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Personale

Approvazione nuovi profili professionali a in applicazione del CCNL 16 novembre 2022 – Titolo III

Quesiti

10 risultati di 37

Quesito del 04/04/2024

Attribuzione delle progressioni economiche nel sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL del 16/11/2022

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 78 del CCNL del 16/11/2022, si sottopongo i seguenti quesiti correlati:
- un dipendente che nella precedente classificazione del personale è stato beneficiario di quattro PEO (nello specifico era un ex C5), si chiede se nella nuova area di inquadramento, Area Istruttori, può beneficiare di tutti i differrenziali ammessi dal vigente CCNL, cioè 5 differenziali da euro 750,00 oppure le PEO di cui ha beneficiato con il precedente contratto e classificazione del personale (n. 4 PEO) devono essere detratte ai differenziali ammissibili dall'attuale CCNL (n. 5 differenziali) con la conseguenza che può beneficiare solo di un differenziale stipendiale?
- qualora lo stesso dipendente dovesse beneficiare della progressione tra le aree, quindi passare all'Area dei Funzionari ed EQ per cui gli viene attribuito l'assegno ad personam ai sensi dell'art. 15 comma 3 del CCNL del 16/11/2022, allo stesso possono essere riconosciuti tutti i numeri di differenziali attribuibili e previsti dal vigente CCNL, cioè n. 6 differenziali da euro 1.600,00 al netto del valore erogato a titolo di assegno ad personam che viene quindi assorbito da detti differenziali, oppure bisogna detrarre ai 6 differenziali da euro 1.600,00 ammissibili le 4 peo di cui ha beneficiato quando era ex categoria C, con la conseguenza che lo stesso potrà beneficiare di solo 2 differenzaiali da 1.600,00 a cui scomputare l'assegno ad personam nel frattempo erogato e da riassorbire?

Quesito del 04/03/2024

Calcolo esclusioni dalla spesa di personale: rinnovi contrattuali

Si chiede come calcolare i rinnovi contrattuali da escludere dalle spese di personale ai fini del rispetto del limite (media triennio 2011/2013).

Quesito del 04/03/2024

Riposi elettorali

Alcuni dipendenti svolgeranno durante le elezioni regionali le funzioni di presidente e di scrutatore.
Si chiede il n. di giorni di riposo in caso sia di settimana corta (5 gg) che di quella lunga (6 gg) considerando che inizieranno il sabato alle 15.30, ricominceranno la domenica alle 7 e le operazioni di scrutinio si svolgeranno dalle 23 della domenica sino a conclusione quindi si protrarranno dopo la mezzanotte del lunedì.

Quesito del 22/02/2024

Iscrizione albo professionale

Si chiede se un dipendente pubblico possa essere iscritto ad un albo professionale (es. architetti, commercialisti).

Quesito del 22/02/2024

Art. 1 comma 557 L. 311/2004: limiti contrattuali tempo determinato e part time

Si chiede se i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 siano da assoggettare alla percentuale del 25% relativamente al part time (art. 53 CCNL 2018) nonchè alla percentuale del 20% relativamente al tempo determinato (art. 60 CCNL 2022) oppure possa essere fatta valere la specialità della norma (CdS Sez. I 25/05/2005 e 11/12/2013) per affermarne la non assoggettabilità.

Quesito del 30/01/2024

Indennità di turnazione e permessi Art. 44 CCNL enti locali

Un vigile in servizio dalle 7:30 alle 13:30 che percepisce l'indennità di turno e indennità di disagio per la funzione da economo, si assenta per 2 ore e chiede il permesso citato in oggetto.
Ai sensi dell'art 44 c.2 "I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse", poi al c.3, lettera b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni", si chiede se all'agente di polizia locale possa essere riconosciuta per quel giorno l'indennità di servizio e per il maneggio valori.

