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Modulistica

10 risultati di 1938

- In caso di locale con superficie inferiore ai 400 mq si deve utilizzare esclusivamente il modello 22216s.1.7.1;

- In caso di locale con superficie superiore ai 400 mq si deve compilare il modello 22216s.1.7.2 e allegare a esso i modelli 22216s.1.7.1 e 22216s.a o il 22216s.b (solo in caso di voltura).

TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
  • Subingresso;[2]
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari.

DESCRIZIONE

Per commercio all’ingrosso, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Non sono quindi commercianti all'ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98 consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso o alla CC.I.AA. nell’ambito della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011

Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio

Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i.

Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi

D.p.r. n. 151/2011

Subentro

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

Cessazione dell’attività

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla Segnalazione/comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/16, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

23

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

Subingresso

Comunicazione

La Comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.

Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11

D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

 

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

 

 

 

 

  1. Apertura, trasferimento di sede, Ampliamento
  1. SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF

 

 

  1. Subingresso
  1. Comunicazione

 

24

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..

L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ............ giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

 

[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare la SCIA unica comprendente la Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più la Scia di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[2] In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
  • Subingresso;[2]
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.

DESCRIZIONE

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Non sono quindi commercianti all'ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 8, c.2 del D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

Ai sensi dell’art. 5, c.11 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 71ter, c.3 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., l'esercizio del commercio all'ingrosso alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti morali ex art. 71, c.1 di tale ultimo decreto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  •  
  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011

Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita ingrosso/dettaglio

Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e s.m.i.

Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Subentro

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

Cessazione dell’attività

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
  • SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011;
  • Comunicazione per voltura prevenzione incendi, in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’All. I al D.P.R. n. 151/2011;
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

25

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria.

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11

D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011

SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

26

Subingresso

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

27

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE[4];

Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.[5].

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..

L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro .......... giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

 

[1] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fin i dell’apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio occorre presentare la Scia unica, comprendente Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più Scia per notifica sanitaria più Scia di prevenzione incendi in caso di  esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

[2] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fini del subingresso occorre presentare la Scia unica, comprendente la Comunicazione di subingresso più Scia per notifica sanitaria più Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

[4] La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.

[5] La Scia di prevenzione incendi e la comunicazione di voltura prevenzione incendi devono essere presentate contestualmente alla comunicazione di apertura/trasferimento/ampliamento o di subingresso, nei casi di esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e sono trasmesse a cura del Suap ai VV.FF

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici sono le seguenti:

  • Apertura/Trasferimento/Ampliamento;
  • Subingresso;
  • Sospensione temporanea dell’attività;
  • Cessazione dell’attività.

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Vigili del fuoco;
  • Agenzia delle Dogane

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici.

DESCRIZIONE

Per commercio esclusivamente a mezzo apparecchi automatici, si intende la vendita/somministrazione a mezzo distributori che erogano i prodotti scelti dall’acquirente, previo pagamento del prezzo indicato sull’apparecchio stesso, in locale ad essi adibito in modo esclusivo.

La vendita in locali adibiti in modo esclusivo ai distributori automatici è soggetta alla disciplina degli artt. 7[1], 8[2], 9[3] e 17 del D.lgs. n. 114/98 e 65 del D.lgs. 59/2010 rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita (art. 4, c.1, lett. h, D.lgs. n. 114/98).

L’ attività può esercitarsi nei settori merceologici: alimentare e non alimentare.

La vendita di prodotti del settore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).

I distributori devono recare la ragione sociale dell’impresa, inamovibile e intellegibile.

È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 18 (art. 7ter, L. n. 189/1012).

Disposizioni particolari:

In caso di installazione di distributori per la vendita di prodotti alimentari contestuale all’avvio dell’impresa, deve essere presentata al SUAP, la Comunicazione contenente l’elenco degli apparecchi installati. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.

La vendita/somministrazione a mezzo apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture o su area pubblica è disciplinata degli artt. 17 D.lgs. n. 114/98 e 67 D.lgs. 59/2010 (Vedere la specifica scheda informativa).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

41

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici

   

D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1

D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c.4

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. in esercizio di vicinato:

a)

a)

 

 

1. non alimentare;

  1. SCIA

 

 

 

2. alimentare

  1. SCIA unica

2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria

b) e c)

2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.

