Quesiti
Quesito del 05/12/2023
Pagamento oneri condono
Premesso che l’Ufficio Tecnico sta ancora istruendo varie pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85 e 724/94 e che le stesse ad oggi non hanno ancora completato il proprio iter per carenza di documentazione tecnica e/o mancata acquisizione di pareri/nulla osta/autorizzazioni obbligatori e vincolanti, di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati presenti nel territorio comunale. Si evidenzia le richieste di documentazione integrativa risalgono al periodo ’86-’88, reiterate negli anni ’90 fino alle ultime risalenti al periodo 2010-2013.
In taluni casi è capitato che il richiedente il condono o il Tecnico incaricato, pur consapevoli della situazione istruttoria della pratica, abbiano richiesto all’Ufficio il conteggio degli oneri concessori (per abusi effettuati prima del 1977), affermando che lo stesso può essere effettuato indipendentemente dall’iter del condono ed utilizzando delle tabelle per l’Urbanizzazione Primaria e Secondaria relative all’anno di presentazione del condono stesso o, nella peggiore elle ipotesi, relative al momento che l’Ufficio sia in grado di effettuare il conteggio, sulla base della documentazione depositata agli atti. Questo Ufficio ritiene invece corretto e legittimo effettuarli prima del rilascio della concessione in sanatoria e quindi solo dopo che l’iter amministrativo della pratica si è concluso.
Si richiede cortesemente se:
1) in assenza di specifica normativa in materia ed in fase d’istruttoria di una pratica di condono come sopra specificato, quale criterio temporale l’Ufficio deve seguire per effettuare correttamente e legittimamente il calcolo degli oneri concessori, senza rischiare d’incorrere in un eventuale danno erariale per l’Ente;
2) in fase di calcolo degli oneri concessori, anche le superfici ed i volumi non residenziali ad uso pertinenziale (cantine, magazzini o altri vani interrati o fuori terra e garages non interrati), devono versarli o meno in forma ridotta e, in caso di risposta affermativa, quale è la % di riduzione e la normativa di riferimento.
Quesito del 17/11/2023
Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione
Breve cronistoria della vicenda:
All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004).
A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda.
Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”.
A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto).
Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”.
Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali:
1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione).
Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC;
2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione.
Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali;
Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.
Quesito del 03/03/2023
Titolo abilitativo edilizio in sanatoria per dehors su suolo pubblico
Premesso che è stata presentata una SCIA edilizia per realizzare un dehors, di tipo permanente, su “suolo pubblico e ad uso pubblico” per la realizzazione di “una pedana amovibile con inclusa sostituzione della tenda preesistente” a servizio di prospicente attività di ristorazione; premesso, inoltre, che nei fatti è stato invece realizzato, quindi in difformità al detto titolo edilizio presentato, un dehors a “padiglione chiuso su tutti i lati dotato di copertura a tenda”. Pertanto, si chiede di sapere se per sanare la citata difformità edilizia (padiglione completamente chiuso con copertura a tenda), sia possibile accettare una SCIA edilizia c.d. in sanatoria, oppure se, trattandosi di un manufatto diverso nonché completamente chiuso, sia invece necessario un differente titolo abilitativo come il permesso a costruire.
Quesito del 22/02/2023
Abusivismo campo sportivo
Avrei un quesito da porre in merito ad una concessione rilasciata ad una associazione sportiva per l'utilizzo di campo sportivo Comunale comprensivo di campo da calcio e immobili connessi.
Durante il periodo di concessione sono state realizzate delle volumetrie aggiuntive a quelle esistenti in assenza di autorizzazione/concessione delle stesse da parte dell'Amministrazione e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
A seguito di rinnovo contrattuale e accertamenti sul posto sono emersi abusi realizzati in discordanza da quanto previsto dal protocollo d'intesa firmato dalle parti che prevedeva l'eventuale concordanza sulle migliorie da realizzarsi.
Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i. si conviene quanto questi abusi debbano essere necessariamente demoliti senza lasciare spazio ad una eventuale possibilità di sanatoria.
In caso l'Amministrazione fosse favorevole e il PRG in vigore prevedesse la possibilità di sanare gli abusi commessi sarà possibile procedere in tal senso? In caso affermativo, in che modo con quale ITER essendo immobili Comunali?
