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10 risultati di 114

GLOSSARIO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Normativa: (Al riguardo si veda anche quella delle regioni e dei comuni[1]).

  • Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01, (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016 e dell’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • Decreto MIT 2 marzo 2018, (dal titolo Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal Glossario dal numero 01 al 52)

 

(Art. 6 c. 1/e 5 DPR n. 380/01) come sostituito dall’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

 

(Attività edilizia libera - Limitazione)

(Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01)

La tabella che segue individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al D. Lgs. n. 42/2004)

 

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (AEL)

- CATEGORIE D’INTERVENTO –

 

Manutenzione ordinaria

(Dal n. 1 al 25 del glossario)

Pompe di calore

(N. 26 del glossario)

Attività di ricerca nel sottosuolo

(Dal n. 33 al 35 del glossario)

Pavimentazione di aree pertinenziali

(Dal n. 38 al 42 del glossario)

Deposito di gas liquefatti

(N. 27 del glossario)

Movimento di terra

(N. 36 del glossario)

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (Dal n. 43 al 52 del glossario)

Eliminazione barriere architettoniche

(Dal n. 28 al 32 del glossario)

Serre mobili stagionali

(N. 37 del glossario)

N. 52: Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

 

 

IN AREA PROTETTA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

 

Interventi liberi in area o immobili con vincolo paesaggistico e culturale

Con il glossario dell’edilizia libera (AEL), (prevista dal D.M. 2 marzo 2018) e l’elencazione delle opere ed interventi realizzabili senza alcun atto del Comune si è posta l’esigenza di procedere all’analisi di quest’ultimi con riferimento alle aree protette dal punto di vista paesaggistico, rapportandoli con la liberalizzazione e semplificazione prevista nell’ultima normativa (DPR n. 31/17. Allegati “A e B) disciplinante l’obbligo o meno dell’autorizzazione semplificata.

 

Il Glossario, nello specifico, riporta:

 

  • Il regime giuridico dell’attività edilizia libera previsto dall’art. 6, c. 1, lettere da a) a e-quinquies), del DPR n. 380/2001. (Testo unico dell’edilizia)
  • L’elenco delle categorie dell’intervento che lo stesso testo unico dell’edilizia, appena indicato, ascrive all’edilizia libera, indicate espressamente nella tabella “A” del citato Glossario. (Manutenzione ordinaria, ecc. Si veda sotto)
  • L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 222/2016. (Tipologia dell’intervento edile: realizzazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, adeguamento, integrazione, ecc., secondo i casi specifici)
  • L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi (particolari edili) oggetto dell’intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. (Es: pavimentazione, intonaco, inferriate, manto di copertura, ecc.)

 

La tabella contiene altresì:

  • Altri interventi ed opere privi di rilevanza edilizia non previsti nello stesso Glossario, che possono essere realizzate liberamente, senza alcun atto di assenso, come indicato dalla dottrina, giurisprudenza e soprattutto da specifiche normative regionali e comunali, cui necessariamente però occorre fare riferimento.
  • A completamento della classificazione a descrizione delle opere, degli elementi e lavori, si è proceduto a commentare il tutto con annotazioni e appunti interpretativi, evidenziando anche il titolo abilitativo nel caso della realizzazione di questi stessi interventi esclusi dalla liberalizzazione, nel caso sia consentito solo la sostituzione, il rifacimento e rinnovamento.

 

Attività edilizia libera in contrasto con la normativa

L’attività edilizia libera, ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa normativa violata. (Es.: non rispetto dell’indice di permeabilità nella pavimentazione di un cortile)

 

Cartello di cantiere:

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il Comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

 


[1] ATTENZIONE!

Il regolamento edilizio può imporre particolari adempienti, come la richiesta di un nulla osta o di una comunicazione. A questi interventi bisogna aggiungere quelli già liberi previsti dalla normativa regionale.

Normative:

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 nel 25 novembre 2016 e dell’art. 10 c. 1/c L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Nel rispetto della disciplina sottonotata, è possibile la realizzazione delle:

e-bis) opere STAGIONALI e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, CONTINGENTI e TEMPORANEE, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa COMUNICAZIONE di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL” o CAL) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, e nella seconda della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.

In altre parole si ha:

  • La STAGIONALITÀ quando una struttura viene ripetutamente installata negli anni e rimossa al termine della stagione.
  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • La TEMPORANEITÀ è la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 180 gg. (Prima 90 gg. termine modificato dal Decreto Semplificazioni).

Precarietà delle opere e interventi edilizi

Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente provvisorio. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere. 

All’interno di queste condizioni si collocano gli impianti e strutture libere ma assoggettate obbligatoriamente alla comunicazione d’inizio lavori.

Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio.
  • Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni degli impianti e strutture).
  • Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04, si veda più avanti).
  • Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.

Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo delle opere stagionali e contingenti temporanee

  • Massimo 180 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo la struttura in conformità agli strumenti urbanistici).

OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI E TEMPORANEE

PREVISTE NEL GLOSSARIO

(DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis)

(D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 –

(Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:

  • Non di limitate dimensioni, altrimenti sarebbe un intervento non assoggettato a Comunicazione. È necessario però, verificare al riguardo, la normativa regionale e comunale, che può prevedere anche la superficie.
  • Dovrebbe riguardare l’installazione su suolo privato e su suolo pubblico, o aperto al pubblico (con regolare concessione).
  • Vi possono rientrare anche le seguenti pertinenze (o lavori) se dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, che altrimenti potrebbero essere soggette a titolo abilitante, come per esempio:
    • Baracca.  Baraccamento. Box in metallo.
    • Capanno. Casotto. Chiosco.
    • Gazebo con tetto rigido.
    • Opere necessarie per eliminazione di un pericolo immediato.
    • Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida.
    • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale)
    • Puntellamento e consolidamento - Tettoia. Recinzione.
    • ecc. ecc.
  • Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:

  • Stand, banchi, chioschi, allestimenti, ecc. con le autorizzazioni di settore, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso.
  • Impianti che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: fiere, raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione del suolo.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:

  • Toelette, bagni chimici, (in area privata e pubblica) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità, (es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.), o in occasione di lavori edili urgenti, lavori stradali, per riparazione guasti, ecc.
  • Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
  • Dovrebbe riguardare la collocazione su suolo privato, mentre l’installazione su suolo pubblico, o d’uso pubblico abbisogna della concessione specifica.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste.      

Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:

  • Impianti in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare la collocazione sia sul suolo pubblico, (con concessione), che quello privato.
  • Anche se a carattere temporaneo, secondo le dimensioni, potrebbe essere necessario il titolo abilitativo (CILA), dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza degli impianti.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:

  • Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.) Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione).
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58 del Glossario) - Note:

  • Predisposizione di aree di parcheggio, (in terreno privato e pubblico, in quest’ultima ipotesi con concessione) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzate in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni)
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • La mancanza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”)

Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni)

(Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:

 

Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –

  • È stato inserito nella normativa il periodo stagionale dell’occupazione e degli impianti delle cosiddette strutture leggere amovibili, quindi di fatto rinnovabile ogni anno, anche in assenza delle condizioni di contingibilità.

Esempio opere:

  • Strutture in genere poste all'esterno (es: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici, cabine, ecc.

Durata delle opere

  • È stata modificata la durata per il mantenimento delle stesse opere, che passa da 90 gg. a 180 gg.

Montaggio e smontaggio

  • Trova altresì sottolineatura nella norma il fatto che il termine suddetto comprende anche le opere di montaggio e smontaggio dell’impianto, dalla data della presentazione.

Rispetto delle norme di sicurezza e di settore

  • È però sempre richiesto per l’installazione stessa dell’impianto temporaneo, il rispetto delle norme riguardanti la l’occupazione del suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza, l’antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina correlata vigente.

Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –

  • L’inizio dei lavori è consentito solamente con l’invio allo Sportello unico, tramite l’apposito stampato unificato, della citata Comunicazione “CIL”, senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione, così come quella della fine dei lavori di smontaggio della struttura.

Lavori in economia

  • Le opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, potranno essere effettuate in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne, (es.: un parcheggio provvisorio, un piccolo gazebo).

Obbligo di un’impresa specializzata

  • Se l’intervento si riferisce a strutture che interessano le discipline di settore, ove vi è la necessità di garantire le condizioni di sicurezza riguardante la pubblica incolumità e quella degli impianti, necessità invece il ricorso ad un’impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, (es. gazebo e tensostruttura di rilevanti dimensione, chiosco chiuso, ecc.)

ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

Se l’installazione interessa un’area pubblica con vincolo paesaggistico, non abbisogna di autorizzazione, se su suolo pubblico, con i limiti qui sotto indicati.

 

Strutture amovibili in area protetta dal punto di vista paesaggistico culturale -

(Art. 10 c. 5, legge n. 120/2020 che ha convertito il Decreto Semplificazioni”)

 

Titolo abilitativo edilizio

  • Molte di queste strutture sono soggette a “CIL”, secondo le dimensioni e le caratteristiche, (come per esempio: i gabinetti chimici, tensostrutture, gazebo, cabine, ecc.).
  • Altre a CILA (pertinenza) ed anche ancora al “Permesso di costruire/SCIA super, (come per esempio il dehors, ecc.).

 

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione paesaggistica – culturale –

  • L’installazione, con impianti ed elementi relativi, di strutture amovibili, nelle “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs.  n. 42/04, in condizioni di sicurezza non abbisogna di autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo.
  • Ne deriva che non necessita neanche dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31del 2017 – All. “B” punto: B25)
  • Esempio opere: verande e strutture in genere poste all'esterno (es: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine, ecc.

 

 

Occupazione di suolo pubblico con concessione

  • Se la posa in opera di elementi avviene su area pubblica o privata gravata dalla servitù di pubblico passaggio è tuttavia necessaria la concessione del suolo previo pagamento dell’occupazione, o comunque secondo le indicazioni delle regioni e comuni.

Occupazione di suolo privato

  • L’intervento sul suolo privato è comunque soggetto ad autorizzazione amministrativa per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti o bevande, per i pubblici esercizi o di vendita per i negozi.

Rispetto delle norme correlate all’occupazione

  • Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Occupazioni non consentite

Da questo provvedimento restano però escluse le aree le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prossimi ai siti archeologici ed altre zone di particolare valore storico ed artistico da individuare negli strumenti urbanistici comunali

Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali e contingenti temporanee

La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Sportello unico per l’edilizia (SUE) (Che rimane titolare della funzione)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

  • Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se dovuti, vi è l’obbligo per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE “CIL” da presentare. (Non vi provvede direttamente il Comune).
  • La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa.
  • Ne deriva, come già accennato, che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.
  • Obbligo della COMUNICAZIONE di fine lavori al Comune

L’interessato, ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Ricevuta la COMUNICAZIONE “CIL” procede all’avvio del procedimento.
  • La disciplina prevede che al ricevimento della COMUNICAZIONE “CIL” lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
    • Dell’amministrazione competente.
    • Della persona responsabile del procedimento.
    • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -

  • Nell’ipotesi che la COMUNICAZIONE “CIL” sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza delle citate condizioni richieste o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di iniziare o proseguire i lavori

  • La mancata conformazione della COMUNICAZIONE “CIL” comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori per le strutture o impianti (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nell’ipotesi d’inosservanza, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con atto inidoneo, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale/CILA/PAS: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione.
  • Validità: 180 giorni dalla data di presentazione. (Compreso lo smontaggio)

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.

La mancata esibizione della “CIL” è sanzionata dal regolamento edilizio nell’articolo specifico che fa riferimento alla documentazione da tenere nei luoghi dei lavori.

Cartello di cantiere per le opere stagionali e contingenti

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  • Mancata COMUNICAZIONECIL” al Comune e mancata COMUNICAZIONE di fine lavori
  • L’esecuzione di opere IN condizioni di contingibilità (dimostrabile) senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: gazebo, aree di parcheggio provvisorio, servizi igienici mobili, ecc.)
  • L’esecuzione di opere STAGIONALI, soggette dal punto di vista edilizio, secondo la legislazione a COMUNICAZIONE “CIL”, senza la presentazione della stessa, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: baracca per la vendita di frutta stagionale, in area privata, ecc.).
  • La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (In alcune regioni però è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc.)
  • L’esecuzione di opere NON in condizioni di contingibilità con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti eventualmente dalla regione).
  • Il mantenimento della struttura oltre il periodo previsto (180 gg. dalla data di COMUNICAZIONE “CIL”) è soggetto alla sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una struttura soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino nei casi previsti eventualmente dalla regione).

Applicazione delle norme correlate di settore

Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia

L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa)

Disciplina della COMUNICAZIONE “CIL” nelle aree terremotate

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.

Normativa:

  • Art. 6/bis DPR n. 380/01. ( Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo)
  • Leggi regionali – Regolamento edilizio –
  • D. Lgs. n. 222/2016 - Sezione II - Edilizia Tabella “A”

SINTESI della REGOLAMENTAZIONE

CILA - Comunicazione d’inizio attività asseverata -

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato direttamente al Comune.

CILA - Contenuto - Asseverazione e dichiarazione del tecnico -

La persona interessata (proprietario, ecc.), prima d’iniziare i lavori presenta la comunicazione accompagnata da una dettagliata asseverazione e corredata dagli opportuni elaborati progettuali e quant’altro richiesto nello specifico stampato, (obbligatorio: ANCI o regionale) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio.

Il progettista (iscritto all’albo) deve obbligatoriamente dichiarare che i lavori sono conformi: agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, che rispettano le condizioni di sicurezza sul lavoro, le norme igieniche sanitarie e quelle correlate di settore.

CILA - Progettista - Direttore dei lavori -

Il tecnico abilitato che assevera l’intervento edilizio, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti della legge penale (artt. 359 c.p.), anziché quella di un incaricato di un pubblico servizio, (art. 493 c.p.), (se nelle dichiarazioni o attestazioni, asseverazioni che corredano la “CILA”, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti indicati dalla legge, è punito ai sensi dell’art. 481 c.p.).

Il tecnico incaricato del progetto e dell’asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l’informazione scritta allo Sportello unico per l’edilizia.

Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere con un professionista qualificato appartenente alla stessa impresa costruttrice.

CILA - Interventi e opere edili realizzabili -

  • Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222).

o Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.

  • Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio. (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) - (Solo in questo caso con la CILA è possibile la modificazione della sagoma) -
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato. (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura. (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001)

CILA Ampliamento degli interventi realizzabili -

Con la nuova normativa, è stata sensibilmente aumentata la sfera d’impiego della CILA [1] , infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi NON ricompresi:

1) Nell’attività edilizia libera . (Art. 6 DPR 380/01, o legge regionale, e il Glossario: DM 2 marzo 18, all. 1)

2) In quelli che richiedono la SCIA normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01 o legge regionale).

3) In quelli che richiedono il Permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01 e legge regionale).

