generali

Indennità di reggenza segretario a scavalco

Qual è la corretta modalità di calcolo dell'indennità di reggenza del segretario comunale a scavalco?

Quesito del 17/07/2019

Tecnico LL. PP. Affari generali

Liquidazione compensi a progettista per studio di fattibilità

La precedente amministrazione a fine 2018 ha attivato una procedura negoziata inferiore ai 40.000,00 euro su una centrale di committenza per un incarico ad un professionista per lo studio di fattibilità per un nuovo polo scolastico. Il professionista ha fatto l’offerta con un minimo ribasso, e si è visto affidare l’incarico. In sede di predisposizione del bilancio di previsione sono stati stanziati circa due milioni di euro per la costruzione di tale polo scolastico (bilancio approvato il 30 marzo 2019). Successivamente il professionista ha presentato lo studio di fattibilità prevedendo oltre al polo scolastico anche una serie di altri servizi tra i quali ambulatori medici, appartamenti per anziani autosufficienti, una sala civica, una biblioteca e un centro fitness. Per fare questo mega centro ha previsto anche la deviazione della viabilità, con la necessità di “spostare” una strada. Ovviamente il costo presunto è stato molto superiore a quello previsto e stanziato a bilancio, essendo superiore ai 20 milioni di euro. Tra l’altro alcune direttive ministeriali per la scuola dell’infanzia non sono rispettate, in quanto ha previsto un unico blocco di servizi igienici, e non uno per ogni sezione, con un totale di 6 waterini, contro i 18 che dovrebbero esserci per rispettare la normativa. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico all'epoca, essendo il nostro comune inferiore a 5 mila abitanti, era l’assessore ai lavori pubblici. Benché la previsione economica non fosse minimamente sopportabile da un ente come il nostro la precedente Amministrazione ha approvato con delibera di giunta, solo sotto l’aspetto tecnico, lo studio di fattibilità del progettista. La proposta di delibera aveva il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (anche assessore ai lavori pubblici). Con le elezioni di maggio l’amministrazione uscente non è stata confermata e c’è un nuovo Responsabile all’Ufficio Tecnico, un dipendente a tempo indeterminato categoria C5, ad interim, nelle more che si perfezioni l’assunzione di un nuovo responsabile di categoria D1 prevista per il primo ottobre. Il professionista ha presentato la parcella. L’Amministrazione è contraria a pagare tale parcella in quanto è un progetto che per un Comune delle nostre dimensioni, con un bilancio come il nostro, non è realizzabile. Il progettista, sentito sulle motivazioni di un tale progetto faraonico, ha dichiarato che ha seguito le indicazioni verbali fornitegli dalla precedente Amministrazione (che però aveva stanziato per il progetto 2 milioni di euro, e non venti milioni). Tale affermazione sembrerebbe tuttavia confermata dal fatto che poi la precedente Amministrazione ha approvato in Giunta lo studio di fattibilità presentato, pur solo sotto l’aspetto tecnico, e quindi senza il parere di regolarità contabile. Il Responsabile U.T. ora si trova a dover liquidare una fattura regolarmente presentata su uno studio di fattibilità approvato dalla Giunta. La nuova amministrazione, qualora tale pagamento venga eseguito, intende inviare il fascicolo alla corte dei Conti ipotizzando un danno erariale per l’Ente che ha pagato un progettista per un progetto palesemente irrealizzabile. D’altra parte il progettista ha già comunicato che essendo scaduti i 30 giorni per il pagamento della fattura, si è già rivolto ad un legale e sta depositando un’ingiunzione di pagamento. Questo comporterebbe maggiori oneri per l’Ente con un nuovo rischio di danno erariale. Tutto ciò premesso, la domanda è: il nuovo responsabile è tenuto a liquidare la fattura dato che il lavoro è stato eseguito e la Giunta lo ha approvato o ha titolo per contestare la realizzabilità dell’opera? E se liquida la fattura incorre nel rischio di danno erariale? E di conseguenza il Responsabile Finanziario che paga la fattura regolarmente liquidata dal Responsabile U.T rischia anch’egli il danno erariale? O il danno erariale verrebbe imputato all'Amministrazione che ha approvato in Giunta un progetto irrealizzabile e al Responsabile U.T (che era anche assessore ai lavori pubblici), che ha firmato il parere favorevole sulla proposta di delibera? Poiché i quindici giorni per contestare la fattura sono abbondantemente scaduti, il non pagarla, causando l’ingiunzione di pagamento con maggiori oneri a carico dell’Ente causerebbe anche questa il danno erariale al Responsabile U.T. che non ha liquidato la fattura?

Quesito del 17/07/2019

Personale

Data decorrenza infortunio

Un agente di polizia locale ha avuto un infortunio in itinere dopo avere svolto regolarmente tutto il turno di lavoro. Il certificato di infortunio dell'INAIL ha come data di inizio il giorno stesso, in cui sono ovviamente presenti delle timbrature che entrano in conflitto. È corretto considerare l'infortunio per tutto il giorno e non tenere conto delle timbrature, benché il turno sia stato regolarmente portato a termine?

