Quesito del 16 luglio 2026
lo sposo e il testimone da lui indicato sono entrambi destinatari della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Lo sposo ha già scontato la pena detentiva, mentre l’interdizione dai pubblici uffici ha carattere perpetuo. Il testimone, invece, si trova attualmente in stato di detenzione e, per poter presenziare alla celebrazione, necessita di un apposito permesso dell’autorità giudiziaria competente. Premesso che si ritiene che l’interdizione dai pubblici uffici non precluda allo sposo l’esercizio del diritto di contrarre matrimonio, sorge un dubbio in merito alla possibilità, per il soggetto detenuto e interdetto, di assumere il ruolo di testimone. Qualora l’interdizione dai pubblici uffici non costituisca un impedimento allo svolgimento di tale funzione, si chiede se l’ufficiale dello stato civile debba comunque acquisire copia dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria, al fine di verificare la legittimità della presenza del testimone, nel giorno e nell’orario stabiliti, presso la sede comunale in cui sarà celebrato il matrimonio.
Quesito del 16 luglio 2026
Si chiede se l’incremento derivante dalla riduzione stabile delle risorse destinate al lavoro straordinario, previsto dall’art. 67, comma 2, lett. g), del CCNL Funzioni locali 2016-2018, sia soggetto al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, riferito all’anno 2016. Qualora tale incremento debba ritenersi escluso dal predetto limite, come indicato nella tabella dello schema di costituzione del Fondo, si chiede di precisare da quale disposizione normativa o contrattuale derivi tale esclusione.
Quesito del 16 luglio 2026
Si chiede un parere in merito alla prima iscrizione anagrafica in Italia di un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, il quale produce la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo, inoltrata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del titolo. L’ufficio scrivente, in caso di prima iscrizione anagrafica, è solito richiedere l’esibizione del nuovo permesso di soggiorno. Si chiede pertanto se, nella fattispecie descritta, sia possibile procedere all’iscrizione sulla base del permesso scaduto e della ricevuta della domanda di rinnovo oppure se sia necessario attendere il rilascio del nuovo titolo di soggiorno.
Quesito del 16 luglio 2026
Una società proprietaria di un ristorante intende cedere l’azienda a un altro soggetto. Contestualmente alla stipula dell’atto di cessione, la società acquirente concederebbe in affitto l’azienda all’attuale proprietario, poiché la gestione effettiva del ristorante rimarrebbe in capo a quest’ultimo fino al 31 dicembre 2026. L’acquirente subentrerebbe quindi nella gestione operativa dell’attività a partire da gennaio 2027. La cessione sarebbe inoltre stipulata con riserva di proprietà, prevedendo il trasferimento definitivo dell’azienda soltanto al momento del pagamento dell’ultima rata, indicativamente entro due anni. Si chiede se tale operazione sia giuridicamente ammissibile oppure se debba essere seguito un diverso iter, al fine di consentire all’attuale proprietario di cedere l’azienda, mantenendone tuttavia la gestione operativa fino alla fine dell’anno. Si chiede inoltre se, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi da presentare al SUAP, debbano essere effettuate le seguenti pratiche: SCIA di subingresso da parte dell’acquirente, a seguito della stipula del contratto di cessione dell’azienda; successiva SCIA di subingresso da parte dell’attuale proprietario, in forza del contratto di affitto dell’azienda; ulteriore SCIA di subingresso da parte dell’acquirente, da presentare nel mese di gennaio 2027, quando assumerà effettivamente la gestione dell’attività.
Quesito del 16 luglio 2026
Il legale di un soggetto divorziato ha chiesto all’ufficiale d’anagrafe del Comune presso il quale risultano residenti l’ex coniuge e la figlia minore di: disporre gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva dimora abituale dell’ex coniuge e della figlia presso l’immobile loro assegnato in sede di divorzio e di proprietà degli ex coniugi; accertare se l’ex coniuge abbia trasferito la propria dimora abituale presso l’abitazione del nuovo marito, situata in un altro Comune; comunicare l’esito degli accertamenti, ai fini della relativa produzione nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio. A sostegno della richiesta, il legale ha rappresentato che: le bollette relative al consumo idrico evidenzierebbero consumi particolarmente ridotti, sebbene non siano state allegate all’istanza; l’interessata ha contratto un nuovo matrimonio e, secondo quanto riferito dall’assistito, convivrebbe stabilmente con il nuovo coniuge in un altro Comune; l’immobile presso il quale risulta residente non apparirebbe abitato con continuità, secondo quanto riferito dai vicini. L’ufficio ha avviato gli accertamenti presso l’indirizzo di residenza dell’interessata e della figlia minore, ritenendo di richiedere verifiche al Comune di residenza del nuovo coniuge soltanto in caso di esito negativo o non risolutivo dei primi controlli. Si chiede pertanto: se la procedura seguita dall’ufficio sia corretta oppure se sia opportuno richiedere fin da subito accertamenti anche al Comune nel quale risiede il nuovo coniuge; se debba essere trasmessa all’interessata una comunicazione di avvio del procedimento relativo agli accertamenti anagrafici.