CILA Limitazione -

L’opera NON DOVRÀ INTERESSARE LE PARTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO e, in particolare, non dovrà portare modificazione ai parametri edilizi urbanistici, in altre parole:

  • alla volumetria complessiva [2] , (il volume utile “VU” di un’unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici utili “SU” dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la rispettiva altezza di piano “AP”);
  • al prospetto (fronte dell’edificio, rappresentazione grafica della parete esterna di una costruzione, veduta di ciò che sta davanti a chi guarda). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili) ;
  • alla sagoma (la sagoma di un edificio è il suo ingombro a terra, escludendo aggetti, balconi o simili). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili);
  • alla localizzazione dell’opera e distanze di confine;
  • al cambio di destinazione d’uso con opere e da una categoria all’altra, (si veda al riguardo la normativa regionale).

Con possibilità invece di modifica:

  • Alla superficie interna
  • Al volume interno –
  • Al numero delle unità immobiliari, (nel rispetto dei requisiti igienici sanitari).

Esempi lavori che NON devono riguardare l e PARTI STRUTTURALI dell’edificio:

Opere interne. Apertura o lo spostamento di porte interne. Diversa sistemazione dei locali.

Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.

Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici.

La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto.

Recinzioni, ecc.

CILA - Validità e durata -

Il testo unico dell’edilizia non parla della validità.

Gli altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, (escluse alcune regioni: Valle D’Aosta validità: SCIA, anni uno, ed Umbria, anni quattro).

Poiché non è possibile applicare il principio dell’assimilazione in via estensiva con le altre licenze edilizie, per stabilire il periodo di validità del titolo dal momento della presentazione, è necessario che la regione [3] (con legge) o l’amministrazione comunale stabilisca (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) la durata dell’atto (che normalmente è di tre anni) e la sanzione pecuniaria prevista in caso d’inosservanza.

La mancata previsione della validità del titolo non consente ovviamente l’accertamento sanzionatorio riguardante l’efficacia dell’atto.

CILA NOTAZIONI per il TITOLARE -

CILA - Presentazione -

La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato ANCI, (o regionale):

Uffici di presentazione

1. La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) i o trasmessa via e-mail o PEC, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

CILA - Acquisizione atti di assenso, se dovuti.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari, PRIMA della presentazione della CILA. È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla CILA da presentare al Comune.
  • Possibilità di richiedere che il Comune acquisisca gli atti necessari, CONTESTUALMENTE alla presentazione della CILA. L’interessato per le autorizzazioni comunque denominate che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione , rivolge richiesta allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
  • Anche in questo caso l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo l’acquisizione degli atti stessi.

CILA - Autocertificazione da allegare -

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.

CILA - Documentazione esclusa dall’autocertificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere , in conformità alla normativa regionale.
  • Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa comunitaria.

CILA - Inizio dei lavori -

Solo dopo la presentazione e avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori, (o periodo diverso indicato dalla regione [4] ).

Copia dell’atto consegnato, con prova certa della trasmissione, dovrà essere conservato nel luogo di lavoro, unitamente ad eventuali progetti e altri allegati, se dovuti riguardo alla tipologia dell’intervento, a disposizione degli organi di vigilanza.

Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.

CILA - Inizio lavori alla presenza di vincoli -

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

Se quest’ultima è negativa la comunicazione presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.

CILA - Comunicazione del nome dell’impresa -

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori), il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito.

La ditta che deve essere regolarmente iscritta nell’apposito registro, presso la Camera di Commercio, continua ad avere la responsabilità, secondo la scienza e la tecnica delle costruzioni dell’intervento edilizio secondo gli elaborati progettuali.

Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

La mancata indicazione del nome dell’impresa costruttrice che esegue i lavori edili rientranti fra quelli previsti (es.: manutenzione straordinaria e opere interne che NON riguardano le parti strutturali dell’edificio, compreso i lavori negli esercizi d’impresa), dovrebbe essere sanzionata come omessa comunicazione al Comune, ovvero con €. 1000 [5] , in quanto la stessa CILA risulta essere priva di un elemento essenziale.

CILA - Comunicazione di fine lavori -

La disciplina prevede altresì l’obbligo della dichiarazione di fine lavori (soprattutto per l’accatastamento) e considerato che si tratta di una nuova legislazione è necessario che l’adempimento sia prescritto e fissato, oltre che nello stampato che l’ufficio tecnico mette a disposizione del cittadino, anche da apposito atto del Comune (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) che comprenda anche l’indicazione della sanzione pecuniaria in caso d’inosservanza. (Se non è prevista dalla legge regionale)

La normativa stabilisce che lo Sportello unico provveda direttamente, con la dichiarazione di fine lavoro [6] , all’aggiornamento catastale, se dovuto, trasmettendo la documentazione pervenuta.

CILA - Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità -

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (CILA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (CILA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina.

CILA - Lavori in economia -

Lo stesso stampato unificato prevede la possibilità per l’interessato di svolgere opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore.

I lavori dovranno essere realizzati in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne nel rispetto della legislazione correlata, (es.: sicurezza, ecc.).

Dovranno essere opere che non riguardano parti strutturali, (es.: opere interne riguardanti pareti non portanti, pavimentazione, intonaco, marciapiede, ecc.) .

CILA - Titolo da esibire in cantiere

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della comunicazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché quanto previsto, in relazione ai lavori.

CILA - Cartello di cantiere

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via. Ricordando che:

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a CILA: costituisce violazione amministrativa al regolamento edilizio e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria.
  • Mentre la mancata sistemazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

CILA – Agibilità - Presentazione della Segnalazione certificata (SCA) -

Qualora sia prevista l’agibilità secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori (o altro tecnico abilitato), c he garantisce le condizioni di sicurezza , igiene, salubrità, staticità, sismicità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

CILA Sicurezza sul lavoro -

Nell’apposito stampato unificato (ANCI o regionale) il titolare dovrà dichiarare che l’intervento ricade, o meno, nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), con i necessari adempimenti relativi, ai rischi, all’entità del personale in cantiere, ai documenti di regolarità contributiva, alla notifica preliminare, all’impresa esecutrice, ecc.

CILA - Contributi – Oneri

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso, in quanto rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile, l’interessato allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, a firma di tecnico abilitato, in tal caso il committente deve eseguire il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).

CILA - Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Comunicazione d’Inizio attività (CILA), da corrispondere nel seguente modo ....................................................................................

CILA - ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO -

CILA - Ricevuta alla presentazione -

La disciplina prevede che all’atto della presentazione lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

CILA - Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento -

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

CILA - Verifica validità

Se la verifica è positiva e la comunicazione è conforme alla normativa, lo Sportello informa l’interessato della validità della stessa.

CILA - Richiesta di ulteriore documentazione -

Se nella verifica è accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperire, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso l’efficacia deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.

CILA (unica) e (CILA condizionata) - Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni -

Se per la validità della stessa sono necessarie altre CILA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste sono acquisite direttamente, ( compreso il DURC se dovuto) , anche attraverso la conferenza dei servizi.

In questo caso, come già detto, l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Il rilascio o il diniego degli atti devono essere comunicati al richiedente.

CILA - Elementi ostativi all’accettazione - Provvedimento di conformazione alle norme -

Nell’ipotesi che sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questa circostanza l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

CILA inidonea - Divieto di iniziare o proseguire i lavori –

La mancata conformazione, comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, riguardo alla tipologia dei lavori realizzati con comunicazione inidonea, delle sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, comprese quelle penali, se ricorrenti.

ATTENZIONE!

L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa CILA, o in difformità, (esclusa la tolleranza) anche nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

CILA - Autotutela del Comune -

L'efficacia può essere sospesa, anche in seguito all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Per abuso edilizio, in altre parole alla presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).

