Quesito del 20 luglio 2026
In seguito alla verifica effettuata in via propedeutica al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, l’Azienda sanitaria ha rilevato, nel proprio verbale, numerose irregolarità, tra cui l’assenza dell’organigramma, la carenza di personale e l’inadeguatezza degli spazi rispetto alle finalità della struttura. Si chiede se, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 22/2022, l’Amministrazione possa assegnare al soggetto interessato un termine perentorio entro il quale provvedere alla regolarizzazione delle carenze riscontrate, rinviando all’esito di tale termine la decisione sull’accoglimento o sul diniego della domanda di rinnovo dell’autorizzazione. In alternativa, si chiede se la disposizione richiamata trovi applicazione esclusivamente nei confronti delle strutture già autorizzate, nei casi in cui, a seguito dell’accertamento di irregolarità, si proceda alla sospensione dell’autorizzazione in essere.
Quesito del 20 luglio 2026
Nell’ambito di un’Unione di Comuni, si intende valutare la possibilità di trasformare da tempo parziale, pari a 18 ore settimanali, a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente appartenente al Corpo di Polizia Locale, già in servizio e previsto nella dotazione organica dell’Ente. L’Unione dispone della necessaria capacità assunzionale e della sostenibilità finanziaria per la copertura di un posto di agente di Polizia Locale a tempo pieno e di un ulteriore posto a tempo parziale. Si chiede pertanto di chiarire: se il dipendente già assunto a tempo parziale vanti un diritto di precedenza o una particolare priorità, rispetto all’assunzione di nuovo personale, ai fini della trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno; quali siano i presupposti normativi, finanziari e organizzativi necessari per procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro; quali atti amministrativi e adempimenti debbano essere adottati per effettuare legittimamente la trasformazione, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli applicabili alle assunzioni negli enti locali.
Quesito del 20 luglio 2026
Un dipendente, nel cui nucleo familiare risultano presenti il coniuge e un figlio trentenne, ha presentato domanda per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al coniuge. Nella dichiarazione allegata all’istanza, tuttavia, il figlio non è stato indicato. Si chiede pertanto di chiarire: se, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l’assegno per il nucleo familiare possa essere riconosciuto con riferimento al coniuge; se il figlio trentenne debba comunque essere indicato nella dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare e se gli eventuali redditi da lui percepiti debbano essere dichiarati e computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo; quali siano gli obblighi di controllo e le eventuali responsabilità del responsabile del servizio in relazione alla verifica della completezza e della veridicità della dichiarazione presentata dal dipendente.
Quesito del 20 luglio 2026
Il Comune gestisce il servizio di Polizia Locale in forma associata mediante convenzione con un’Unione di Comuni. L’accordo prevede un rapporto di rimborso delle spese tra gli enti: l’Unione sostiene direttamente i costi del servizio e, in sede di rendicontazione, riversa al Comune i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, richiedendo contestualmente il rimborso delle spese sostenute. I capitoli di bilancio relativi a tali operazioni sono assegnati all’Area Finanziaria. Si chiede se il Comandante della Polizia Locale debba comunque rilasciare l’attestazione relativa all’inesistenza di debiti fuori bilancio, in considerazione del fatto che è il soggetto che conosce direttamente la gestione del servizio e le eventuali obbligazioni sorte nell’ambito dello stesso, oppure se, non essendo responsabile dei relativi capitoli di bilancio, non sia tenuto a rendere tale attestazione.
Quesito del 20 luglio 2026
Nel nostro Comune, a causa della carenza di personale della Polizia Locale, gli accertamenti anagrafici trasmessi dall’ufficiale d’anagrafe al Comando non vengono svolti in modo sistematico. Di conseguenza, circa il 90% delle pratiche viene definito per decorrenza del termine di 45 giorni, senza che sia stato effettuato il relativo sopralluogo. Si chiede se tale modalità operativa possa ritenersi corretta e se, una volta concluso il procedimento per decorrenza del termine, l’ufficiale d’anagrafe debba avviare ulteriori verifiche o adottare specifici provvedimenti. Si domanda, inoltre, se, oltre a segnalare la situazione al Sindaco e al Segretario comunale, sia opportuno o necessario informare anche la Prefettura territorialmente competente, al fine di garantire una maggiore tutela dell’ufficiale d’anagrafe e la regolarità dei procedimenti.
