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Tributi

Art.4 commi da 1 a 3 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Quesiti

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Quesito del 31/03/2023

Annullamento ruoli fino a 5000 Euro

Si chiede se la norma di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69 e come sotto riportata è applicabile non solo ai ruoli affidati ad Equitalia ma anche alle partite affidate ad altri concessionari della riscossione (soggetti iscritti Albo art. 53 D.Lgs. 446/1997). Grazie e saluti.

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.