In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:

a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL;

b) e c) in media e grande struttura di vendita contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

 

  1. in media struttura di vendita:
  1.  

 

 

 

1. non alimentare

1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)

 

 

 

2. alimentare

2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

 

 

 

c) in grande struttura di vendita:

c)

 

 

 

1. non alimentare

1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni)

 

 

 

2. alimentare

2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) più SCIA

 

 

42

Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:

 

 

D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. settore non alimentare;
  1. Comunicazione

 

 

 

  1. settore alimentare
  1. SCIA unica

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

43

Cessazione

di attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.

Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[4], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di preposto

Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari

q

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995

In caso di vendita di alcolici[6]

q

Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici

In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari

q

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di preposto

q

Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria

q

Altra documentazione prevista dalla normativa regionale (ad es. piano parcheggi, viabilità, etc.) o dalla programmazione comunale

Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore o dalla regolamentazione comunale

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari

q

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995

In caso di vendita di alcolici[7]

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di commercio di prodotti alimentari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di preposto

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata (in caso di medie o grandi strutture di vendita).

Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;

Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..

Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva  per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

Requisiti specifici: L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[8];
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
  5. di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di apertura in media struttura di vendita e di 180 giorni in caso di apertura in grande struttura di vendita, con operatività del silenzio-assenso, per cui l’istanza deve ritenersi accolta qualora, entro tali termini non venga comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 

[1] In caso di installazione degli apparecchi automatici in esercizio di vicinato;

[2] In caso di installazione degli apparecchi automatici in media struttura di vendita;

[3] In caso di installazione degli apparecchi automatici in grande struttura di vendita.

[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[6] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)

[7] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)

[8] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;

PRATICA COD. 22216S.8.1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di distributori di carburante sono le seguenti:

  • installazione ed esercizio di nuovo impianto;
  • esercizio provvisorio;
  • aggiunta carburanti in esercizi esistenti;
  • trasferimento di titolarità;
  • subentro nuovo gestore senza trasferimento titolarità;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare ed esercitare l’attività di distribuzione di carburante.

DESCRIZIONE

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte , subordinata esclusivamente alla verifica dellaconformità alle disposizioni del piano regolatore [1] , alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti lasicurezza sanitaria,ambientale e stradale, alle disposizioni per latutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme diindirizzo programmatico delle regioni ed alle norme di prevenzione incendi. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia i titoli edilizi necessari. 

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con aggiunta di altri carburanti devono essere collaudati su richiesta del titolare da apposita commissione nominata dal comune.

Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

Nelle more del collaudo, le regioni possono prevedere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per gli impianti che la richiedono.

Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti, dovranno rendere la dichiarazione prevista all'art. 1, c.102 della stessa L. n. 124/2017 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, perizia giurata di tecnico abilitato), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente l’attestazione che l'impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali o che, pur ricadendo in una fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 124/2017 .

Per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e, in particolare per consentire loro un unico invio, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018, ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti, vengano eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.

La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominatigestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita [2] dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.

I gestori degli impianti di distribuzione carburanti che siano anchetitolari dell’autorizzazione petroliferapossono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea art. 17, L. n. 27/2012).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nell'area degli impianti di distribuzione carburanti è consentita, previa comunicazione al comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5, c.1, lett. b), L. n. 287/91;

b) l’apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi, presso gli impianti con una superficie minima di 500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa a condizione che l’ente proprietario/gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Tali attività, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti che può, tuttavia, consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Nelle aree di servizio autostradali tali attività possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio (art. 28, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. n. 111/2011).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.Lgs. n. 32/1998;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • D.Lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • D.Lgs. n. 59/2010;

· Legge n. 241/1990;

· D.lgs. n. 126/2016;

· D.lgs. n. 222/2016;

· D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;

· Legge n. 124/2017.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario :

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  •  l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documentisolo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

87

Installazione ed esercizio di nuovo impianto;

Esercizio provvisorio;

Aggiunta carburanti in impianti esistenti.

Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA

Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D.lgs. n. 32/1998 art. 1, c.1, 2 e 3

D.P.R. n. 151/2011

 

scarico acque in caso di lavaggio auto

Autorizzazione

Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:

In caso di presenza di lavaggio auto, l’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione .

