Quesito del 26 agosto 2026
È pervenuta da un altro Comune una proposta di annotazione formulata nei seguenti termini, con richiamo alla formula 175/2-bis: «Con provvedimento del Tribunale di …, in data …, n. …, è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi di cui all’atto di matrimonio controscritto e si è dato atto, ai sensi dell’art. 191 c.c., che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni dal …». Considerato che la formula ministeriale si conclude con il riferimento all’omologazione della separazione consensuale dei coniugi, si chiede se debba essere annotata anche la parte relativa alla cessazione del regime patrimoniale della comunione legale dei beni, tenuto conto che tale cessazione consegue per legge alla separazione personale dei coniugi.
Quesito del 26 agosto 2026
Ho ricevuto una richiesta di iscrizione anagrafica relativa a due soggetti, entrambi cancellati per irreperibilità da un altro Comune in data 25 ottobre 2024. La madre è cittadina russa ed è titolare di un permesso di soggiorno per “familiare UE – art. 20 Direttiva 2004/38/CE”, con scadenza il 7 luglio 2033. Il figlio, nato in Italia nel 2006, è invece cittadino lettone e attualmente studia all’estero. La madre non svolge alcuna attività lavorativa. L’iscrizione anagrafica viene richiesta presso l’abitazione di un cittadino italiano, convivente della cittadina russa. Per quanto riguarda la madre, in quanto cittadina extracomunitaria in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ritengo che l’iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità non presenti particolari criticità. Con riferimento, invece, al figlio, cittadino dell’Unione europea, quali requisiti e quale documentazione devono essere richiesti ai fini dell’iscrizione anagrafica, tenuto conto che è nato in Italia, non svolge attività lavorativa e risulta attualmente studente all’estero?
Quesito del 26 agosto 2026
Si richiede un parere in merito alle corrette modalità di compilazione delle schede ministeriali relative al Programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento a un’opera la cui realizzazione è prevista su più annualità, ma caratterizzata da un unico quadro economico complessivo. L’articolo 3, comma 6, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, nell’elenco annuale, per ciascun lavoro debba essere riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico. Sulla base di tale disposizione, sembrerebbe pertanto necessario indicare, già nella prima annualità in cui l’intervento è inserito, l’intero importo del quadro economico, anche nel caso in cui il finanziamento dell’opera sia ripartito su più esercizi finanziari. Tale modalità di compilazione determina, tuttavia, un apparente disallineamento rispetto alle registrazioni contabili dell’Ente: l’opera, infatti, pur essendo finanziata su più annualità in coerenza con l’effettivo cronoprogramma di realizzazione e di spesa, risulterebbe iscritta nel Programma triennale per il suo valore complessivo interamente nella prima annualità. Si chiede, pertanto, se tale interpretazione sia corretta oppure se siano previste differenti modalità di compilazione delle schede ministeriali che consentano di raccordare correttamente la programmazione triennale dei lavori pubblici con gli stanziamenti e le relative imputazioni nel bilancio pluriennale dell’Ente.
Quesito del 26 agosto 2026
Un esercente è subentrato in un’attività già avviata di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno della quale risultano installati e funzionanti apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS. Nell’atto notarile di cessione d’azienda non vi è alcun riferimento al subentro nell’attività relativa agli apparecchi da trattenimento e gioco; analoga indicazione risulta assente anche nelle precedenti SCIA presentate per l’avvio dell’attività di somministrazione. In Regione Lombardia vige una disciplina particolarmente restrittiva, che non consente l’avvio di “nuove” attività con apparecchi da gioco a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, tra cui i luoghi di culto. Nel caso di specie, l’esercizio è ubicato in prossimità di una chiesa cattolica. È già stato avviato un procedimento nei confronti dell’esercente, assegnando un termine di 10 giorni per fornire prova dell’effettivo subentro in un’attività di gestione di apparecchi da gioco già precedentemente avviata. L’interessato non ha tuttavia prodotto alcuna documentazione specifica, limitandosi ad affermare che si tratta di un subentro risultante dall’atto di compravendita e dalle precedenti SCIA relative all’attività di somministrazione. Si chiede pertanto se, in assenza di idonea prova della preesistenza e della continuità dell’attività relativa agli apparecchi da gioco, debba essere negata la prosecuzione di tale attività, considerandola come nuova installazione soggetta al rispetto del limite distanziometrico previsto dalla normativa regionale.