CILA - Aggiornamento catastale -

  • Per opera dello Sportello unico -

La CILA [7] con il progetto planimetrico dei lavori effettuati (che non hanno interessato le parti strutturali) a firma di un tecnico abilitato, sarà valida, con la comunicazione di fine lavori, anche ai fini dell’aggiornamento catastale, (se dovuto), nel qual caso lo Sportello Unico dell’edilizia dovrà inoltrare la documentazione all’Agenzia del Territorio.

  • Per opera dell’interessato -

È possibile anche al termine delle opere o interventi (es.: diminuzione/aumento delle unità immobiliari e opere interne che modificano la distribuzione dei locali, ecc.) entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori [8] , per il titolare dell’atto provvedere direttamente (o tramite il direttore dei lavori) alla denuncia di variazione catastale, con la comunicazione al Comune.

  • CILA che non abbisogna di accatastamento -

Se i lavori effettuati non abbisognano di accatastamento, il tecnico nella comunicazione di fine lavori dichiara che l’intervento non ha comportato modificazioni da richiedere l’aggiornamento catastale.

Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.

Adempimento obbligatorio da parte del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia locale/municipale) il cui inadempimento potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione o ritardo di atti d’ufficio.

 

CILA SISTEMA SANZIONATORIO –

CILA - Avvio del procedimento sanzionatorio -

L’ordinanza di sospensione dei lavori costituisce avviso di avvio di procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90).

Nel dispositivo dell’atto deve essere indicata tale condizione, oltre alle altre informazioni previste, compresa la nomina del responsabile del procedimento.

CILA - Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza o in difformità - (Art. 6/bis del DPR n. 380/01 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, in assenza, in parziale o totale difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva) costituisce violazione amministrativa.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito amministrativo.

Se accertato dalla polizia giudiziaria:

  • RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:
  • DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: Applicazione della sanzione pecuniaria (€. 1000, mentre se presentata spontaneamente a lavori in corso, €333, art. 6/bis DPR n. 380/01, salvo sia diversamente previsto dalla legge regionale).

Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la CILA o accettarla in sanatoria).

CILA - Sanzioni previste nel caso di opere in contrasto con gli strumenti urbanistici -

Se l’intervento risulta essere in contrasto con gli strumenti urbanistici costituisce: Reato edilizio. (Art. 44 DPR n. 380/01) (Es.: muretto di confine che non rispetta le distanze del confine stradale)

CILA - Disciplina nelle aree terremotate -

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

(Fra le altre disposizioni, è prevista, a tempo, la deroga all'articolo 146 del D. Lgs. n. 42/04, riguardante le autorizzazioni paesaggistiche ambientali)

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA o difformità DEL TITOLO ABILITATIVO: CILA

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria: “In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nella realizzazione di pareti interne per una diversa sistemazione dei locai, NON interessanti i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione alla volumetria complessiva, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva).

 

[1] Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale.

[2] Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.

[3] Nella regione Emilia R la validità è stata determinata in tre anni.

[4] Nella regione Emilia R., dopo 5 giorni.

[5] Non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 90 c. 9/c D. Lgs. n. 81/08 - Sicurezza nei cantieri - perché fa riferimento alle opere soggette a Permesso di costruire/SCIA.

[6] La legge non sanziona la mancata comunicazione di fine lavori. (Può essere prevista dalla regione o dal comune).

[7] La CILA, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate (Aggiornamento catastale).

[8] Art. 34-quinquies, c. 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9. 03. 2006, n. 80.

  • Cod. 853610.a-bis.6
  • GLOSSARIO EDILE

    • Interventi edili e regime giuridico relativo
    • Titoli abilitanti necessari

    Fonte: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

    1. Il decreto [...] provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

    2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture [...] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi tabella “A” di cui all'articolo 2 del presente decreto.

    3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella “A”, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

    Avvertenza!

    Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che dovrebbe essere pubblicato prima della metà di febbraio 2017), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione.

    Attenzione!

    Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del territorio.

    Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere disciplinati in modo diverso.

    Il glossario che segue, di profilo nazionale,non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.

    Attenzione!

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse.

    Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della complessa normativa edilizia.

PRATICA COD. 853610.b.1

Normativa:

  • Artt. 3, 10, 20 e altri DPR n. 380/01 e s.m.i.

Permesso di costruire

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, che viene richiesta al Comune ed è obbligatoria per "ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio”, un’azione, in altre parole, che in un qualsiasi modo provochi una modificazione della situazione territoriale e degli insediamenti esistenti, secondo la specifica legislazione e che le opere ed interventi NON rientrino fra quelli soggetti a SCIA, CILA e PAS.

Soggetto che rilascia il “Permesso di costruire”

In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione, e quindi, della vigilanza) rilasciare il titolo abilitativo. (Anche attraverso SUAP)

In alternativa al “Permesso di costruire”, esiste anche la possibilità di utilizzare la SCIA (super), nel rispetto della legislazione, anche regionale.

Soggetto che ha titolo per richiedere il “Permesso di costruire”

Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire:

  • il proprietario del suolo;
  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto reale.

…e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.

Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.

Dove presentare la richiesta del Permesso di costruire (Art. 20 del DPR n. 380/01)

La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Dove presentare la richiesta del Permesso, all’interno delle attività produttive (Art. 6 DPR n. 160/2010).

La richiesta del Permesso deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Opere e interventi soggetti al Permesso di costruire.

Il testo unico dell’edilizia stabilisce all’art. 10, (anche nelle leggi regionali) le opere soggette al “Permesso di costruire”.

Nel particolare:

  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di lottizzazione;
  • interventi di nuova costruzione, per esempio:
    • la costruzione di nuovi edifici fuori terra, interrati o seminterrati;
    • l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma originaria;
    • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, silos, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo, in altre parole, permanenti;
    • la costruzione di una strada (allargamento, modificazione livello, anche non asfaltata);
    • le tensostrutture a carattere permanente;
    • le serre professionali a carattere permanente, anche aperte alla vendita;
    • la pertinenza avente un volume superiore al 20% dell’unità principale; (o superficie secondo la regione).
  • gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti;
  • gli interventi di ristrutturazioni edilizia (pesante) che, attraverso un insieme sistematico di opere, portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume complessivo, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, singolarmente o cumulativamente intesi, o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici (ex zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso;
  • mutamenti di destinazione d’uso realizzati mediante interventi edilizi (cambio connessi ad interventi di ristrutturazione edilizia - pesante);
  • riqualificazione, ricomposizione tipologica di interi edifici;
  • gli interventi previsti altresì dalla legge regionale; ecc., ecc.

 

È necessario ricordare che le opere, senza Permesso, in caso d’abuso, determinano quello che viene chiamato: reato edilizio, punito dall’art. 44 DPR n. 380/01.

Adempimenti del richiedente il Permesso di costruire

  • Compiti del titolare nella richiesta del Permesso di costruire

Alla richiesta del “Permesso di costruire” l’interessato dovrà allegare, oltre agli elaborati progettuali, la scheda tecnica, tutta la documentazione prevista nello specifico stampato unificato, (adottato dalla regione), comprendente i progetti concernenti il contenimento energetico, la sicurezza degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche la certificazione circa la conformità dell’intervento alle norme igieniche sanitarie, e quant’altro richiesto, in relazione all’intervento edile.

  • Autocertificazione da allegare alla richiesta

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, di cui sopra, allegate al Permesso, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione comunale.

  • Documentazione esclusa dall’auto certificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

    • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
    • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
    • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
    • L’e utorizzazioni imposte dalla normativa comunitaria.
  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla richiesta del Permesso.

L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della richiesta rivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per lo stesso Permesso

È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla richiesta del medesimo Permesso.