D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

D.P.R. n. 151/2011

88

Trasferimento di titolarità

Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità

Comunicazione

Comunicazione per trasferimento di titolarità , subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D.lgs. n. 32/1998, art. 1, c.4, 6 e 6-bis

D.P.R. n. 151/2011

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta , anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato [3] , con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

In caso di impianti di distribuzione di carburanti con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione e caratteristiche dell’impianto

Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, ambientali, stradali, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici, delle norme programmatiche regionali e di quelle di prevenzione incendi [4]

Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998

Possesso requisiti di onorabilità ex art. 71, d.lgs. N. 59/2010 [5]

Art. 71, d.lgs. N. 59/2010

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) [6]

Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. N. 159/2011

Rispetto norme ambientali in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque [7]

Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro [8]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [9]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre

q

Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (n AUA) per scarico delle acque

In caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la Comunicazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la Comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di trasferimento di titolarità e subentro di nuovo gestore senza trasferimento della titolarità

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

In caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza ”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

Requisiti specifici

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rispetto norme di sicurezza stradale, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici e norme programmatiche regionali.

Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/2013).

Rispetto norme prevenzione incendi , di cui al D.P.R. n. 151/2011.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 1, c3 del D.lgs. n. 32/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza , entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

L’AUA [10] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art. 1, c.3 del D.lgs. n. 32/1998.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all' art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità. Le comunicazioni di trasferimento di titolarità, sono trasmesse dal Suap alla Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

[2] Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Prevista in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque;

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio dell’attività di autoriparazione, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare l’attività di officine di autoriparazione.

DESCRIZIONE

Per attività di autoriparazione s'intende la manutenzione e riparazione dei veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose nonché tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di loro componenti e l'installazione di impianti e componenti fissi. Sono soggette alla stessa disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli e le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori che svolgano, con carattere strumentare o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.[1]

L’attività di autoriparazione si distingue in: a) meccatronica (al posto delle precedenti meccanica-motoristica ed elettrauto)[2]; b) carrozzeria; c) gommista (L. n. 122/1992, come modificata dall’art. 1, L. n. 224/2012,).

La dotazione di attrezzature per l'esercizio dell'attività è stabilita ed aggiornata con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.

Ciascuna impresa deve documentare per ogni unità locale sede di officina, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui

all'art. 7 della L. n. 122/92. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina.[3]

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le installazioni e collegamenti fissi con l’impianto elettrico dei veicoli (es. installazione apparecchiature ricetrasmittenti) rientrano, anche se marginali, negli interventi soggetti alla L. n. 122/1992 (Parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 52372 del 31 marzo 2014).

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono richiedere la previa autorizzazione Ministeriale e l’iscrizione nell’Elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. n. 224/2012 … disciplina dell'attività' di autoriparazione”;
  • D.P.R. n. 558/1999 “…semplificazione della disciplina (…) registro delle imprese ...”,
  • D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato...”;
  • L. n. 122/1992 “... disciplina dell’attività di autoriparazione”;
  • Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
  • D.P.R. n. 227/11 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
  • D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.P.R. n. 59/2013 “… disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”;
  • Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (nel registro/albo corrispondente).

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

89

Esercizio di attività Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

Con impatto acustico:

 

 

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.lgs. n. 112/1988, art. 22

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

a) SCIA unica

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La SCIA unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato alla SCIA unica.

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) SCIA condizionata

b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

 

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi.

La Scia prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punti 53 e 54

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg[4]

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V, Allegato IV Parte II

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

90

Subingresso

Comunicazione

In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per eliminare o ridurre le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.lgs. n. 112/1998, art. 22

D.P.R. n. 387/1994

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con la sua effettiva presentazione[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile,

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio e tipologia attività

Art. 1, c.2, l. N. 122/1992

Possesso requisiti morali e professionali del titolare/Responsabile Tecnico[6]

Art. 10, c.4, D.P.R. n. 558/1999 e art. 7, L. N. 122/1992

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[7]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8]

D.lgs. N. 81/2008

Rispetto norme prevenzione incendi[9]

D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico[10]

L. N. 447/1995

Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera[11]

D.lgs. N. 152/06 e d.p.r. n. 59/2013

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[12]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[13]

Art. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[14]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile Tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Comunicazione di impatto acustico

Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di officine e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Nel caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq e di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).

Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero, ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13 in caso di più autorizzazioni).

Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di in caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54.

Requisiti personali generali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di autoriparazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale Direttore Tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile tecnico e dai soggetti indicati dall’art. 85, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti personali specifici in capo al Responsabile Tecnico[15]:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità europea o di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, c.2, L. n. 122/1992, per i quali é prevista una pena detentiva.

Requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico[16]:

Il Responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 7, L. n. 122/1992, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

  • aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;
  • aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico - pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico - professionale attinente all'attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque;
  • aver conseguito in materia tecnica attinente all'attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Ai sensi dell'art. 6, L. n. 25/1996, sono abilitati i titolari/soci di imprese, ancorché cessate, che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività in periodi pregressi all'entrata in vigore della Legge n. 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte.

Nel caso di requisito tecnico-professionale maturato all'estero occorre il preventivo riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica[17] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata[18] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale (ex art. 272, c.2, D.lgs. n. 152/2006 e art. 7, DPR n. 59/2013) o dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA, ex art 29 bis e ss. del D.lgs. n. 152/2006 in caso di pluralità di autorizzazioni). L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Non rientrano nell'attività' di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina, la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione, la riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.

[2] L’art. 3 della L. n. 224/2012, prevede il seguente regime transitorio: a) le imprese che, alla data della sua entrata in vigore (5 gennaio 2013), risultano già iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica; b) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate all’attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire per i cinque anni successivi alla medesima data le rispettive attività (fino al 05/01/2018); entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per i responsabili tecnici; c) le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della legge di modifica (5 gennaio 2013) possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Entro il 5/1/2018, i Responsabili Tecnici di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l'attività di "meccatronica".

[3] Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

[4] La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle regioni (o dalle Province);

[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[12] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[13] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[14] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[15] Ove in possesso dei requisiti professionali, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;

[16] Ove in possesso dei suddetti requisiti, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;

[17] SCIA per avvio dell’attività più Comunicazione di impatto acustico più Scia prevenzione incendi;

[18] SCIA per avvio dell’attività più Nulla osta di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione più Autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero;

PRATICA COD. 22216s.11.1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di panificazione sono le seguenti:

  • apertura, trasferimento, trasformazione;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di panificazione.

DESCRIZIONE

Per attività di panificazione si intende, ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ivi compresa la vendita, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

Sono inoltre consentite nell’ambito dell’attività di panificazione:

  • la produzione e vendita di prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
  • la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

Per ciascuna unità locale deve essere nominato un Responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, nonché l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto delle disposizioni attuative dell’art. 4 della Legge n. 248/2006 e s.m.i.:

  1. la denominazione di "panificio" è riservata alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
  2. la denominazione di "pane fresco" è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
  3. la denominazione di "pane conservato" deve contenere l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

In particolare, ai sensi del D.M. n. 131/2018:

  • per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
  • per pane fresco si intende il pane preparato secondo un processo di produzione continuo[1], privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante;
  • per pane conservato si intende il pane non preimballato ai sensi dell'art.44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 per cui viene utilizzato, durante la preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, da porre in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo e da esporre in scomparti appositamente riservati.
  • fino al 19 febbraio 2019 è consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 4 agosto 2006, n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, (…)”;
  • Regolamento n. 852/2004/CE (...) sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.M. n. 131/2018;
  • D.Lgs. n. 114/1998;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • D.Lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

92

Apertura

Trasferimento

Trasformazione

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.L. N. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c.2

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

 

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA[2] per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V Allegato IV, parte II

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

 

Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

 

Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione, caratteristiche e conformità dell’impianto[4]

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Responsabile dell’attività produttiva[5]

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso[6]

Art. 4, c.2, L. N. 248/2006

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[7]

Art. 67, c.1 lett. A), D.Lgs. N. 159/2011

Rispetto norme sull’igiene degli alimenti[8]

Art. 6, c.2, reg. Ce 852/2004 e art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto norme antincendio in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso[9]

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

Rispetto norme ambientali per emissioni in atmosfera e scarico acque reflue industriali[10]

Artt. 269 e 272, c.2, d.lgs. 152/06; art. 7 e allegato i, lett. H), d.p.r. n. 59/2013; art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11]

D.Lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del D.Lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67 e 85, D.Lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile dell’attività produttiva (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

AUA per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno

q

AUA per scarico acque reflue industriali

Sempre in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di subentro in panifici con impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso.

