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Personale

Utilizzo graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni (art. 9, Legge n. 3/2003)

Quesiti

10 risultati di 33

Quesito del 08/11/2023

Graduatorie concorsi- limite agli idonei

Nel corso dell'anno 2023 è stato espletato un concorso per n. 1 posto di Istruttore amministrativo con pubblicazione del Bando inPA nel periodo del blocco del 20% degli idonei in graduatoria. Il concorso è stato espletato e la graduatoria di merito vede un vincitore e 7 idonei.
Ci sarebbe la necessità di assumere oltre al vincitore, altri due dipendenti a seguito cessazioni intervenute successivamente, il quesito è il seguente: se con la graduatoria (non ancora approvata definitivamente ma che avrà n. 7 idonei) potrò assumere il vincitore e solo n. 1 idoneo, nel caso il vincitore o il secondo dovessero rinunciare si può scorrere la graduatoria, rimanendo sempre nel limite delle due assunzioni (20%), oppure nel caso limite di rinuncia dei primi due la graduatoria rimane assurdamente bloccata.
Oppure essendo intervenuta (D.L. 75/2023) la modifica al D.Lgs 165 e trattandosi di ente locale con meno di 20 posti messi a concorso possiamo non tener con del limite del 20%, anche se la modifica entra in vigore il 17 agosto ed il bando è stato pubblicato in InPA prima di tale data?

Quesito del 03/11/2023

Concorso pubblico

In caso di prove preselettive si può affidare il servizio di gestione del servizio a ditta esterna e far formulare le domande, quali test ai componenti della commissione esaminatrice.

Quesito del 25/08/2023

Trattamento dipendenti assunti ai sensi dell'art.1 c.557 L.311/2004

Questo Ente ha stipulato contratti di lavoro con dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, autorizzati dalle stesse, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.
Il contratto a tempo determinato e part time stipulato, inquadra i dipendenti nella qualifica di appartenenza nell’Ente di provenienza e quindi in molti casi gli stessi sono inquadrati in “ex categorie economiche” con P.E.O. tenuto conto che ciascun dipendente ha diritto ad essere inquadrato in relazione al posto ricoperto, alle funzioni da svolgere nonché alla qualificazione professionale posseduta.
Si chiede se gli importi erogati a detti dipendenti quale P.E.O. (ora differenziali) siano da imputare al fondo del salario accessorio.

Quesito del 10/08/2023

Graduatori in scadenza e assunzione

Questo comune deve assumere una unità a tempo indeterminato da una graduatoria di pubblico concorso che scade il 20 agosto. La comunicazione ai fini della mobilità obbligatoria (34-bis D. Lgs. 165/2001) verrà trasmessa in data 11/8 con termine il 31/8 (20 giorni). Si chiede se la presa in servizio debba avvenire prima del 20/8 con indicata nel contratto la clausola risolutiva all'esito della citata mobilità, oppure se è preferibile che prenda servizio dopo il termine della mobilità obbligatoria (dopo il 31/8) con firma del contratto in data anteriore al 20/8 specificando sempre nel contratto la clausola risolutiva all'esito della mobilità obbligatoria.

Quesito del 27/06/2023

Assunzione personale mediante scorrimento graduatoria di idonei di altri Comuni alla luce delle modifiche introdotte dal DL 44/2023

Questo Ente ha programmato l'assunzione di un funzionario mediante lo scorrimento di una graduatoria di concorso effettuato da un altro Comune.
Aa tal fine nel mese di giugno ha stipulato apposita convezione con un altro Comune e ha inviato la richiesta di manifestazione d'interesse ai vari idonei non assunti che sono nella misura superiore al 20% dei posti messi a concorso.
Alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 di conversione del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, con particolare riferimento alla modifica del D.Lgs. 151/2001, si richiede se a vostro avviso si possano concludere le procedura già avviate oppure si debba procedere in altro modo.

Quesito del 09/06/2023

Utilizzo graduatoria già esaurita

Il Comune A previo accordo scritto concede utilizzo graduatoria ad altri Comuni per un istruttore ammnistrativo. La graduatoria viene utilizzata per scorrimento e i Comuni assumono fino all'ultimo posto della graduatoria. Ogni singolo accordo prevede che il Comune A se ha bisogno di successivi scorrimenti può riutilizzare la graduatoria.
Ad un anno di distanza il Comune B, che ha tra l'altro già utilizzato la stessa graduatoria, chiede un nuovo accordo e scorrimento al Comune A titolare della graduatoria.
L'accordo con ogni singolo Comune utilizzatore prevede che il Comune A se ha bisogno di successivi scorrimenti può riutilizzare la graduatoria e quindi riassumere anche l'unità già assunta da un Comune che ha beneficiato della graduatoria. Nulla dice sul fatto che la graduatoria può essere riutilizzata dagli altri Comuni "solo beneficiari" ma non titolari della graduatoria.
E' corretto da parte del Comune A rispondere al Comune B che la graduatoria si è esaurita e che pertanto non può procedere ad un nuovo scorrimento e riutilizzo come richiesto, in quanto tale ipotetico riutilizzo sarebbe concesso solo se, in via pattizia, esclusivamente ad A (lo stesso ente) che è titolare dell'accordo ?
Questa clausola in favore del Comune "A" inserita in tutti gli accordi con i vari Comuni richiedente di possibilità di riutilizzo successiva inserita nell'accordo avrebbe comunque valore e sarebbe legittima nel caso in cui gli enti utilizzatori hanno già formalizzato un'assunzione?