Quesito del 26 agosto 2026
Il Comune intende valutare l’apertura, all’interno di un locale di propria disponibilità, di un micronido destinato a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Si chiede di conoscere quali siano gli adempimenti necessari per l’avvio del servizio nei diversi ambiti di competenza, con particolare riferimento ai requisiti tecnici e strutturali dei locali, alle certificazioni richieste, agli aspetti autorizzativi e alle eventuali procedure da attivare tramite SUAP e ATS. Si chiede inoltre di precisare quali siano i requisiti professionali e le qualifiche richieste per il personale impiegato nel micronido, nonché il rapporto numerico minimo da garantire tra operatori e bambini, distinguendo, ove necessario, in base alle diverse fasce di età.
Quesito del 26 agosto 2026
Un dipendente compie 67 anni in data 1° novembre e, alla medesima data, matura anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni. Si chiede se sia corretto far decorrere il trattamento pensionistico dal 2 novembre, individuando nel 1° novembre l’ultimo giorno di servizio. Si chiede inoltre quali siano le disposizioni normative e contrattuali da richiamare ai fini della corretta individuazione della decorrenza della pensione e della conseguente cessazione dal servizio.
Quesito del 26 agosto 2026
Con la presente si chiede di chiarire se, ai fini della costituzione del Fondo delle risorse decentrate, sia obbligatorio adeguare l’importo unico consolidato riferito all’anno 2017 tenendo conto delle risorse richiamate nella dichiarazione congiunta n. 14 allegata al CCNL del 22 gennaio 2004. Nel mio Ente, l’importo unico consolidato relativo all’anno 2017 non comprende tali somme. Si chiede pertanto se la scelta operata in passato di non computarle trovi fondamento nella disciplina contrattuale oppure se, al contrario, sia necessario considerarle e procedere al conseguente adeguamento dell’importo unico consolidato ai fini della corretta costituzione del Fondo delle risorse decentrate.
Quesito del 26 agosto 2026
A seguito del subentro in ANSC, non mi sono chiare le corrette modalità di conservazione e archiviazione degli atti di stato civile originariamente formati e sottoscritti in modalità cartacea con firma autografa, successivamente caricati nel sistema e firmati digitalmente, nonché della relativa documentazione allegata che, prima del subentro, costituiva il fascicolo a corredo dell’atto di stato civile. Per l’anno in corso ho continuato a predisporre i fascicoli cartacei, archiviando al loro interno sia la documentazione allegata, senza ovviamente apporre il visto per l’inserzione, sia l’atto sottoscritto con firma autografa. Avendo ricevuto indicazioni non uniformi sul punto, si chiede di sapere se esistano disposizioni, circolari o linee guida che chiariscano le corrette modalità di conservazione e archiviazione della documentazione cartacea dopo il subentro in ANSC e, in particolare, se sia ancora necessario mantenere un fascicolo cartaceo a corredo dell’atto digitale.
Quesito del 26 agosto 2026
Una nostra residente, nata nella Regione di Doneck e recentemente divenuta cittadina italiana, ha presentato ai fini della trascrizione il proprio atto di nascita, rilasciato dalle autorità russe e debitamente apostillato, nonché corredato della relativa traduzione. Alla documentazione è allegato anche un certificato di cambio di cognome, anch’esso rilasciato dall’ufficio di stato civile competente, apostillato e tradotto. Si precisa che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato emesso con il nuovo cognome assunto dall’interessata. Si chiede pertanto di chiarire come debba procedere l’ufficiale dello stato civile ai fini della trascrizione dell’atto di nascita e, in particolare, quale cognome debba essere riportato nell’atto trascritto e come debba essere recepita la precedente variazione anagrafica.
Quesito del 26 agosto 2026
Nel predisporre l’elenco dei candidati ammessi a un concorso per istruttore amministrativo, per il quale il bando prevede quale requisito obbligatorio il possesso del diploma di maturità, ho rilevato che alcuni candidati non hanno indicato nella domanda presentata tramite il portale inPA alcun titolo di studio. Si chiede se, in tali casi, sia possibile ritenere che si tratti di una mera omissione materiale e procedere quindi con una richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda, oppure se i candidati debbano essere esclusi, considerato che l’onere di compilare correttamente l’istanza e di verificare i requisiti previsti dal bando grava sugli stessi. Si precisa che, almeno in uno dei casi, le esperienze lavorative dichiarate dal candidato fanno ragionevolmente presumere il possesso di un titolo di studio di base, pur non essendo stato questo espressamente indicato nella domanda.