Quesito del 16 luglio 2026
L’ente “A” ha conferito l’incarico di responsabile del servizio finanziario a un proprio dipendente che, a partire dal mese di ottobre 2026, sarà assente per congedo di maternità. Durante tale periodo, l’ente “A” può attribuire temporaneamente l’incarico di responsabile del servizio finanziario a un dipendente dell’ente “B”? In caso affermativo, l’ente “A” può riconoscere a tale dipendente un’ulteriore indennità di posizione e di risultato, aggiuntiva rispetto a quella eventualmente già percepita presso l’ente di appartenenza?
Quesito del 16 luglio 2026
Dovendo rilasciare un estratto per riassunto di un atto di matrimonio celebrato nel 1997 e iscritto nella parte I dei registri dello stato civile, l’ufficio ha rilevato che la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni è indicata nel corpo dell’atto, ma non risulta riportata mediante apposita annotazione a margine. Si chiede quale procedura debba essere seguita per regolarizzare l’atto e, in particolare, se sia possibile apporre in data odierna l’annotazione relativa alla scelta del regime di separazione dei beni.
Quesito del 16 luglio 2026
In origine era prevista la realizzazione di un’unica opera pubblica, consistente nella costruzione completa di un edificio. Il relativo quadro economico complessivo comprendeva anche il calcolo e l’accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche. Successivamente, il progetto è stato modificato e l’intervento è stato suddiviso nella realizzazione di due edifici distinti, denominati edificio A ed edificio B, funzionalmente complementari ma ciascuno dotato di un proprio quadro economico. Si chiede quale sia la corretta modalità di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche. In particolare, considerato che l’importo degli incentivi era stato inizialmente determinato con riferimento al quadro economico dell’intera opera, comprendente entrambi gli edifici, si chiede se sia ora possibile procedere alla liquidazione di due distinti incentivi, calcolati separatamente sui quadri economici dell’edificio A e dell’edificio B. In alternativa, si chiede se debba essere mantenuto l’unico incentivo originariamente previsto per l’intera opera, da liquidare soltanto a seguito del completamento di entrambi gli edifici. Si precisa, infine, che le risorse inizialmente stanziate per la realizzazione dell’intera opera sono state utilizzate esclusivamente per finanziare l’edificio A, mentre per la copertura finanziaria dell’edificio B si è reso necessario ricorrere all’avanzo di amministrazione.
Quesito del 16 luglio 2026
A seguito della sottoscrizione di un accordo transattivo, l’Ente è tenuto a liquidare gli incentivi per funzioni tecniche spettanti al RUP, nel frattempo collocato in pensione. L’accordo prevede il riconoscimento, in favore dell’ex dipendente, di una somma lorda pari a euro XX, da corrispondere al netto delle ritenute fiscali e previdenziali dovute per legge. Si chiede di chiarire quale procedura debba essere seguita per la liquidazione della somma e quali ritenute fiscali e previdenziali debbano essere applicate, tenuto conto che il beneficiario, alla data del pagamento, non è più dipendente dell’Ente ed è titolare di pensione.
Quesito del 16 luglio 2026
L’art. 60 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto, le quote dell’indennità di comparto indicate nella tabella C, colonne 2 e 3, siano conglobate nello stipendio tabellare. Dalla medesima data, gli importi residui dell’indennità di comparto, rideterminati secondo la colonna 4 della tabella C, sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 sia definitivamente ridotta di un importo annuo calcolato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, moltiplicati per dodici mensilità e per il numero delle unità di personale, «anche a tempo determinato», destinatarie dell’indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento. Si chiede se nella locuzione «anche a tempo determinato» debbano essere ricompresi anche i dipendenti di altri enti utilizzati presso l’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 oppure nell’ambito di una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 23 febbraio 2026. In caso affermativo, si chiede se la riduzione stabile del Fondo risorse decentrate debba essere determinata tenendo conto anche di tali dipendenti.