Quesito del 20 luglio 2026
L’art. 58, comma 1, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 prevede che le violazioni degli obblighi disciplinari di cui all’art. 57 possano comportare, in relazione alla gravità dell’infrazione, l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto, o censura; c) multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di retribuzione. Si chiede come debba essere determinata la retribuzione oraria da assumere come base di calcolo per quantificare la trattenuta conseguente all’applicazione della sanzione disciplinare della multa. In particolare, quali voci retributive devono essere incluse nel calcolo e quale criterio deve essere utilizzato per individuare l’importo corrispondente a un’ora di retribuzione? Si chiede come debba essere determinata la retribuzione oraria da assumere come base di calcolo per quantificare la trattenuta conseguente all’applicazione della sanzione disciplinare della multa. In particolare, quali voci retributive devono essere incluse nel calcolo e quale criterio deve essere utilizzato per individuare l’importo corrispondente a un’ora di retribuzione?
Quesito del 16 luglio 2026
lo sposo e il testimone da lui indicato sono entrambi destinatari della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Lo sposo ha già scontato la pena detentiva, mentre l’interdizione dai pubblici uffici ha carattere perpetuo. Il testimone, invece, si trova attualmente in stato di detenzione e, per poter presenziare alla celebrazione, necessita di un apposito permesso dell’autorità giudiziaria competente. Premesso che si ritiene che l’interdizione dai pubblici uffici non precluda allo sposo l’esercizio del diritto di contrarre matrimonio, sorge un dubbio in merito alla possibilità, per il soggetto detenuto e interdetto, di assumere il ruolo di testimone. Qualora l’interdizione dai pubblici uffici non costituisca un impedimento allo svolgimento di tale funzione, si chiede se l’ufficiale dello stato civile debba comunque acquisire copia dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria, al fine di verificare la legittimità della presenza del testimone, nel giorno e nell’orario stabiliti, presso la sede comunale in cui sarà celebrato il matrimonio.
Quesito del 16 luglio 2026
A seguito della separazione, una residente ha chiesto la cancellazione anagrafica d’ufficio e con effetto immediato dell’ex coniuge, producendo un provvedimento del Tribunale adottato ai sensi dell’art. 473-bis.21 c.p.c. Si precisa che, nei confronti dell’interessato, era già stato avviato, sulla base della dichiarazione resa dall’ex coniuge, proprietaria dell’immobile, un procedimento di cancellazione per irreperibilità, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre prossimo. Il soggetto è stato inoltre invitato più volte, anche dall’autorità giudiziaria, a trasferire la propria residenza anagrafica nel luogo in cui attualmente dimora abitualmente, senza tuttavia provvedervi. Alla luce del provvedimento giudiziario intervenuto, si chiede se sia possibile procedere d’ufficio e con effetto immediato alla cancellazione anagrafica dell’ex coniuge. In caso contrario, si chiede quale sia la procedura più corretta e opportuna da seguire.
Quesito del 16 luglio 2026
Si chiede se l’incremento derivante dalla riduzione stabile delle risorse destinate al lavoro straordinario, previsto dall’art. 67, comma 2, lett. g), del CCNL Funzioni locali 2016-2018, sia soggetto al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, riferito all’anno 2016. Qualora tale incremento debba ritenersi escluso dal predetto limite, come indicato nella tabella dello schema di costituzione del Fondo, si chiede di precisare da quale disposizione normativa o contrattuale derivi tale esclusione.
Quesito del 16 luglio 2026
L’art. 60 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto, le quote dell’indennità di comparto indicate nella tabella C, colonne 2 e 3, siano conglobate nello stipendio tabellare. Dalla medesima data, gli importi residui dell’indennità di comparto, rideterminati secondo la colonna 4 della tabella C, sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 sia definitivamente ridotta di un importo annuo calcolato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, moltiplicati per dodici mensilità e per il numero delle unità di personale, «anche a tempo determinato», destinatarie dell’indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento. Si chiede se nella locuzione «anche a tempo determinato» debbano essere ricompresi anche i dipendenti di altri enti utilizzati presso l’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 oppure nell’ambito di una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 23 febbraio 2026. In caso affermativo, si chiede se la riduzione stabile del Fondo risorse decentrate debba essere determinata tenendo conto anche di tali dipendenti.