Quesito del 26 agosto 2026
Una cittadina albanese ha acquistato la cittadinanza italiana nel 2026. La stessa risulta vedova dal 2015 e chiede ora la trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio contratto in Albania nel 2013. Si chiede se sia possibile e corretto procedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio, nonostante sia la celebrazione del matrimonio sia il successivo stato di vedovanza siano anteriori all’acquisto della cittadinanza italiana.
Quesito del 26 agosto 2026
Una cittadina residente nel nostro Comune, non ancora iscritta all’AIRE, ha partorito in Spagna. La stessa ha ora necessità di rientrare in Italia con il figlio e, a tal fine, deve ottenere un documento provvisorio che consenta al minore di viaggiare. Si chiede se sia possibile procedere alla trascrizione dell’atto di nascita del minore, nato all’estero da due genitori entrambi residenti nel nostro Comune, sulla base di una richiesta presentata dagli interessati tramite PEC, alla quale venga allegato l’estratto dell’atto di nascita redatto su modello plurilingue.
Quesito del 26 agosto 2026
Ho ricevuto una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di due cittadini marocchini, entrambi titolari di permesso di soggiorno rilasciato in qualità di familiari di cittadino italiano. La dichiarazione di residenza indica come indirizzo l’abitazione del figlio, il quale, dopo aver acquistato la cittadinanza italiana, aveva richiesto la trascrizione del proprio atto di nascita. Nell’atto trascritto, tuttavia, risultano indicati soltanto i nomi dei genitori e non i relativi cognomi. Si rileva inoltre una difformità nella composizione del cognome: quello del figlio è formato da un unico elemento, mentre quello del padre risulta composto da due elementi, pur essendo sostanzialmente corrispondente (ad esempio, “XY” per il figlio e “X Y” per il padre). In sede di iscrizione anagrafica dei genitori ho pertanto indicato il rapporto di “conviventi”. Si chiede se sia possibile acquisire dal Consolato competente una documentazione idonea ad attestare in modo inequivocabile i rapporti di paternità e maternità, al fine di integrare l’atto di nascita mediante apposita annotazione e procedere successivamente alla rettifica dei dati anagrafici.
Quesito del 26 agosto 2026
Si chiede un parere in merito alla possibilità di utilizzare le risorse vincolate derivanti dai proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada per finanziare spese di personale. In particolare, considerato che tali proventi possono essere destinati, tra l’altro, a «interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali», ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter, lett. a), del Codice della strada, nonché ad «altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale», tra cui la manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, l’installazione, l’ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma e la manutenzione delle barriere e la sistemazione del manto stradale, ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. c), si chiede se tali risorse possano essere legittimamente utilizzate per sostenere la spesa relativa all’assunzione di un operaio da destinare specificamente ad attività di manutenzione e ad altri interventi connessi alla sicurezza stradale.
Quesito del 26 agosto 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, le spese sostenute in occasione di missioni non concorrono alla formazione del reddito a condizione che siano effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui cinque amministratori comunali si rechino all’estero, indicativamente una volta all’anno, e sostengano personalmente le spese di vitto e alloggio utilizzando la propria carta di credito, per poi chiederne il rimborso all’Ente, si chiede se tali somme, una volta rimborsate, concorrano o meno alla formazione del reddito, considerato che il pagamento è stato effettuato con uno strumento tracciabile intestato all’amministratore e non con la carta di credito dell’Ente. Si chiede inoltre quale sia la procedura corretta da adottare per garantire il rispetto dei requisiti di tracciabilità e il corretto trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di missione degli amministratori.