Quesito del 21/12/2022
Errore indicazione altezze nel progetto
Nel 1982 è stato presentato un progetto di sistemazione fabbricato rurale con rifacimento solette.
Nella rappresentazione grafica dello stato attuale viene indicata altezza dei solai mt 2,70 e nel progetto si riporta che l'altezza verrà mantenuta mt 2,70.
Nel 2022 i proprietari devono presentare una sanatoria per difformità a scopo vendita.
In questa occasione si scopre che le solette sono state rifatte ma con altezza mt 2,50.
Da una vecchia foto (prima della sistemazione quindi rustico) si desume che il fabbricato potesse avere solette ad altezza 2,50.
Come si può risolvere il presunto errore fatto nella rappresentazione grafica progetto del 1982 e legalizzare le altezze 2,50?
Quesito del 04/02/2022
ONERI DI URBANIZZAZIONE
Nel caso di applicazione dell’art. 36 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - accertamento di conformità - , ossia quando l’abuso è sanabile (perché sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta l’intervento era realizzabile se fosse stato correttamente richiesto), l’oblazione è pari al doppio del contributo di costruzione (oneri + costo costruzione) in quanto se intervento fosse stato richiesto regolarmente avrebbe pagato una volta sola .
Vorremmo sapere come registrare contabilmente la suddetta oblazione e cioè è necessario incassare tutto al titolo IV oneri di urbanizzazione oppure in parte corrente una quota (sanzione).
Quesito del 31/01/2022
incentivi condoni
Vorrei sapere i presupposti per erogare gli incentivi condoni ex l. 47/85 e 724/94, in particolare se le pratiche siano da lavorare fuori orario di lavoro (come era previsto dall'art. 32 comma 40 delle legge326). Grazie
Quesito del 26/10/2021
Condono edilizio
La legge n. 47/1985 pone un limite "ordinario" per la presentazione della pratica di condono edilizio al 30 novembre 1985, al più al 31 marzo 1987.
L'art. 40, co 6, invece dispone che "Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
A cosa si riferisce la frase "le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge" nel caso di vendita di immobile giudiziario? La nascita dell'ipoteca? La determinazione del giudice?
Più in generale, in quali casi una legge sul condono può essere ancora applicata ex novo?
Quesito del 02/09/2021
Sanatoria pertinenze in assenza di permesso di costruire e certificazione energetica legge 10
1) Ai fini della richiesta di sanatoria delle pertinenze divenute residenziali nel rispetto di tutti i parametri strutturali/ energetici ma in mancanza di permesso di costruire, si tiene conto della Certificazione energetica della relazione termotecnica legge 10, valide con i requisiti che erano in essere al momento della ristrutturazione o è necessario un adeguamento ai requisiti in essere al momento della richiesta?
2) Il proprietario può chiedere una SCIA usufruendo dell’ecobonus 110% e, a lavori ultimati, chiedere la sanatoria edilizia?
Quesito del 18/05/2020
Sanatoria impianto fotovoltaico
Buongiorno, nel nostro comune è stato installato un impianto fotovoltaico all'interno del nucleo di antica formazione su un edificio residenziale non vincolato ai densi del D.Lgs. 42/2004 e non visibile da spazio pubblico.
Tale impianto è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo e con caratteristiche non conformi alle NTA, di seguito riportate:
"É vietata l’istallazione di parabole se visibili da pubbliche vie, mentre è ammessa l’installazione di pannelli solari/fotovoltaici anche se visibili da pubblico spazio a condizione che:
- l’immobile non sia vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, non sia vincolato puntualmente e non
sia considerato meritevole di tutela (palazzetto signorile, ...);
- l’installazione avvenga mediante attenta valutazione della copertura, preferendo la posizione
nella quale l’impianto sia meno visibile possibile;
- i pannelli dovranno essere completamente integrati nella copertura;
- il colore dei pannelli dovrà essere il più possibile attinente ai colori utilizzati nelle coperture del
centro storico (colore tipico del coppo lombardo: amaranto e marrone).”
L’intervento è regolarizzabile mediante l’applicazione dell’art. 6-bis comma 5 del DPR 380/2001 o è applicabile l’art. 37 commi 1 o 3 del predetto DPR?