Quesito del 16 luglio 2026
Una cittadina si è presentata presso l’ufficio comunale chiedendo l’autenticazione della propria firma su un modulo dell’Agenzia delle Entrate denominato «Delega per l’incasso di rimborsi fiscali intestati a deceduti». Si chiede se l’autenticazione della firma apposta su tale modello rientri nelle competenze del funzionario comunale incaricato. In caso affermativo, si chiede inoltre: se l’autenticazione sia soggetta all’imposta di bollo; se, in alternativa, la delega possa essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante, secondo le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive.
Quesito del 16 luglio 2026
L’ente “A” ha conferito l’incarico di responsabile del servizio finanziario a un proprio dipendente che, a partire dal mese di ottobre 2026, sarà assente per congedo di maternità. Durante tale periodo, l’ente “A” può attribuire temporaneamente l’incarico di responsabile del servizio finanziario a un dipendente dell’ente “B”? In caso affermativo, l’ente “A” può riconoscere a tale dipendente un’ulteriore indennità di posizione e di risultato, aggiuntiva rispetto a quella eventualmente già percepita presso l’ente di appartenenza?
Quesito del 16 luglio 2026
Dovendo rilasciare un estratto per riassunto di un atto di matrimonio celebrato nel 1997 e iscritto nella parte I dei registri dello stato civile, l’ufficio ha rilevato che la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni è indicata nel corpo dell’atto, ma non risulta riportata mediante apposita annotazione a margine. Si chiede quale procedura debba essere seguita per regolarizzare l’atto e, in particolare, se sia possibile apporre in data odierna l’annotazione relativa alla scelta del regime di separazione dei beni.
Quesito del 16 luglio 2026
Il legale di un soggetto divorziato ha chiesto all’ufficiale d’anagrafe del Comune presso il quale risultano residenti l’ex coniuge e la figlia minore di: disporre gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva dimora abituale dell’ex coniuge e della figlia presso l’immobile loro assegnato in sede di divorzio e di proprietà degli ex coniugi; accertare se l’ex coniuge abbia trasferito la propria dimora abituale presso l’abitazione del nuovo marito, situata in un altro Comune; comunicare l’esito degli accertamenti, ai fini della relativa produzione nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio. A sostegno della richiesta, il legale ha rappresentato che: le bollette relative al consumo idrico evidenzierebbero consumi particolarmente ridotti, sebbene non siano state allegate all’istanza; l’interessata ha contratto un nuovo matrimonio e, secondo quanto riferito dall’assistito, convivrebbe stabilmente con il nuovo coniuge in un altro Comune; l’immobile presso il quale risulta residente non apparirebbe abitato con continuità, secondo quanto riferito dai vicini. L’ufficio ha avviato gli accertamenti presso l’indirizzo di residenza dell’interessata e della figlia minore, ritenendo di richiedere verifiche al Comune di residenza del nuovo coniuge soltanto in caso di esito negativo o non risolutivo dei primi controlli. Si chiede pertanto: se la procedura seguita dall’ufficio sia corretta oppure se sia opportuno richiedere fin da subito accertamenti anche al Comune nel quale risiede il nuovo coniuge; se debba essere trasmessa all’interessata una comunicazione di avvio del procedimento relativo agli accertamenti anagrafici.
Quesito del 16 luglio 2026
A seguito della sottoscrizione di un accordo transattivo, l’Ente è tenuto a liquidare gli incentivi per funzioni tecniche spettanti al RUP, nel frattempo collocato in pensione. L’accordo prevede il riconoscimento, in favore dell’ex dipendente, di una somma lorda pari a euro XX, da corrispondere al netto delle ritenute fiscali e previdenziali dovute per legge. Si chiede di chiarire quale procedura debba essere seguita per la liquidazione della somma e quali ritenute fiscali e previdenziali debbano essere applicate, tenuto conto che il beneficiario, alla data del pagamento, non è più dipendente dell’Ente ed è titolare di pensione.
Quesito del 16 luglio 2026
Si chiede un parere in merito alla prima iscrizione anagrafica in Italia di un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, il quale produce la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo, inoltrata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del titolo. L’ufficio scrivente, in caso di prima iscrizione anagrafica, è solito richiedere l’esibizione del nuovo permesso di soggiorno. Si chiede pertanto se, nella fattispecie descritta, sia possibile procedere all’iscrizione sulla base del permesso scaduto e della ricevuta della domanda di rinnovo oppure se sia necessario attendere il rilascio del nuovo titolo di soggiorno.