  • Comunicazione del nome dell’impresa e della sua idoneità

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare del Permesso di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):

  • Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
  • La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).
  • Comunicazione del nome del direttore dei lavori

Il titolare del Permesso deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori. Possono essere anche più tecnici:

  • Direttore dei lavori per le opere architettoniche - Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
  • Dichiarazione di fine lavori al Comune

L’interessato, (in altre parole il titolare del Permesso), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando ogni eventuale documentazione richiesta, asseverata dal direttore dei lavori, o altro tecnico abilitato.

  • Dichiarazione riguardante la variazione catastale

Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.

  • Presentazione della Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA)

Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare del Permesso, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico unificato (ANCI, o regionale).

La predisposizione della documentazione spetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.

Adempimenti dello Sportello unico

  • Ricevuta alla presentazione della richiesta del Permesso

La disciplina prevede che all’atto della presentazione del Permesso lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

  • Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

    • Dell’amministrazione competente.
    • Della persona responsabile del procedimento.
    • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

 

  • Istruttoria del responsabile del procedimento

Il tecnico al quale è stata assegnata la pratica esamina i progetti in ordine cronologico di protocollazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può richiedere piccole modificazioni al progetto, cura l’istruttoria del procedimento e acquisisce i pareri che il richiedente non ha l’onere di allegare.

Il rilascio del Permesso avviene con atto di notificazione.

  • Verifica validità della richiesta del Permesso

Se la verifica della documentazione è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa richiesta.

Comunica altresì quanto dovuto in ordine agli stessi oneri.

Dopo il pagamento degli stessi,  rilascia il Permesso di costruire,

  • Richiesta di ulteriore documentazione

Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, e di conseguenza il rilascio del titolo abilitativo, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso il rilascio del Permesso deve essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti.

  • Divieto di richiedere attestazioni o documentazione agli atti della pubblica amministrazione

Lo sportello unico dell’edilizia non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

La normativa stabilisce quindi il principio generale dell’acquisizione d’ufficio degli atti già in possesso della pubblica amministrazione, sollevando il richiedente dall’obbligo di produrre e allegare alle istanze documenti già nella sua disponibilità. (Compreso il Durc e autorizzazioni varie).

  • Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta

Nel procedimento relativo alla richiesta del Permesso, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati (titolare e tecnico) i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

  • Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  • Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
  • Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  • Silenzio assenso

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento (rilascio del Permesso) e nell’eventualità che il responsabile del procedimento non risponda, scatta il silenzio assenso con la conseguenza che il “Permesso di costruire” s’intende rilasciato.

Esprime validità, se conforme agli strumenti urbanistici, dopo il pagamento degli oneri dovuti.

(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 20 del DPR n. 380/01, o legge regionale).

Validità e decadenza del Permesso

  • Validità: tre anni dalla data del rilascio o inizio dei lavori, (secondo la regione).
  • Decadenza - La licenza edilizia decade nelle seguenti ipotesi:
    • Per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno.
    • Per il mancato ritiro del titolo entro il termine indicato nel regolamento edilizio. (Se sono stati pagati gli oneri dovuti, potrebbe non decadere, secondo la giurisprudenza).
    • Per mancata ultimazione dei lavori nel termine di tre anni (salvo proroghe) dall’inizio degli stessi lavori o dalla data di rilascio dell’atto, (secondo alcune leggi regionali, e in alcuni Comuni è prevista la decadenza anche nel caso che i lavori vengano sospesi per oltre sei mesi).
    • La perdita di efficacia del titolo abilitativo per mancato inizio (entro il termine di un anno dal rilascio) o ultimazione dei lavori nei termini prescritti (tre anni dallo stesso inizio, o dal rilascio secondo la regione) deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione.
  • Inizio lavori alla presenza di vincoli

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito rilasciare il titolo abilitante, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

Il rilascio del titolo abilitativo può avvenire solamente successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione in parola.

Se quest’ultima non può essere rilasciata, la richiesta del Permesso presentata è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

Proroga prevista dalla legge per la validità dei titoli abilitativi

I titoli abilitativi rilasciati, “Permesso di costruire”, o presentati, SCIA alternativa “super”, alla data di entrata in vigore della L. n. 98/13, ovvero entro il 22 giugno 2013, sono prorogati di due anni, ovvero fino al 22 giugno 2018. (Salva diversa disciplina regionale).

Parte non ultimata - Termini per inizio e fine lavori – Proroghe -

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, l’interessato deve presentare domanda diretta a ottenere un nuovo “Permesso di costruire” o presentare, secondo la tipologia dei lavori da ultimare, la “SCIA” o “CILA”, per la parte dell’opera non terminata, e a corrispondere, se dovuti, eventuali oneri.

Viene integralmente rivista la disciplina dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo.

Tale proroga potrà essere accordata - con provvedimento motivato da parte del dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, nei seguenti casi:

  • Per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso, (si potrebbe aggiungere anche la difficoltà economica).
  • In considerazione della mole dell’opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
  • Per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
  • Quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Viene stabilito altresì che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative di sospensione o sequestro posti poi nel nulla, perché infondate”.

Da segnalare infine che per la durata del titolo abilitativo di opere particolarmente complesse, i termini possono essere raddoppiati, in base a un provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette al Permesso, eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, con la richiesta di un Permesso in sanatoria da parte dei soggetti responsabili, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti.

Titolo da esibire in cantiere

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia del Permesso di costruire, gli elaborati progettuali, e la documentazione, che ai sensi di legge, si deve trovare nel cantiere edile, a disposizione degli organi di controllo.

Cartello di cantiere

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

Ricorso contro il mancato rilascio del “Permesso di costruire”

In caso di determinazione negativa il dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, deve procedere alla notificazione del diniego, adeguatamente motivato, contro il quale il richiedente potrà eventualmente, ricorrere al TAR entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Contributi

Nel caso in cui il Permesso riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario assolvere ai contributi di legge, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).

Il pagamento dei citati contributi deve avvenire prima del rilascio del titolo abilitativo.

Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della richiesta del Permesso.

 

Controlli a campione

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.

Adempimento obbligatorio da parte del dirigente (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia giudiziaria) la cui inadempienza potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione atti d’ufficio.

 

Aree industriali dismesse. Permesso di costruire in deroga

Con il nuovo testo: “per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di Permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione”. (Art. 14 DPR n. 380/01 come modificato dalla L. n. 164/2014)

Cambio d’uso in deroga agli strumenti urbanistici

È possibile modificare la destinazione d’uso sia di aree legate all’intervento di ristrutturazione urbanistica, sia di fabbricati con l’intervento di ristrutturazione edilizia (pesante), anche in deroga alla destinazione d’uso in essere, quindi con possibile contrasto con gli strumenti urbanistici, a condizione che in tal senso il consiglio comunale si esprima favorevolmente, attestando che l’intervento edilizio ha valenza d’interesse pubblico.

Condizione vincolante perché questo possa avvenire è che il cambio di destinazione d’uso non comporti: aumento della superficie coperta, prima dell’intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (pesante).

Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza del Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a Permesso, in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)

  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria:
  • Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
  • Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
  • Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
  1. Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
  • Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).

DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.

  • Ordinanza di sospensione dei lavori.
  • Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
  • Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
  • Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
  • Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).

In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).

 

  • GLOSSARIO EDILE

    • Interventi edili e regime giuridico relativo
    • Titoli abilitanti necessari

    Fonte: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

    1. Il decreto [...] provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

    2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture [...] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi tabella “A” di cui all'articolo 2 del presente decreto.

    3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella “A”, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

    Avvertenza!

    Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che dovrebbe essere pubblicato prima della metà di febbraio 2017), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione.

    Attenzione!

    Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del territorio.

    Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere disciplinati in modo diverso.

