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Modulistica

10 risultati di 181

L’intreccio di varie tipologie di prodotti - informativi, normativi, organizzativi - arricchisce l’offerta della modulistica in banca dati per un ufficio tributi capace di argomentare le proprie scelte in materia impositiva.

PRATICA COD. 853538.A

Il procedimento di interpello è quello attraverso il quale l'Amministrazione comunale fornisce risposta a circostanziate e specifiche domande poste dal contribuente concernenti l'applicazione, a casi concreti e personali, di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune nel caso vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

L’istanza di interpello è presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l’istanza stessa, il quale, per mezzo del proprio funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta, scritta e motivata e notificata con gli strumenti previsti nel regolamento, e, se del caso, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l’istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti.

Nel caso l’istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al richiedente entro il termine previsto, specificandone i motivi.

La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.

Nel caso la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine regolamentato, ovvero entro la data in cui l’istanza è stata regolarizzata, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, ritenendo nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

Il contribuente, o i soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (ad esempio: eredi, amministratori di condominio o di multi-proprietà, curatori fallimentari, procuratori speciali del contribuente), possono inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello concernente la fiscalità comunale, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie, attinenti al concreto caso prospettato.
L’istanza deve contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. Detta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell’istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.

L’istanza di interpello, redatta in carta semplice, alla quale allegare copia del documento di identità, è presentata al Comune mediante le seguenti modalità:

  • consegnandola direttamente al Comune negli orari di apertura;
  • a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
  • a mezzo posta raccomandata A/R;
  • a mezzo fax.

L’istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre ai dati di seguito elencati, anche copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile alla soluzione del quesito:

  1. i dati identificativi del soggetto che presenta l'istanza (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
  2. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
  3. l’indicazione del domicilio dell’interpellante o dell’eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
  4. la sottoscrizione dell’interpellante o del suo legale rappresentante;

In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi sopra indicati richiesti a pena di inammissibilità, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l’istanza entro 30 giorni dall’invito. Comunque, l’istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Il termine per la conclusione del procedimento (risposta) è determinato in giorni dalla data di ricezione dell’istanza di interpello ovvero dalla data in cui l’istanza è stata regolarizzata.
La richiesta di integrazione documentazione interrompe il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa. 

PRATICA COD. 853540.5.a.1

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.

Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Il calcolo degli interessi

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze:

  • dal 1° gennaio 2020: 0,05% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2018)
  • dal 1° gennaio 2019: 0,8% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2018)
  • Dal 1° gennaio 2018: 0,3 (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017)
  • Dal 1° gennaio 2017: 0,1% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)

Modalità di versamento

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».

Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.

Aggiornati alla Legge di bilancio 2020

PRATICA COD. 853568.6

In aggiornamento alla Legge di bilancio 2020

PRATICA COD. 853568.8.a

Aggiornati alla Legge di bilancio 2020

PRATICA COD. 853568.13