Quesito del 29/01/2024

Progressioni economiche nella stessa area

Il quesito in oggetto riguarda la valutazione della posizione di un dipendente pervenuto in mobilità nel 2021, che chiede di valorizzare il proprio status pregresso nell’ambito della selezione per le progressioni economiche. Il CCI parte giuridica 2023-2025 ed economica 2023 è stato sottoscritto il 29.12.2023. Per la partecipazione alla selezione viene stabilito dallo stesso per il 2023 il requisito minimo di tre anni di permanenza nella posizione economica. Quindi gli anni oggetto di considerazione sono il 2022-2021-2020.
Sotto il precedente CCNL 2018 la Giurisprudenza (es. Cass. Lavoro 16135/2018) aveva elaborato il principio che nei trasferimenti d’azienda il lavoratore ha diritto a mantenere il trattamento economico e normativo acquisito, ma non alla parificazione totale a ogni effetto con i dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione, non potendo il prestatore far valere l’anzianità pregressa maturata presso l’azienda cedente per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, sul presupposto che l'art. 2112 c.c. non legittima l'assoluta parificazione dei dipendenti trasferiti a quelli già in servizio presso il cessionario.
L'art. 14 del CCNL 2022 fissa invece direttamente i criteri di selezione e al c. 2 lett. d dispone che l'esperienza da valutare è quella "nella stessa od altra amministrazione".
Si chiede:
1) se l’antinomia rilevata tra l’art. 2112 C.C. come interpretato dalla Cassazione e l’art. 14, c.2, lett. d, n.2, vada risolta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001 dal quale si evince che la legge si sostituisce al contratto, ad eccezione che la stessa contrattazione collettiva sia successiva.
2) se è corretto applicare il CCNL 2022 considerando l’anno 2021 “coperto” dalla previsione dello stesso, e quindi valutare l’anno maturato l’anno maturato presso altra amministrazione, considerando anche che, ai sensi dell’art. 2, c.1 del medesimo, la parte giuridica ed economica concerne il periodo 2019/2021.

Quesito del 29/01/2024

Assunzione operaio post dimissioni da altra Azienda privata

L'Ente deve procedere all'assunzione di un nuovo operaio con utilizzo di una graduatoria concorso indetto da un altro ente.
L'interessato ha presentato all'azienda presso la quale lavorava le proprie dimissione seguendo i tempi indicati dal contratto stipulato con la società privata.
Lo stesso ha comunicato all'Ente che il periodo de quo cesserà il 7/3/2024, lo stesso si dice disponibile ad iniziare l'attività già dal 01/03.
Presumendo che non sia possibile comunque anticipare l'assunzione, come può comportarsi l'Ente? Per avere la sicurezza che il neo assunto non sia ancora dipendente di altra ditta è sufficiente far inviare una dichiarazione sostitutiva oppure cosa occorrerebbe fare?

Quesito del 22/01/2024

Preavviso in caso di vincita di concorso pubblico

Abbiamo trovato il parere UPPA 26/07 dal quale si deduce che in caso in cui un dipendente pubblico risulti vincitore di concorso presso un'altra amministrazione non sia tenuto a rispettare i termini del preavviso. Questo chiaramente sconvolge l'iter che abbiamo seguito fino ad ora. Mi confermate che l'interpretazione del Parere UPPA sia corretta?

Quesito del 11/01/2024

Progressioni economiche all’interno delle aree

Questo Comune:
a) con determinazione del 27/11/23 ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2023
b) con contratto decentrato integrativo sottoscritto il 14/12/23 sono state quantificate le risorse da destinare all’istituto delle progressioni economiche all’interno delle aree prevista dall’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e sono state definite le procedure e i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali;
c) con determinazione del 15.12.2023 è stato approvato l’avviso avente ad oggetto: “PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL’INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE. ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE”, con termine di presentazione delle domande entro 5 giorni lavorativi.
d) con determinazione del 21.12.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione
e) con verbale del 29.12.2023 la Commissione esaminatrice ha rimesso gli atti;
f) con determinazione del 2/1/2024:
- sono state approvate le 4 graduatorie (aree operatori/operatori esperti/istruttori/ funzionari ed e.q.)
- è stata attribuita la progressione economica/differenziale stipendiale ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria Area in ordine decrescente, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- è stato disposto il pagamento dei differenziali stipendiali previsti dal contratto collettivo ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 01/01/2023 nonché all’adeguamento del trattamento economico.
I quesiti sono i seguenti:
1) per gli arretrati 2023, da pagare nel 2024, è corretto corrispondere al personale a tempo pieno gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022 ?
2) è possibile applicare la tassazione separata agli arretrati suddetti ?
3) per il personale a tempo pieno, l’importo da corrispondere mensilmente nel 2024 si ottiene dividendo per tredici gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022, ad esempio per il personale area funzionari ed EQ: € 1.600,00/13= 123,07 ?
4) sul cedolino è corretto creare una voce “Differenziale” con gli stessi assoggettamenti della voce “Differenziale storico” in godimento da aprile 2023 ?
5) l’incremento di € 200,00 annuo (mensile € 200/13=15,38) previsto dall’art.102 CCNL16/11/2022 per il personale area funzionari ed EQ deve essere indicato sul cedolino separatamente dall’importo di € 123,07 (€ 1.600,00/13) ? Se si, è corretto nominare la voce: “Incremento Differenziale” ?
6) Il suddetto incremento di € 200,00 annuo viene mantenuto dal dipendente area funzionari ed EQ anche nel caso di mutamento mansioni per le quali non sia richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale ecc. (Art. 101 CCNL 16/11/2022) ?
7) a seguito delle suddette progressioni vanno ricalcolate anche le tariffe di lavoro straordinario e indennità di turno ?