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti personali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di panificazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti da titolare e Responsabile dell’attività produttiva; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, essi devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile dell’attività produttiva e dai soggetti indicati dall’art. 85, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti generali:

Rispetto Regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico-sanitaria, norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rispetto norme sull’igiene degli alimenti di cui al REG. CE 852/2004;

Rispetto norme ambientali per emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue (D.lgs. n. 152/06.

Rispetto norme prevenzione incendi, di cui al D.P.R. n. 151/2011.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale o dell’Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera e per scarico acque reflue industriali. L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

[2] Tale disciplina si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

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TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di tintolavanderia sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di tintolavanderia.

DESCRIZIONE

Per attività di tintolavanderia si intendono i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra (L. n. 84/2006).

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico, in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 2, L. n. 84/2006[1], che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Non è consentita l'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

I servizi di raccolta e recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ex art. 2, L. n. 84/2006, devono essere gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e recapiti ove si effettua la raccolta o riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, deve essere apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e, nel caso di attività in forma itinerante, tale indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.

Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni dipendenti da indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento ex art.1176, secondo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 79, c.1-bis, D.lgs. n. 59/10, le disposizioni della L. n. 84/06, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di gettoni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 84/2006 “Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”;
  • D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE...
  • D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri…”;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane, ex art.5, L. n. 443/1985 o nel Registro imprese della Camera di Commercio ex art. 8, L. n. 580/1993.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

94

Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica

SCIA

SCIA per apertura,

L. n. 84/2006

D.lgs. n. 59/2010, art. 79

 

in caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

 

Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D. Lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013

 

Autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera, in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso[2]

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’Autorizzazione generale o AUA in caso di più autorizzazioni deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

Resta ferma la facoltà di richiedere l’Autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’Autorizzazione di carattere generale.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D. Lgs. n. 152/2006, art. 275, c.20, Parte VII, Allegato III alla parte V

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio

Regolamenti locali

Tipologia dell’esercizio

Art. 2, c.1, l. N. 84/06 e art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/10  

Esercizio del servizio di raccolta e recapito capi[4]

Art. 4, commi 3 e 4, legge n. 84/2006

Responsabile tecnico

Art. 2, c. 2 e art. 4, c. 1, l. N. 84/2006

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[5]

Art. 67, c.1 lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, Regolamenti edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso e norme di sicurezza e igienico-sanitarie[6]

Regolamenti locali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]

D.lgs. N. 81/2008

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle normative vigenti[8]

Art. 3, c.2, lett. C) e d), l. N. 84/2006

Rispetto norme scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera[9]

Artt. 124 e 275, c.20, d.lgs. N. 152/2006

Rispetto norme antincendio in caso impianti per produzione di calore (es. Essiccatoi a gas combusti, etc.) Alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116kw[10]

D.p.r. n. 151/2011 - allegato i, punto 74

Conoscenza che presso le sedi/recapiti ove si effettua raccolta/riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, deve essere apposto cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e, nel caso di attività in forma itinerante, l’indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali[11]

Art. 4, c.4, l. N. 84/2006

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW

Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

AUA per scarico acque reflue industriali

Sempre in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno

q

Autorizzazione generale o AUA (quest’ultima in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di subentro in tintolavanderie con impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW.

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di tintolavanderia, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti da titolare e Responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, Responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/11.

Requisiti professionali in capo al Responsabile tecnico

Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
  2. attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da inserimento di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
  3. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
  4. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
  2. due anni quale titolare, socio partecipante al lavoro o collaboratore familiare degli stessi;
  3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido gli attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Requisiti oggettivi

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, Regolamenti edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso e norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Rispetto requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, impianti e mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante, adottati dagli enti locali sulla base degli indirizzi regionali di cui all’art. 3, commi 1 e 2, L. n. 84/2006.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle normative vigenti (art. 3, c.2, lett. c) e d), L. n. 84/2006).

Osservanza disposizioni scarichi acque reflue ed emissioni in atmosfera[13] (D.lgs. n. 152/06).

