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QUESITO del 23/01/2023

Tributi

Sentenza n. 209/2022 agevolazione abitazione principale IMU

Una nostra concittadina è proprietaria sul territorio comunale dei seguenti immobili:
indirizzo identificativi catastali cat rendita contitolari
1 Via …….., 8 …………….. A03 335,7 - nessuno -
2 Via …….., 8 …………….. C06 41,32 - nessuno -
3 Via ………, 2 …………….. A07 867,65 Marito
4 Via ………, 2 …………….. C06 64,56 Marito
Gli immobili identificati al n. 1 e 2 sono di proprietà al 100% della Signora e risultano essere l’abitazione principale e relativa pertinenza e pertanto nella è dovuto ai fini IMU.
Gli immobili identificati al n. 3 e 4 sono di proprietà al 50% della Signora e per il restante 50% dell’ex marito e negli stessi il marito con il figlio dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente di conseguenza il marito non versa niente ai fini IMU mentre la Signora paga IMU come altro fabbricato concesso in uso gratuito a parenti in linea retta pertanto con abbattimento del 50% della base imponibile.
A seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n.201/2011 la stessa ha chiesto il rimborso di quanto pagato sull’immobile dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente l’ex marito con il figlio (immobile n. 3 e 4).
Il Comune invece sostiene che usufruendo la stessa della esenzione sull’abitazione principale e pertinenza per l’immobile n. 1 e 2 dove lei dimora abitualmente e risiede anagraficamente, deve l’IMU sulla quota del 50% dell’immobile n. 3 e 4 pertanto ha rigettato l’istanza di rimborso.
Volevamo sapere se l’operato del Comune è corretto o se effettivamente, a seguito della sentenza n. 209/2022, anche questi immobili dovevano essere considerati come abitazione principale e relativa pertinenza, come sostiene la Signora, e di conseguenza dobbiamo procedere al rimborso dell’imposta versata per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022.

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