Quesito del 17/07/2019

Tributi

Avviso di accertamento a società in crisi da sovraindebitamento

Nel 2017 il Comune di xxx, a seguito di "crisi da sovraindebitamento" di una società agricola, ha ricevuto la richiesta, da parte del professionista incaricato a svolgere il ruolo di organismo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012 della società stessa, di comunicare i crediti vantati nei confronti di detta società agricola. Il Comune ha comunicato l'importo presunto del credito nel termine consigliato dal professionista all'indirizzo PEC dedicato. Dopo tale corrispondenza non è stata ricevuta alcuna altra informazione a riguardo. Ora, in sede di emissione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per l'annualità 2014, la relativa notifica deve essere effettuata con raccomandata presso la sede della società (tuttora attiva) o attraverso PEC all'indirizzo comunicato dall'OCC?

Quesito del 17/07/2019

Tecnico LL. PP.

Obbligo di gara telematica per lavori pubblici

Con vostro parere del 3.7.2019 codesta Redazione ha affermato che il comune, per l'affidamento dei lavori, può sicuramente procedere autonomamente, attraverso la propria piattaforma elettronica purché iscritto all'AUSA. Ciò posto si chiede di chiarire come si concilia la facoltà per i lavori di procedere autonomamente ovviamente su propria piattaforma elettronica e l'obbligo che al contrario sembrerebbe sussistere dal disposto di cui all'articolo 37, comma 2 del codice dei contratti pubblici il quale recita che: "[omissis]....nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente". Tra le centrali di committenza qualificate non vi è la CONSIP che ha appunto emanato a suo tempo apposito bando per l'abilitazione degli operatori economici per i lavori di manutenzione?

Quesito del 17/07/2019

Ragioneria

Variazione del fondo pluriennale vincolato

Questo Ente ha stanziato nell’esercizio 2019 in sede di bilancio di previsione 2019 - 2022 euro 240.000,00 finanziati con avanzo presunto (avanzo poi effettivamente accertato con l rendiconto) in un capitolo FPV per un’opera da fare nel 2020. Contestualmente nell’esercizio 2020 ha stanziato 240.000,00 euro nel capitolo FPV di entrata ck e nel correlativo capitolo di spesa in conto capitale. Ora essendo cambiata l’Amministrazione, questa opera non verrà fatta. Quali sono le operazioni corrette da fare per recuperare la disponibilità della somma, trattandosi di avanzo già destinato? E’ corretto se con variazione di bilancio elimino la somma stanziata nel capitolo FPV del 2019, facendola nuovamente confluire in avanzo di amministrazione destinato ad investimenti senza ridestinarla, al momento, ad alcuna opera, e contestualmente vario il bilancio 2020, riducendo di 240.000,00 sia il capitolo di spesa in conto capitale sia il capitolo di entrata FPV ck? Questa modifica del FPV del 2019 e del 2020 è corretta? Non si tratta di una semplice variazione di esigibilità, perché elimino la spesa sia nel 2019 che nel 2020, e vario il FPV di entrata in ck nel 2020. L’Fpv una volta determinato, come l’avanzo, non dovrebbe più essere possibile modificarlo se non con variazione di esigibilità, ma non è questo il caso, tuttavia l’operazione sopradescritta non varia gli equilibri.

Quesito del 17/07/2019

Ragioneria

Rilevanza IVA servizio idrico esternalizzato

Con decorrenza 1/3/2018 la gestione del Servizio Idrico Integrato di questo Comune è stata esternalizzata ad una Società in House (partecipata per una percentuale di capitale non inferiore al 70% - soggetta a scissione dei pagamenti). Da tale data tutte le spese relative al servizio in questione sono in capo alla Società, anche quelle sostenute dallo scrivente che vengono annualmente chieste a rimborso. Si tratta di spese per utenze (fino alla voltura delle stesse), canoni demaniali (attraversamenti ferroviari e polizia idraulica) e rate mutui accesi dallo scrivente. Dalla data del subentro della Società in House nella gestione del Servizio Idrico Integrato, questo Ente non ha più portato in detrazione l’IVA sulle fatture acquisti per lavori, acquisti di beni e prestazioni di servizi relativi al servizio stesso. Praticamente non ha più trattato il servizio come attività commerciale, bensì come attività istituzionale versando regolarmente all’erario l’IVA sulle fatture acquisti, per conto del fornitore. Per il rimborso della somme dovute dalla Società, si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare, considerato che la stessa Società chiede l’emissione di fattura da parte nostra. Il dubbio sorge in considerazione del fatto che lo scrivente ha già provveduto a versare all’erario l’IVA calcolata sulle fatture acquisti in quanto emesse in regime di scissione dei pagamenti e la loro rifatturazione alla Società comporterebbe l’insorgere di un nuovo debito per l’Ente per la stessa imposta.