Quesito del 16 luglio 2026
Una società proprietaria di un ristorante intende cedere l’azienda a un altro soggetto. Contestualmente alla stipula dell’atto di cessione, la società acquirente concederebbe in affitto l’azienda all’attuale proprietario, poiché la gestione effettiva del ristorante rimarrebbe in capo a quest’ultimo fino al 31 dicembre 2026. L’acquirente subentrerebbe quindi nella gestione operativa dell’attività a partire da gennaio 2027. La cessione sarebbe inoltre stipulata con riserva di proprietà, prevedendo il trasferimento definitivo dell’azienda soltanto al momento del pagamento dell’ultima rata, indicativamente entro due anni. Si chiede se tale operazione sia giuridicamente ammissibile oppure se debba essere seguito un diverso iter, al fine di consentire all’attuale proprietario di cedere l’azienda, mantenendone tuttavia la gestione operativa fino alla fine dell’anno. Si chiede inoltre se, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi da presentare al SUAP, debbano essere effettuate le seguenti pratiche: SCIA di subingresso da parte dell’acquirente, a seguito della stipula del contratto di cessione dell’azienda; successiva SCIA di subingresso da parte dell’attuale proprietario, in forza del contratto di affitto dell’azienda; ulteriore SCIA di subingresso da parte dell’acquirente, da presentare nel mese di gennaio 2027, quando assumerà effettivamente la gestione dell’attività.
Quesito del 16 luglio 2026
In origine era prevista la realizzazione di un’unica opera pubblica, consistente nella costruzione completa di un edificio. Il relativo quadro economico complessivo comprendeva anche il calcolo e l’accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche. Successivamente, il progetto è stato modificato e l’intervento è stato suddiviso nella realizzazione di due edifici distinti, denominati edificio A ed edificio B, funzionalmente complementari ma ciascuno dotato di un proprio quadro economico. Si chiede quale sia la corretta modalità di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche. In particolare, considerato che l’importo degli incentivi era stato inizialmente determinato con riferimento al quadro economico dell’intera opera, comprendente entrambi gli edifici, si chiede se sia ora possibile procedere alla liquidazione di due distinti incentivi, calcolati separatamente sui quadri economici dell’edificio A e dell’edificio B. In alternativa, si chiede se debba essere mantenuto l’unico incentivo originariamente previsto per l’intera opera, da liquidare soltanto a seguito del completamento di entrambi gli edifici. Si precisa, infine, che le risorse inizialmente stanziate per la realizzazione dell’intera opera sono state utilizzate esclusivamente per finanziare l’edificio A, mentre per la copertura finanziaria dell’edificio B si è reso necessario ricorrere all’avanzo di amministrazione.
Quesito del 16 luglio 2026
Due Comuni hanno stipulato, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, una convenzione per la gestione associata del servizio di segretariato sociale. Il Comune capofila intende assumere a tempo indeterminato un funzionario che presterà servizio presso entrambi gli enti convenzionati. Si chiede se il Comune partecipante possa cedere una quota della propria capacità assunzionale al Comune capofila, al fine di concorrere all’assunzione del dipendente destinato alla gestione associata. In alternativa, si chiede se la cessione della capacità assunzionale sia consentita esclusivamente in favore delle Unioni di Comuni.
Quesito del 15 luglio 2026
Una società a responsabilità limitata (S.r.l.), la cui attività prevalente è classificata con il codice ATECO 62.10 e consiste nella produzione di software destinato alla gestione immobiliare turistica e ai servizi connessi all’ospitalità, ha avviato una nuova attività imprenditoriale relativa alla gestione diretta di case e appartamenti per vacanze, riconducibile al codice ATECO 55.20. Dalla visura camerale della società, risulta l’iscrizione di una nuova unità locale con la seguente descrizione: «Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze». Tuttavia, nella visura non compare l’esplicita indicazione del codice ATECO 55.20. Il commercialista della società riferisce di aver correttamente comunicato anche tale codice in sede di presentazione della pratica camerale. Alla luce di quanto sopra, si chiede se la visura camerale possa essere considerata valida e idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di gestione di case e appartamenti per vacanze, nonostante riporti esclusivamente la descrizione dell’attività esercitata e non anche l’esplicita indicazione del relativo codice ATECO 55.20.
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