Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Modulistica

1 risultati di 1
PRATICA COD. 362023.126

Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 191

1.    Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

2.    Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

3.    Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

4.    Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

5.    Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.