Quesito del 16/05/2023

Scorrimento graduatoria

Il TAR Abruzzo, L’Aquila, mediante sentenza 12 aprile 2022, n. 125 evidenzia che è illegittimo il provvedimento del Comune che, a seguito della rinuncia del primo classificato, dispone l'esclusione dalla graduatoria di tale nominativo.
L’art. 91 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) dispone che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”, con la conseguenza che coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dalla Sentenza della Corte Costituzionale 25 giugno 2020, n. 126, che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue. In conclusione vi poniamo il seguente caso:
1) Primo caso: un vincitore di concorso viene invitato all'assunzione previa sottoscrizione del contratto individuale dall'ente che ha redatto ed approvato la graduatoria. Rinuncia all'assunzione. Se il posto si libererà potrà essere richiamato alla prossima assunzione, che utilizza quella stessa graduatoria per primo o deve essere cancellato dalla graduatoria?
2) Secondo caso: oppure nel frattempo l'ente concede l'utilizzo della graduatoria ad altro Comune: l'altro Comune può scorrere la graduatoria dal primo classificato o solo da chi non ha rinunciato a chiamata dell'ente che ha formato la graduatoria?

Quesito del 27/09/2022

Rilevanza del regime del tempo di lavoro ai fini dello scorrimento/utilizzo delle graduatorie da parte di enti terzi.

Questo comune intende chiedere l'utilizzo della graduatoria di un altro ente che ha attivato un concorso C1 part time per un posto a tempo pieno dello stesso profilo e stesso inquadramento.
Recentissimamente una sentenza del Tar Sicilia, Sezione II (22.7.2022, n. 2363) ha fatto emergere una posizione interpretativa in linea con la gestione dello scorrimento delle graduatorie.
Il caso riguarda il problema annoso della possibilità di un ente di assumere con contratti di lavoro a tempo pieno idonei di una graduatoria derivante da una procedura di assunzione a tempo parziale di un altro ente.
Secondo il Tar Sicilia, questa circostanza non impedisce all’ente utilizzatore della graduatoria di costituire il rapporto di lavoro a tempo pieno. Per il Tar, infatti, la circostanza che l’organizzazione del rapporto da instaurare sia a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (part-time), non assume rilievo; affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto resosi disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento come tratteggiate del CCNL di Comparto, ben potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, compresi il profilo, le mansioni (tutte esigibili all’interno della categoria), l’organizzazione temporale e la durata del rapporto lavorativo".

Pare che esista anche una posizione interpretativa opposta che enfatizza, invece, la necessaria e piena omogeneità del regime giuridico del lavoro oggetto del concorso e di quello da instaurare da parte di enti utilizzatori della graduatoria, allo scopo di garantire la massima trasparenza. Infatti, la possibilità della variazione di un elemento come il tempo di lavoro potrebbe influire sulla partecipazione al concorso da parte dei candidati e, quindi, modificare in modo sostanziale gli esiti della procedura di reclutamento: la consapevolezza che un concorso per assunzione a tempo parziale sfoci anche in un’assunzione a tempo pieno, infatti, potrebbe rendere il concorso più attrattivo.

Una certa dottrina sostiene esservi "criticità" legate al fatto che la graduatoria (e quindi il concorso espletato) appartenga ad un altro ente e non sia di quello direttamente interessato (ed espletante il concorso) ad utilizzare la graduatoria di un posto part time per coprire (come si diceva) un full time.
Si chiede parere in merito a quanto sopra ed indicazione degli orientamenti giurisprudenziali sul tema.

Quesito del 10/02/2022

Validità graduatoria concorso enti locali - Regione Sardegna

Considerato il parere della Sez. Reg. di controllo della Corte dei Conti della Sardegna - Delibera n. 85/2020 - ove si stabilisce che la validità delle graduatorie approvate negli enti locali continua ad essere triennale, si chiede se sia possibile utilizzare una graduatoria approvata in data 30.01.2020 per un’assunzione a tempo determinato da effettuare nel 2022

Quesito del 28/12/2021

Richiesta n. 1 quesito sulla procedura di stabilizzazione del personale

Si chiedono delucidazioni in merito alla procedura ed alle modalità di stabilizzazione di un dipendente in servizio presso l’Ente, in considerazione della situazione seguente:
Tale dipendente è stato assunto ricorrendo ad una graduatoria SISMA ed inquadrato nel profilo professionale D Pos. Ec. D3 a decorrere dal 24.07.2017, con apposito contratto, prorogato alle rispettive scadenze sino al 23.07.2020, data in cui veniva disposta la cessazione del contratto de quo. In data 03.08.2020 si è proceduto alla riattivazione del contratto di lavoro con il dipendente medesimo sino al 31.12.2021. Stante la possibilità ad oggi di stabilizzare suddetto dipendente ed avendo l’Amministrazione Comunale manifestato la volontà di inquadrarlo nel profilo professionale D Pos. Ec. D1 si pone la problematica se tale dipendente debba mantenere i requisiti ed essere stabilizzato come D3 oppure se il contratto a tempo indeterminato, che si andrà a sottoscrivere, debba essere considerato nuovo contratto e, pertanto, il dipendente possa essere assunto ed inquadrata come D1.