Quesito del 16 luglio 2026
A seguito della separazione, una residente ha chiesto la cancellazione anagrafica d’ufficio e con effetto immediato dell’ex coniuge, producendo un provvedimento del Tribunale adottato ai sensi dell’art. 473-bis.21 c.p.c. Si precisa che, nei confronti dell’interessato, era già stato avviato, sulla base della dichiarazione resa dall’ex coniuge, proprietaria dell’immobile, un procedimento di cancellazione per irreperibilità, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre prossimo. Il soggetto è stato inoltre invitato più volte, anche dall’autorità giudiziaria, a trasferire la propria residenza anagrafica nel luogo in cui attualmente dimora abitualmente, senza tuttavia provvedervi. Alla luce del provvedimento giudiziario intervenuto, si chiede se sia possibile procedere d’ufficio e con effetto immediato alla cancellazione anagrafica dell’ex coniuge. In caso contrario, si chiede quale sia la procedura più corretta e opportuna da seguire.
Quesito del 16 luglio 2026
Una cittadina si è presentata presso l’ufficio comunale chiedendo l’autenticazione della propria firma su un modulo dell’Agenzia delle Entrate denominato «Delega per l’incasso di rimborsi fiscali intestati a deceduti». Si chiede se l’autenticazione della firma apposta su tale modello rientri nelle competenze del funzionario comunale incaricato. In caso affermativo, si chiede inoltre: se l’autenticazione sia soggetta all’imposta di bollo; se, in alternativa, la delega possa essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante, secondo le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive.
Quesito del 16 luglio 2026
Due Comuni hanno stipulato, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, una convenzione per la gestione associata del servizio di segretariato sociale. Il Comune capofila intende assumere a tempo indeterminato un funzionario che presterà servizio presso entrambi gli enti convenzionati. Si chiede se il Comune partecipante possa cedere una quota della propria capacità assunzionale al Comune capofila, al fine di concorrere all’assunzione del dipendente destinato alla gestione associata. In alternativa, si chiede se la cessione della capacità assunzionale sia consentita esclusivamente in favore delle Unioni di Comuni.
Quesito del 15 luglio 2026
Tizio, comproprietario insieme ai fratelli Caio e Dionisio di un immobile pervenuto per successione testamentaria e ancora indiviso, concede il bene in locazione a Sempronia mediante contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate. Nel modello di registrazione, tuttavia, Tizio risulta quale unico locatore, senza indicazione degli altri comproprietari. Sempronia presenta dichiarazione di residenza nell’immobile. Dagli accertamenti d’ufficio emerge sia la comproprietà del bene sia l’esistenza di un successivo pignoramento immobiliare. L’ufficio anagrafe comunica pertanto l’avvio del procedimento alla banca creditrice e agli altri comproprietari. La Polizia locale accerta positivamente la dimora abituale di Sempronia e l’ufficiale d’anagrafe procede all’iscrizione. La banca non formula osservazioni, mentre Caio e Dionisio, oltre il termine assegnato, dichiarano di non aver mai autorizzato l’occupazione esclusiva dell’immobile, qualificano la detenzione come abusiva e diffidano il Comune dal riconoscere la residenza, riservandosi di agire in giudizio. Si chiede se l’ufficiale d’anagrafe debba confermare l’iscrizione, considerata l’esistenza di un contratto di locazione registrato e l’accertata dimora abituale della richiedente, oppure se le contestazioni degli altri comproprietari rendano necessario l’annullamento in autotutela della residenza già concessa.
Quesito del 15 luglio 2026
Una società a responsabilità limitata (S.r.l.), la cui attività prevalente è classificata con il codice ATECO 62.10 e consiste nella produzione di software destinato alla gestione immobiliare turistica e ai servizi connessi all’ospitalità, ha avviato una nuova attività imprenditoriale relativa alla gestione diretta di case e appartamenti per vacanze, riconducibile al codice ATECO 55.20. Dalla visura camerale della società, risulta l’iscrizione di una nuova unità locale con la seguente descrizione: «Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze». Tuttavia, nella visura non compare l’esplicita indicazione del codice ATECO 55.20. Il commercialista della società riferisce di aver correttamente comunicato anche tale codice in sede di presentazione della pratica camerale. Alla luce di quanto sopra, si chiede se la visura camerale possa essere considerata valida e idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di gestione di case e appartamenti per vacanze, nonostante riporti esclusivamente la descrizione dell’attività esercitata e non anche l’esplicita indicazione del relativo codice ATECO 55.20.
