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Modulistica

10 risultati di 1939

Informazioni

È possibile richiedere alla Polizia Municipale l’accesso a:

  • atti di accertamento del Codice della Strada;
  • relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
  • rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.

L’accesso potrà sostanziarsi nella presa di visione, nel rilascio di copie semplici o nel rilascio di copie “conformi all’originali” (autenticate).

Soggetti titolari del diritto di accesso

Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).

Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).

L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.

Modalità di accesso

La richiesta di accesso va formulata sugli appositi modelli, e sconta l’imposta di bollo qualora si richieda copia conforme degli atti.

Per la produzione di copia degli atti potrà essere richiesto il pagamento di una tariffa, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

Cosa serve

  • Documento di identità del richiedente
  • Domanda di rilascio delle copie, con l’esatta indicazione degli atti richiesti
  • Copia del versamento effettuato per il rilascio delle copie
  • (eventuale) Marche da bollo (una per la richiesta, una ogni quattro pagine degli atti rilasciati)

Dove

La richiesta deve essere rivolta con le modalità consentite per le istanze di accesso agli atti. È opportuno rivolgersi all’ufficio per ulteriori informazioni.

PRATICA COD. 898762.90.modul

Informazioni

L'Anagrafe degli Animali d’Affezione è una banca dati nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia, popolata costantemente dalle varie anagrafi territoriali (organizzate su base regionale).

Cani

I proprietari di cani devono obbligatoriamente registrare i propri animali alla “anagrafe canina” tenuta dal comune o dall’ASL competente per territorio, le cui norme di dettaglio sono specificate a livello regionale.

Ad ogni cane verrà assegnato un numero di codice di riconoscimento, che è presente sull’animale in un microchip inoculato sottocute da un veterinario abilitato.

Al competente ufficio comunale deve essere dichiarata anche la cessione del cane, i trasferimenti dello stesso sul territorio nazionale e la morte.

Gatti, furetti e conigli

L’iscrizione anagrafica di gatti e furetti avviene su base volontaria, salvo il caso in cui sia necessario il passaporto (vedi sotto). I medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).

Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici - Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.

Passaporto

Cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione europea devono avere un passaporto, rilasciato dalla competente ASL. Per il rilascio di questo documento è obbligatorio che l’animale abbia il “microchip” e che sia in regola con la vaccinazione antirabbica.

Per i viaggi in specifici paesi potrebbero essere richiesti altri adempimenti, come l’analisi del sangue.

Pertanto, nel caso in cui si preveda di viaggiare con il proprio animale d’affezione, si consiglia di richiedere informazioni per tempo al servizio veterinario dell’ASL di zona o al proprio veterinario.

Tempistiche e dettagli

Per informazioni di dettaglio si invita a contattare l’ufficio comunale competente o l’ufficio preposto presso l’Azienda Sanitaria Locale.

 

Manifestazioni sportive, competitive o non competitive su strada

Per organizzare manifestazioni sportive, competitive o non competitive, che si svolgono su strada nel territorio comunale è necessario chiedere l’autorizzazione prevista dall'art. 9 del Codice della Strada.

Nella richiesta va specificata la natura competitiva/non competitiva ed il percorso della manifestazione, il tipo di competizione (es. ciclistica, podistica, motoristica ecc.) nonché la disponibilità della scorta tecnica.

Se la manifestazione prevede l'istituzione del divieto di sosta o la chiusura, anche temporanea, di strade, si deve specificare la necessità di tale ordinanza al comando Polizia Municipale.

Manifestazioni di pubblico spettacolo

L’Ufficio preposto rilascia tutte le autorizzazioni previste dal Testo unico in materia di leggi sulla pubblica sicurezza previste in materia di attività di pubblico spettacolo, sia a soggetti che esercitano una attività imprenditoriale che ad associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto del vigente regolamento in materia di inquinamento acustico.

Presso tale ufficio è altresì possibile presentare le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) nei casi in cui le stesse siano previste.

Chiusura strade per manifestazioni o lavori

In occasione di manifestazioni o di lavori che intralcino o impediscano il regolare svolgimento del transito, può essere chiesta l’emissione di ordinanza che imponga obblighi, divieti o limitazione all’utilizzo di strade aperte al pubblico.

La richiesta può essere presentata da singoli cittadini, da ditte, associazioni o enti pubblici.

Informazioni

È opportuno rivolgersi all’ufficio competente per ottenere informazioni in merito alle procedure adatte al proprio caso specifico, in merito alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e alle SCIA.

Restituzione al proprietario di oggetto smarrito

Informazioni

Di norma gli oggetti smarriti sono consegnati all’ufficio polizia municipale.

Chi ha smarrito un oggetto può chiederne la restituzione.

Annualmente viene pubblicato per due volte all’albo pretorio l’elenco degli oggetti smarriti depositati presso detto ufficio.

Trascorso un anno dal termine delle pubblicazioni se l’oggetto non viene reclamato dal proprietario o dal rinvenitore diventa proprietà del comune che lo può cedere a terzi.

Cosa serve

Documento di identità e denuncia di smarrimento presentata presso la caserma dei carabinieri o altro posto di polizia.

Quando

Entro un anno dalla pubblicazione dell’elenco albo pretorio.

Dove

La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.

Note

Deve essere versato un importo corrispondente ad una percentuale del valore stimato, più eventuali spese

 

Restituzione al rinvenitore di oggetto smarrito

Informazioni

Di norma gli oggetti smarriti sono consegnati all’ufficio polizia municipale.

Chi ha smarrito un oggetto può chiederne la restituzione.

Annualmente viene pubblicato per due volte all’albo comunale l’elenco degli oggetti smarriti depositati presso l’ufficio.

Trascorso un anno da dette pubblicazioni, se l’oggetto non viene reclamato dal proprietario, il rinvenitore può chiederne la restituzione.

Cosa serve

Documento di identità e denuncia di ritrovamento presentata presso la caserma dell’arma dei carabinieri o altro posto di polizia.

Quando

Entro un anno e non oltre due anni dalle pubblicazioni all’albo

Dove

La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.

Note

Deve essere versato un importo pari ad una percentuale del valore stimato, più eventuali spese