    Il glossario che segue, di profilo nazionale,non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.

    Attenzione!

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse.

    Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della complessa normativa edilizia.

Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA edilizia)

Normativa:

  • Artt. 22, 23 e altri DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)

Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se la segnalazione, che assume l’efficacia titolo abilitante, non è rilasciata dal dirigente incaricato, ma viene presentata al Comune.

Abrogazione della Denuncia d’inizio attività (DIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01)

La Denuncia d’inizio attività (DIA) è stata abrogata e sostituita dalla Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA in alternativa – super, o propria). (Nella regione Sicilia e Provincia di Bolzano opera ancora la DIA super)

Esistono due tipologie di SCIA, secondo la l’intervento od opera edile

Con possibilità di utilizzo obbligatorio o facoltativo, (secondo le regioni e i comuni):

  • SCIA (normale) per opere minori, diciamo così manutentive. (Art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01)
  • SCIA (in alternativa “super”) per opere soggette al Permesso di costruire, o proprie -. (Art. 23 DPR n. 380/01). (Si deve aggiungere anche la SCIA” super” propria (Art. 22 c.2/bis DPR n. 380/01)

Differenze fra Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA edilizie)

  • SCIA (normale) - NON PUÒ portare modifica ai parametri edilizi: (volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.), (facoltativa o obbligatoriamente, secondo le regioni). In caso d’abuso: Violazione amministrativa.

(I termini: “normale e super” sono stati utilizzati per la SCIA dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012)

  • SCIA (In alternativa “super”) - PUÒ portare modifica a tutti i parametri edilizi. Consente la realizzazione degli interventi già sottoposti al “Permesso di costruire”, (alternativamente o obbligatoriamente, secondo le regioni. (Propria per le varianti NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis). In caso d’abuso: Reato. (Art. 44 DPR n. 380/01)

Presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01)

La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando i due stampati predisposti dall’ANCI:

  1. SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (normale) - (Per le opere minori di cui all’art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01) (Anche SCIA Super, per le varianti non essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis) (Stesso stampato)
  2. SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (in alternativa) (super) - (Per le opere di cui all’art. 23 c. 1 DPR n. 380/01)

Dove deve essere presentata la (SCIA) solo edilizia (Art. 23 del DPR n. 380/01)

La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Dove deve essere presentata la (SCIA) edilizia, all’interno delle attività produttive (Art. 6 DPR n. 160/2010).

La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Adempimenti del titolare della (SCIA) (Art. 23/23/bis DPR n. 380/01)

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per la presentazione della SCIA

È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla SCIA presentata agli atti del comune, (o a quella da presentare).

  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla presentazione della (SCIA unica - condizionata) (Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01)

L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della SCIA rivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

Anche in questi casi l’inizio dei lavori può effettuarsi dalla data del rilascio.

  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, prima della presentazione della SCIA (Art. 23/bis c. 1 del DPR n. 380/01)

L’interessato ha anche la possibilità di richiedere allo Sportello unico di acquisire preventivamente le autorizzazioni o nulla osta, non autocertificabili e, una volta ottenute, presentare in seguito la stessa SCIA.

  • Comunicazione del nome dell’impresa (Art. 23 DPR n. 380/01)

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):

  • Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
  • Comunicazione dell’idoneità dell’impresa (Art. 90, c.1 e 9 e seguenti, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).

  • Comunicazione del nome del direttore dei lavori (Art. 23 del DPR n. 380/01)

Il titolare della SCIA deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori, se soggetto diverso dal progettista che ha asseverato la stessa SCIA.

Possono essere anche più tecnici:

  • Direttore dei lavori per le opere architettoniche - Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
  • Dichiarazione di fine lavori al Comune

L’interessato, (in altre parole chi ha presentato la segnalazione), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando copia del certificato di collaudo che il progettista - direttore dei lavori rilascia e altra eventuale documentazione richiesta.

La mancata comunicazione di fine lavori e quindi della consegna di tale documentazione comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 23 c. 2 e 7 DPR n. 380/01)

  • Dichiarazione riguardante la variazione catastale

Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.

  • Presentazione della Segnalazione certificata d’agibilità (SCA)

Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare della (SCIA), ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata d’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico. (Art. 24 DPR n. 380/01 come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

Tecnico che assevera l’intervento, che firma la certificazione del collaudo e la documentazione per la Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA) - (Possono essere più tecnici)

La predisposizione della (SCIA) spetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

  • Certificato di collaudo (Art. 23 c. 7 DPR 380/01).

Al termine delle opere o interventi eseguiti grazie alla “SCIA”, il direttore dei lavori (progettista) deve rilasciare al committente un certificato di collaudo che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione e la documentazione prevista. (L’inosservanza è sanzionata dall’art. 37 c. 5 DPR n. 380/01.)

Se dovuta, in relazione all’intervento, anche le certificazioni necessarie per la presentazione della Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA).

Adempimenti dello Sportello unico (Art. 23 DPR 380/01 e artt. 19, e 19/bis L 241/90).

  • Ricevuta alla presentazione della (SCIA) (Art. 18-bis della legge n. 241 del 1990)

La disciplina prevede che all’atto della presentazione della (SCIA) lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

  • Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento (Art. 8 della l. n. 241/1990)

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  • Verifica validità della (SCIA)

Se la verifica è positiva e la SCIA è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

  • Richiesta di ulteriore documentazione (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).

Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso l’efficacia della (SCIA) deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.

  • SCIA (unica) e (SCIA condizionata) - Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni (Art. 5 c. 1/bis del DPR n. 380/01)

Se per la validità della stessa sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste vengono acquisite direttamente, (compreso il DURC se dovuto), anche attraverso la conferenza dei servizi.

Il rilascio o il diniego degli atti deve essere comunicato al richiedente.

  • Elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) - Provvedimento di conformazione alle norme (Art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).

Nell’ipotesi che la (SCIA) sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, (entro 30 giorni dalla presentazione), che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni, (entro un termine minimo di 30 giorni).

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

  • Divieto di iniziare o proseguire i lavori (Art. 23 c. 6 DPR 380/01).

La mancata conformazione della (SCIA), comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con (SCIA) inidonea, delle sanzioni amministrative ripristinatorie penali, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa SCIA, o in difformità, anche nel silenzio dello sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Autotutela del Comune (Ai sensi dell’art. 21 - quater L. n. 241/90).

L'efficacia della (SCIA) può essere sospesa, anche successivamente all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).

Opere e interventi edili soggetti a (SCIA normale) (Art. 22 c 1e 2 del DPR n. 380/01)

Prima dell’attuale normativa, la SCIA (normale) poteva essere utilizzata per tutti gli interventi, che non erano liberi, non sottoposti a CILA e a Permesso.

ORA con l’attuale modifica vengono indicati espressamente, in modo analitico.

Con la SCIA (normale) è possibile:

  • Manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
  • Restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
  • Ristrutturazione edilizia (leggera), che NON comporti modifiche alla volumetria complessiva.
  • Cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
  • Varianti minori in corso d’opera. (Attenzione! Da non confondere con le variazioni NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis del DPR 380/01)
  • Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato (ai sensi degli articoli 5 e 6 del DPR n. 160/2010) e altri previsti dalla regione.

Opere e interventi edili soggetti a (SCIA in alternativa - super) (Art. 23 c 1 del DPR n. 380/01)

La (SCIA) consente la realizzazione di numerosi interventi edilizi, in modo facoltativo in alternativa al Permesso di costruire, o interventi propri in forma obbligatoria, (secondo le regioni).