Quesito del 15 luglio 2026
Sempronio è nato da Tizio, di anni 20, e da Caia, di anni 15. Al momento della nascita, Caia non ha ancora compiuto 16 anni, ma raggiungerà tale età dopo 16 giorni, ossia 6 giorni dopo la scadenza del termine ordinario di 10 giorni previsto per rendere la dichiarazione di nascita. In quanto minore di 16 anni, Caia dovrebbe ottenere l’autorizzazione del giudice per procedere al riconoscimento del figlio. La stessa, tuttavia, intenderebbe attendere il compimento del sedicesimo anno di età, per evitare di avviare il procedimento giudiziale, non potendo sostenere le spese necessarie per l’assistenza di un legale. Si chiede pertanto se, qualora Caia si presenti dopo la scadenza del termine di 10 giorni, insieme a Tizio, per rendere la dichiarazione di nascita e procedere al riconoscimento del figlio, l’ufficiale dello stato civile debba limitarsi a effettuare la comunicazione alla Procura della Repubblica prevista per le dichiarazioni tardive. Si chiede inoltre se Caia, una volta compiuti 16 anni, possa rendere la dichiarazione di nascita congiuntamente a Tizio senza la presenza o l’assenso dei propri genitori, producendo l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica e dichiarando le ragioni del ritardo, riconducibili alla volontà di attendere il raggiungimento dell’età necessaria per effettuare autonomamente il riconoscimento.
Quesito del 14 luglio 2026
Una porzione dell’edificio scolastico è stata demolita e ricostruita. Tuttavia, nel punto di collegamento tra la parte nuova e quella preesistente è presente un dislivello di circa un metro, attualmente superato mediante l’installazione di una scala in ferro. Considerata l’entità del dislivello, la realizzazione di una rampa richiederebbe uno sviluppo considerevole e risulterebbe difficilmente compatibile con la conformazione degli spazi, caratterizzati da corridoi che si intersecano a “T”. Per consentire il passaggio di una persona su sedia a rotelle, si potrebbe pertanto valutare l’installazione di un apposito dispositivo di sollevamento in corrispondenza della scala. In alternativa, è possibile limitare l’utilizzo a una sola parte dell’edificio, purché al suo interno siano comunque garantiti servizi igienici accessibili, aule e laboratori adeguati? Oppure la normativa impone che sia resa accessibile l’intera struttura scolastica, tenendo conto che l’immobile è composto sia da parti di nuova realizzazione sia da porzioni preesistenti?
Quesito del 14 luglio 2026
Quale soggetto è competente alla validazione del Piano economico-finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei rifiuti? In particolare, il PEF può essere validato da un altro ente locale che svolge il ruolo di gestore del servizio TARI? Si chiede, inoltre, se sia disponibile una specifica modulistica o uno schema di riferimento da utilizzare per la validazione del PEF.
Quesito del 13 luglio 2026
L’articolo 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 ha previsto il consolidamento, a decorrere dal 2018, delle risorse decentrate stabili, al netto delle somme destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L’articolo 15, comma 5, ha conseguentemente stabilito che tali retribuzioni siano poste a carico del bilancio dell’Ente. Nel 2018 un Comune aveva 10 dipendenti, di cui 2 titolari di posizione organizzativa, e un Fondo risorse decentrate, al netto delle somme destinate a indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali, pari a 100 euro. Si chiede: se, in sede di costituzione del Fondo 2018, l’Ente dovesse ridurre tale importo in proporzione ai due dipendenti titolari di posizione organizzativa, portandolo da 100 a 80 euro; se tale eventuale decurtazione dovesse consolidarsi in via permanente nei Fondi degli anni successivi oppure dovesse essere rideterminata annualmente in relazione al numero delle posizioni organizzative, oggi elevate qualificazioni, effettivamente presenti nell’Ente.
Quesito del 13 luglio 2026
In caso di decesso del suocero o della suocera, il dipendente può usufruire dei permessi retribuiti per lutto, nel limite di tre giorni annui?
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