Quesito del 26 agosto 2026
In qualità di Ufficio SUAP, si chiede un chiarimento in merito al procedimento da seguire per l’accensione di fuochi artificiali nell’ambito di una manifestazione organizzata direttamente dal Comune. Al termine dell’evento è previsto un breve spettacolo pirotecnico, costituito da circa 100 colpi, per un quantitativo complessivo inferiore a 5 kg. Gli artifici sono tutti di categoria F1, marcati CE e di libera vendita e l’accensione sarà effettuata da un operatore professionale del settore. Il punto di sparo è collocato su un’ampia terrazza posta sulla copertura di un edificio privato situato nel centro abitato, in prossimità e in direzione di una pubblica via. Considerati la tipologia e il quantitativo degli artifici utilizzati, non risultano necessari gli adempimenti relativi al trasporto di esplosivi soggetto ad autorizzazione prefettizia né gli specifici accertamenti sulla capacità tecnica previsti per altre categorie di artifici pirotecnici. Il dubbio riguarda pertanto l’applicazione dell’art. 57 TULPS, che subordina a licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza l’accensione di fuochi d’artificio in luogo abitato, nelle sue adiacenze, lungo una via pubblica o in direzione di essa. Si chiede, quindi, se anche nel caso descritto sia necessaria la licenza ex art. 57 TULPS, nonostante l’utilizzo esclusivo di artifici F1 di libera vendita e in quantitativo inferiore a 5 kg; se il relativo procedimento debba concludersi con il rilascio di una specifica autorizzazione, anziché mediante SCIA; e chi debba essere individuato quale richiedente e titolare della licenza quando lo spettacolo è organizzato direttamente dal Comune. Infine, qualora nel Comune non sia presente un Commissariato di P.S. e le funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza siano esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo, si chiede se la licenza debba essere formalmente rilasciata dal Sindaco al soggetto incaricato dell’accensione oppure se, trattandosi di manifestazione organizzata dallo stesso Comune, possa ritenersi sufficiente una preventiva comunicazione alla Polizia locale e all’Arma dei Carabinieri.
Quesito del 26 agosto 2026
Si chiede se, nell’atto di trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza emanato dal Presidente della Repubblica, sia obbligatoria la firma del richiedente oppure se sia sufficiente la sottoscrizione dell’Ufficiale dello Stato Civile, a fronte di una richiesta scritta dell’interessato presentata separatamente. Il dubbio nasce dal fatto che la trascrizione del decreto viene effettuata con un atto successivo rispetto a quello relativo al giuramento.
Quesito del 26 agosto 2026
Abbiamo ricevuto da un nostro residente una sentenza del Tribunale con la quale viene autorizzato il cambio di cognome a seguito del riconoscimento della paternità biologica. Si chiede di chiarire quale Comune sia competente a procedere alla trascrizione del provvedimento: il Comune di nascita, quello di residenza oppure se la scelta spetti all’interessato. Si chiede inoltre se la variazione del cognome disposta con sentenza del Tribunale debba comunque essere oggetto di pubblicazione all’Albo pretorio istituzionale del Comune.
Quesito del 26 agosto 2026
Si chiede se il Comune possa accogliere nel 2026 l’istanza di autotutela presentata dall’ex moglie e annullare retroattivamente gli avvisi di accertamento IMU emessi dal 2018 al 2021 sulla sua quota di comproprietà, sulla base della rinuncia agli immobili contenuta nell’atto di separazione del 2010, sebbene tale rinuncia non sia stata trascritta né comunicata all’Ente fino al 2023 e la comproprietà sia risultata nei registri immobiliari fino al 2025. Si evidenzia, inoltre, che l’eventuale annullamento impedirebbe ormai il recupero delle somme nei confronti dell’ex marito.
Quesito del 26 agosto 2026
Si è presentato allo sportello un cittadino maliano chiedendo la variazione delle proprie generalità anagrafiche. A supporto della richiesta ha prodotto una dichiarazione dell’Ambasciata del Mali in Roma, legalizzata in bollo dalla Prefettura di Cuneo, attestante le corrette generalità e recante la modifica del nome, della data e del luogo di nascita. Ha inoltre esibito un passaporto rilasciato dalla Repubblica del Mali in data 24 luglio 2026, già riportante le nuove generalità. Il cittadino è attualmente titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cuneo il 21 settembre 2021, ancora intestato con le precedenti generalità e in scadenza il 20 settembre 2026. Ha inoltre prodotto la ricevuta di pagamento relativa al rinnovo del permesso di soggiorno, con convocazione presso la Questura di Cuneo fissata per il 31 agosto 2026. L’interessato riferisce che la Questura, ai fini del rilascio del nuovo permesso, gli avrebbe richiesto di presentare una CIE già aggiornata con le nuove generalità. Si chiede pertanto se, sulla base della documentazione prodotta, sia possibile procedere alla variazione dei dati in ANPR e al conseguente rilascio di una nuova CIE; se sia necessaria un’istanza in bollo da parte dell’interessato e, infine, se la dichiarazione originale dell’Ambasciata, debitamente legalizzata, debba essere trattenuta agli atti oppure se sia sufficiente acquisirne copia.
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