Nel concreto è possibile eseguire con la (SCIA):

  • Interventi di ristrutturazione (pesante), (che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati).
  • Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi di nuova costruzione (che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano – volumetriche). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi in centro storico Zone omogenee “A”, nelle aree deliberate, (secondo quanto prescritto dall’art. 23-bis, comma 4, del DPR n.380/01 e s.m.i.).
  • Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 e altri previsti dalla regione.

Opere e interventi edili soggetti a SCIA propria (super) (Art. 22 c. 2/bis DPR 380/01) (Stampato ANCI SCIA normale)

  • Varianti in corso d’opera, NON essenziali, (da non confondere con le varianti minori, di cui al comma 2; per intendersi opere realizzate in parziale difformità), al “Permesso di costruire/SCIA alternativa “super”. Queste varianti sono soggette a “SCIA “super” propria, NON in alternativa al Permesso. La mancata presentazione, a fine lavori, costituisce reato. (Art. 34 DPR 380/01)

Contenuto della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)

La (SCIA) deve essere, accompagnata da una dettagliata asseverazione e quant’altro richiesto negli specifici stampati (ANCI), a firma di un tecnico abilitato.

La relazione deve contenere la documentazione (ovvero l’autocertificazione) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio, gli opportuni elabo­rati progettuali con la descrizione delle opere e la dichiarazione di conformità delle stesse alla normativa di settore.

  • Autocertificazione da allegare alla (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate alla (SCIA), è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.

  • Documentazione esclusa dall’auto certificazione. (Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01)

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
  • L’autorizzazione imposta dalla normativa comunitaria.

Inizio dei lavori con la (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)

Solo dopo avere presentato la (SCIA) avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori.

  • (SCIA) (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • (SCIA) (alternativa “super”): dopo 30 gg. dalla presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione)

Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.

  • Inizio lavori alla presenza di vincoli

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.

Se quest’ultimo è negativo la (SCIA) presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

Validità e decadenza della (SCIA) (art.23 DPR 380/01).

  • Efficacia:
  • SCIA (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • SCIA (super): dopo 30 gg. dalla presentazione) (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • Validità: tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (o altro periodo secondo la regione). (Ai sensi dell’art. 30 c. 3 L. n. 98/13, i termini sono prorogati di 2 anni per i titoli formatisi prima del 21.08.2013, scadenza 21.08.2018)
  • Decadenza: mancato inizio lavori dopo un anno, o dopo tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (secondo la regione). Dopo tale periodo la (SCIA) perde efficacia per la parte non realizzata.
  • Parte non ultimata. Dopo la scadenza, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA, o CILA, secondo la tipologia dei lavori rimasti.

Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dalla (SCIA normale e alternativa “super”)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (SCIA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (SCIA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina. (Prevede l’accertamento di conformità per la SCIA in alternativa e propria, “super”: l’art. 36 e per la SCIA normale: l’art. 37 DPR n. 380/01. O legge regionale)

Titolo da esibire in cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01)

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché le autocertificazioni previste.

Cartello di cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01)

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27).
  • La mancata collocazione, per le opere soggette a SCIA normale: violazione amministrativa al regolamento edilizio.

Contributi (Art. 16 DPR n. 380/01 – Strumenti urbanistici comunali))

Nel caso in cui la SCIA riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario il versamento del contributo di costruzione, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori) e consegnare all’Ufficio una copia della ricevuta entro 30 giorni dalla data di deposito della SCIA (che corrisponde al tempo consentito al competente ufficio comunale per verificare la correttezza dell’istanza).

La (SCIA) deve contenere la quantificazione e il versamento dei contributi di legge.

Diritti di segreteria (Statuto comunale - Strumenti urbanistici comunali)

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA).

 

Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA normale) o in difformità (Art. 37 del DPR n. 380/01 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in parziale o totale difformità, costituisce violazione amministrativa. (Se non contrasto con gli strumenti urbanistici, altrimenti sconfina nel penale). In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia. (Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino)

Carattere dell’abuso: illecito amministrativo

  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria:
  • RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:

DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi:

  • Applicazione della sanzione pecuniaria (art. 37 DPR n. 380/01: doppio del valore venale, min. 516 €., o altra somma stabilita dalla regione).

     Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la SCIA o accettarla in sanatoria). Se l’interventi risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici: Reato edilizio.

  1. Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico: il DIRGENTE adotta immediatamente i provvedimenti sanzionatori amministrativi e di ripristino, (se previsti dalla regione).

       In entrambi i casi: lo stesso dirigente informa l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO: SCIA (Normale)

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria: “In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nelle operazioni di consolidamento statico interessante i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione ai parametri edilizi, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità

Inizio percorso

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUSO EDILIZIO

(Opere o interventi edilizi)

OPERE IN ASSENZA

(O in difformità della SCIA normale)

Intervento edile:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Su parti strutturali

 

 

 

 

ILLECITO PENALE

(Se l’opera È in contrasto con gli strumenti urbanistici)

ILLECITO AMMINISTRATIVO

VIOLAZIONE AMM/VA:

  • Prevista dall’art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01. (O legge regionale.)
  • Punita dall’art. 37 TU (o legge regionale.).
  • Ripristino possibile nel caso di vincoli (restauro, art. 37 c. 4), e nei casi previsti dalla regione.

 

 

 

 

RELAZIONE

(Senza ritardo)

POLIZIA Amministrativa

GIUDIZIARIA

(Provvedimenti a lavori in corso)

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE dello Sportello unico edilizia

(Provvedimenti a lavori in corso)

  • Sospensione dei lavori
  • Sanzioni pecuniarie:

(Doppio del valore venale: minimo 516 €. Vedere la legge regionale che può prevedere anche un minimo diverso).

(Rimessa in pristino solo in caso di vincoli, o legge regionale)

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI

  • Committente
  • Costruttore
  • Direttore dei lavori

(Da accertare con attività investigativa)

  • Anche il titolare della SCIA, in caso di difformità.

 

 

 

 

  • È ammessa la sanatoria, con la presentazione di una SCIA ritardata, se l’abuso non è in contrasto con gli strumenti urbanistici.

DPR 380/01 art. 36 o legge regionale)

  • È ammessa la possibilità di conformazione della SCIA in caso di difformità.

SANATORIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine Iter

 

 

Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA super), in totale difformità o con variazioni essenziali. (Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)

  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria:
  • Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
  • Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
  • Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
  1. Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
  • Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).

DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.

  • Ordinanza di sospensione dei lavori.
  • Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
  • Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
  • Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
  • Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).

In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO: SCIA super/ Permesso di costruire

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria:

In un’area privata, situata in zona industriale, un’impresa edile ha costruito un edificio da destinare a officina meccanica di autoriparazioni e carrozzeria, senza licenza edilizia.

Inizio percorso

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUSO EDILIZIO

(Opere o interventi edilizi)

Opere in assenza

(SCIA super/Permesso)

Nuova costruzione

(Capannone)

 

 

 

 

Notizia di reato:

Al Procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Eventuale sequestro preventivo da trasmettere allo stesso PM, entro 48 h. (art. 321 C.p.p.).

 

 

 

ILLECITO PENALE

 

 

 

RAPPORTO

POLIZIA GIUDIZIARIA

(Provvedimenti a lavori in corso)

Reato edilizio:

  • Previsto dall’art. 31 DPR 380/01
  • Punito dall’art 44 DPR 380/01

 

 

 

AL DIRIGENTE

Alla Provincia (o altro ente delegato dalla regione)

 

DIRIGENTE dello Sportello unico edilizia

(Provvedimenti a lavori in corso)

  • Sospensione dei lavori
  • Eventuale sequestro amministrativo, (con ordinanza a firma del Sindaco).
  • Ordinanza di ripristino. Mancata ottemperanza:
  • Sanzione pecuniaria (da 2.000 a 20.000 €., secondo l’abuso)
  • Acquisizione
  • Demolizione d’ufficio (Salvo Consiglio Comunale)

(Art. 31 DPR n. 380/01)

 

 

 

 

  • Committente
  • Costruttore
  • Direttore dei lavori (Da accertare con attività investigativa)
  • Anche il titolare della SCIA, in caso di difformità.

