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Quesito del 31/01/2022
Istituzione Centrale Unica di Committenza (CUC)
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e smi per l’affidamento di servizi e forniture di importo maggiore di 40.000 € e lavori di importo maggiore di 150.000 € è obbligatorio essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.
In particolare, per la partecipazione ai bandi PNRR dovrebbe essere sempre necessario.
L’art. 37, comma 4, del D.Lgs 50/2016 prevede che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
È possibile per 2 comuni non capoluogo di provincia, associati in Unione di Comuni e di complessivi 2000 abitanti circa, costituire come Unione dei 2 Comuni una Centrale Unica di Committenza (solo per i 2 comuni associati) secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 4 – lett. b), del D.Lgs 50/2016?
È necessario un processo di qualificazione o, in quanto non ancora presente il sistema di qualificazione, è sufficiente l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del DL 179/2012, per soddisfare tale requisito?
In alternativa, si chiede procedura corretta per qualificazione come Centrale Unica di Committenza.