Rispetto norme di prevenzione incendi (punto 74, allegato I, al DPR n. 151/2011).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto di SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale o dell’Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera e per scarico acque reflue industriali. L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/1990.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

[2] Tale disciplina (AUA) si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[13] L'attività di tintolavanderia a secco, è classificata insalubre di 2^ classe al punto C/9 del D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), ed è soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o AUA, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.

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TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare attività tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa.

ESCRIZIONE

Per attività tipografiche[1], litografiche[2], serigrafiche[3], fotografiche[4] e di stampa[5] si intendono i procedimenti di stampa e riproduzione meccanica o chimica di immagini.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
  • D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento … semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
  • D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese/Registro Imprese artigiane.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

95

Avvio dell’attività

SCIA

   

 

in caso di tipografie e litografie con impatto acustico:

 

 

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

  1. se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

SCIA unica

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

SCIA condizionata

b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA condizionata.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

 

 

in caso di tipografie litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 76

 

In caso di scarico di acque reflue industriali

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D. Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

 

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg[6]

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’Autorizzazione generale o AUA in caso di più autorizzazioni deve essere presentata al SUAP.

Resta ferma la facoltà di richiedere l’Autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’Autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2 e parte II, Allegato IV alla parte V

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

 

Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

 

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[7], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio e tipologia attività

Norme di prevenzione incendi e ambientali

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[8]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[9]

Art. 67, c.1 lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative[10]

Normative di sicurezza settoriali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11]

D.lgs. N. 81/2008

Rispetto norme di acustica [12]

L. N. 447/1995, art. 8

Rispetto norme in materia di scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera[13]

Art.124, art. 272, c.2 e parte ii, allegato iv alla parte v, art. 269 e d.p.r. n. 59/2013, art. 7 e allegato i, lett. B)

Rispetto norme antincendio, in caso di tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti[14]

D.p.r. n. 151/2011 – allegato i, punto 76

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[15]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Comunicazione di impatto acustico

Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

AUA per scarico acque reflue industriali

Sempre in caso di scarico acque reflue industriali

q

Autorizzazione generale o AUA (quest’ultima in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg

q

Autorizzazione ordinaria (o AUA in caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera

Sempre in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di subentro in tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/11.

Requisiti oggettivi

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).

Osservanza disposizioni scarichi acque reflue ed emissioni in atmosfera (D.lgs. n. 152/06).

Rispetto norme di prevenzione incendi (punto 76, allegato I, al DPR n. 151/2011).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto di SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’ dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per scarico acque reflue industriali, dell’Autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg e dell’Autorizzazione Generale o AUA per emissioni in atmosfera (in caso di più autorizzazioni) in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg.

L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi ex art. 14, L. n. 241/1990.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] sistema di stampa diretta, che si esegue mediante matrice a rilievo, composta manualmente con caratteri mobili, oppure mediante un procedimento di composizione meccanica;

[2] Metodo di stampa con matrice piana che utilizza un procedimento fisico-chimico, basato sulla repulsione fra acqua e sostanze grasse: la selezione dell’immagine avviene umidificando le zone bianche, che respingono i grassi, e inchiostrando con sostanze grasse le zone scure;

[3] Metodi stampa a colori, a mezzo di uno schermo di seta teso su un telaio; la, seta viene sgrassata e pulita prima di provvedere, con metodi diversi, a differenziarne le parti che devono risultare permeabili agli inchiostri, da quelle impermeabili.

[4] Tecnica e arte di riprodurre immagini non in movimento, in bianco e nero o a colori, su un materiale che cambia colore a contatto con la luce o su un supporto digitale;

[5] Tecnica di riproduzione che sfrutta la repulsione di liquidi, ovvero acqua e sostanze, quali inchiostri e olio: essa può essere indiretta, ossia quando l’inchiostro viene trasferito da una lastra sul caucciù e successivamente sulla carta (c.d. stampa offset) ovvero diretta, quando l’inchiostro viene trasferito direttamente dalla matrice (la lastra in alluminio) al supporto. La tecnica di stampa offset si differenzia della litografia, in cui il foglio è in contatto diretto con la lastra di alluminio, poiché il processo offset impiega dei cilindri a contatto tra loro;

[6] Tale disciplina si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province);

[7] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[13] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[14] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[15] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.