RESPONSABILI

 

 

 

 

 

 

 

 

SANATORIA

È ammessa la sanatoria se l’abuso non è in contrasto con gli strumenti urbanistici.

(DPR 380/01 art. 36 o legge regionale)

 

 

 

 

 

 

Fine iter

 

 

 

 

 

Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

(Nell’attività edilizia)

Normativa:

  • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
  • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
  • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
  • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

 

Glossario:

Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

 

Lavori edili

Titolo

Ufficio di presentazione

Norme

61

Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

(Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

Autorizzazione

(Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

 

Prevalenza sugli strumenti urbanistici

Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

l)   I vulcani.

m) Le zone di interesse archeologico.

Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

(Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Possibile il ricorso al TAR

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

Limitazione del titolo abilitante

Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
  • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
  • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Presentazione della richiesta d’autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

(Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Sportello unico per l’edilizia

Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

  • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
  • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
  • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
  • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

Modifica impianti elettronici e radioelettrici

Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

(Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

  • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
  • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
  • Della sospensione dei lavori.
  • Della demolizione e rimessa in pristino.
  • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
  • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
  • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
  • il Presidente della giunta regionale;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
  • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

Ovvero nel particolare:

  1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
  2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
  3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

Opere abusive

Sanzioni

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
  • SCIA alternativa “super”
  • Permesso di costruire

soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

  • Sospensione dei lavori
  • Ordinanza di ripristino
  • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
  • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
  • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
  • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

concorso di norme

Art. 33 DPR n. 380/01

Art. 31 DPR n. 380/01

Art. 41 DPR n. 380/01

  • Restauro e risanamento conservativo
  • Sanzione pecuniaria
  • Ordinanza di ripristino

Art. 37 /2 DPR n. 380/01

SANZIONI PENALI

Opere abusive

NOTE

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

DELITTO

Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Art. 734 c.p. (Eventuale)

Art. 31 – 32 – 33 etc.

Art. 44/c DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

CONTRAVVENZIONE

Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

Art. 734 c.p.

Art. 31 – 32 – 33 etc.

DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
  • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
  • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

  • Ricerche archeologiche
  • In assenza d’autorizzazione.

 Art. 175 D. Lgs. 42/2004

  • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
  • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

       

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

 

[1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

[2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

[3] (Aree tutelate per legge).

[4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

[5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

[6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

[7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

 

  •  

    Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

    (Nell’attività edilizia)

    Normativa:

    • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
    • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
    • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
    • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

     

    Glossario:

    Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

    Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

     

    Lavori edili

    Titolo

    Ufficio di presentazione

    Norme

    61

    Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

    (Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

    Autorizzazione

    (Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

    L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

    Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

    La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

    D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

     

    Prevalenza sugli strumenti urbanistici

    Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

    Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

    Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

    a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
    c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
    d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

    Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

    Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

    a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

    b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

    c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

    d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

    e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

    f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

    g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

    h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

    i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

    l)   I vulcani.

    m) Le zone di interesse archeologico.

    Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

    I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

    Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

    Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

    (Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

    Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

    1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

    Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

    3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

    L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

    4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

    Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Validità dell’autorizzazione

    L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

    I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

    Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

    5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

    Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

    Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

    La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

    Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

    Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

    Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

    Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

    IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

    8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

    Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

    Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

    9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

    Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

    10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

    Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

    L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

    11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Possibile il ricorso al TAR

    12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

    Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

    13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

    Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

    Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

    L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

    L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

    Limitazione del titolo abilitante

    Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

    Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

    Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

    Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

    • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
    • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
    • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Presentazione della richiesta d’autorizzazione

    La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

    Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

    (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

    Sportello unico per l’edilizia

    Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

    Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

    Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

    • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
    • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
    • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
    • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

    A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

    Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

    Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

    Modifica impianti elettronici e radioelettrici

    Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

    Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

    REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

    Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

    In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

    (Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

    In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

    Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

    Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

    Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

    • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
    • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
    • Della sospensione dei lavori.
    • Della demolizione e rimessa in pristino.
    • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
    • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
    • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
    • il Presidente della giunta regionale;
    • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
    • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

    Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

    Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

    Ovvero nel particolare:

    1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
      • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
      • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
    2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
    3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

    Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

    L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

    Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

    In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



     

    SANZIONI AMMINISTRATIVE

    Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

    Opere abusive

    Sanzioni

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
    • SCIA alternativa “super”
    • Permesso di costruire

    soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

    • Sospensione dei lavori
    • Ordinanza di ripristino
    • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
    • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
    • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
    • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

    concorso di norme

    Art. 33 DPR n. 380/01

    Art. 31 DPR n. 380/01

    Art. 41 DPR n. 380/01

    • Restauro e risanamento conservativo
    • Sanzione pecuniaria
    • Ordinanza di ripristino

    Art. 37 /2 DPR n. 380/01

    SANZIONI PENALI

    Opere abusive

    NOTE

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

    DELITTO

    Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Art. 734 c.p. (Eventuale)

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    Art. 44/c DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

    CONTRAVVENZIONE

    Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

    Art. 734 c.p.

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
    • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
    • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

    Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

    • Ricerche archeologiche
    • In assenza d’autorizzazione.

     Art. 175 D. Lgs. 42/2004

    • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
    • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

    Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

           

    Avvertenza:

    A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

     

    [1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

    [2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

    [3] (Aree tutelate per legge).

    [4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

    [5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

    [6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

    [7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

     

TIPI DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento[1];
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Subingresso[2];
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.

DESCRIZIONE

Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;

in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile;

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 Codice Civile;

Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia)

Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia);

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita

Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998

Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso

Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998;

Dichiarazione relativa all’attività esercitata

D.P.R. 581/95

Subentro

Art. 26, D.lgs. N. 114/1998

Cessazione dell’attività

Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
  • SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
  • Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.

Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

SCIA

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

SCIA unica

Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

2.

Subingresso

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

3.

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 co. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o   somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 

[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

[4] Ai sensi dell’art. 29 della L. n. 241/1990 le Amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 18 bis della stessa L. n. 241/1990, entro il termine del 01 gennaio 2017.

TIPI DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento[1] [2];
  • Subingresso[3] [4];
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Vigili del fuoco;
  • Agenzia delle Dogane

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico alimentare.

DESCRIZIONE

Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

L’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. f-bis) della Legge n. 248/2006 è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e l’arredo dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:

Stati/qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile;

Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita

Art. 7 co. 2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.

Possesso requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 7 comma 2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia)

Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia);

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso

Art. 7 comma 2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.;

Presentazione notifica ai fini della registrazione ex REG. CE 852/2004

Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004

Dichiarazione del preposto

Art. 71 comma 6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Dichiarazione relativa all’attività esercitata

D.p.r. 581/95

Subingresso

Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.

Cessazione dell’attività

Art. 26 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della SCIA/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
  • SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
  • Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione in originale in caso di cessazione dell’attività;

Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai modelli ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[5], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

4.

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

SCIA unica

Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allagato della Scia unica che deve essere trasmesso a cura del Suap all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 59/2010, art. 65 c. 1;

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 7;

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5;

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

SCIA unica

Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:

la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

5.

Subingresso

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della Scia unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

6.

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali. ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
  4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 


[1] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap all’ASL.

[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di Prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

[3] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per subingresso, va resa nell’ambito della Scia Unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.

[4] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare, nell’ambito della Scia unica, anche la Comunicazione per voltura Prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

 

[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.