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Modulistica

10 risultati di 163

Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

PRATICA COD. 22216S.14.12

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di altre Agenzie di affari, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare Agenzie di affari diverse da quelle di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni e di recupero stragiudiziale dei crediti.

DESCRIZIONE

Per "agenzie pubbliche", s’intendono le imprese che offrono intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione delle attività già soggette a specifica disciplina di settore (ad es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, etc.).

Gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.

Rientrano, ad es., tra le attività ricomprese nella presente scheda informativa: agenzie per la compravendita di oggetti usati per conto terzi, spedizioni per conto terzi, esposizioni e compravendita di opere d'arte per conto terzi, pubblicità per conto terzi (a mezzo televisione, radio stampa, manifesti), inserzioni pubblicitarie per conto terzi, intermediazione nell’acquisizione e vendita di spazi pubblicitari, disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi, disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria, collocamento complessi di musica leggera per conto terzi, disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi, etc.

Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S., gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni cui attendono, con le tariffe.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.

Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • D.Lgs. n. 112/1998;
  • D.Lgs. n.126/2016 e D.Lgs. n.222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

Ai sensi dell’art. 2, c.1, D.Lgs. n. 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, la Comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

107

Avvio dell’attività

Comunicazione

La comunicazione deve essere presentata al SUAP

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115

D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

 

Cessazione

Comunicazione

   

Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2]

Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n.159/2011 (Legge antimafia)[3]

Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011

Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[4]

Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S.

Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. n. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D.Lgs. n. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato) - allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di rappresentante

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:

  • l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n. 159/2011.
  • la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.

Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ............ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[6] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[7] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, …, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

 

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PRATICA COD. 22216S.80.1

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:

  • avvio;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.

DESCRIZIONE

Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.

Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:

CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:

Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;

Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:

a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.

CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.

Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.

CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:

Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);

Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);

Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);

Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).

In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;

Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.

Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.

Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):

  • Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
  • Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
  • Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).

Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.

Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
  • Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Specifiche discipline regionali;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;

Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2],  con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3]

Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5]

Tulps (R.D. n. 773/1\931)

Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6]

Normative di sicurezza settoriali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]

D.lgs. N. 81/2008

Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8]

Art.124, d.lgs. 152/2006

Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi

D.lgs. 152/2006

Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9]

D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “...

Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10]

D.p.r. n. 151/2011

Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti

L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità)

Sempre

q

Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti

Sempre

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).

Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.

Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 


[1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

  • TIPI DI PRATICHE:

    Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:

    • avvio;
    • subingresso;
    • cessazione.

    DESTINATARI

    Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.

    DESCRIZIONE

    Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.

    Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:

    CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:

    Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;

    Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:

    a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;

    Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

    Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.

    CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.

    In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

    Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.

    Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.

    CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.

    In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:

    Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);

    Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);

    Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);

    Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).

    In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

    Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

    Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;

    Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

    Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

    Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

    Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

    Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.

    Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

    Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.

    Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

    Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):

    • Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
    • Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
    • Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).

    Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.

    Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    • Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
    • Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
    • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
    • D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
    • D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
    • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
    • Specifiche discipline regionali;
    • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…

    ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

    Preliminarmente è necessario:

    • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
    • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

    Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

    • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
    • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;

    Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

    Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

    Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2],  con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

    Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

    Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

    Norme che ne prevedono la produzione

    Dati identificativi dell’impresa

    Art. 2195 codice civile

    Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

    Art. 2082 codice civile

    Ubicazione esercizio

    Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

    Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3]

    Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

    Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4]

    Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

    Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5]

    Tulps (R.D. n. 773/1\931)

    Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6]

    Normative di sicurezza settoriali

    Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]

    D.lgs. N. 81/2008

    Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8]

    Art.124, d.lgs. 152/2006

    Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi

    D.lgs. 152/2006

    Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9]

    D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “...

    Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10]

    D.p.r. n. 151/2011

    Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti

    L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali

    Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

    Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

    Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

    Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

    Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

    Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

    DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Procura/Delega

    Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

    q

    Copia del documento di identità del/i titolare/i

    Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

    q

    Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

    Nel caso di cittadini extracomunitari

    q

    Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità)

    Sempre

    q

    Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

    Sempre

    q

    Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità)

    Sempre

    q

    Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità)

    Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

    q

    Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti

    Sempre

    Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Procura/Delega

    Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

    q

    Copia documento di identità del/i titolare/i

    Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

    q

    Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

    Nel caso di cittadini extracomunitari

    q

    Dichiarazione da parte del Notaio

    Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

    q

    Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

    Nel caso di cessazione dell’attività

    Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

    Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

    REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

    Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).

    Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.

    Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

    Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

    Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.

    Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.

    TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

    L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

    Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

    Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

    In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

    L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).

    In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

    Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

     

    [1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

    [2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

    [3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

    [7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

  • Cod. 22216s.u.0
  • Cod. 22216s.80.1.1

L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua:

  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152; 
  2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi previste; 
  3. autorizzazione alle emissioni  in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  4. autorizzazione generale di cui all'articolo  272  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  5. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
  6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A queste si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative della Regione.

 

Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dalla Regione). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.

Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.

Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

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PRATICA COD. 22216s.14.13

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di tatuatore sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • trasferimento di sede;
  • modifiche dei locali/attrezzature;
  • variazione del Responsabile tecnico;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di tatuatore.

DESCRIZIONE

Per attività di tatuatore si intendono tutti i trattamenti di colorazione permanente di parti del corpo realizzati attraverso introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’impiego di aghi per formare disegni o figure indelebili e perenni.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prescritta, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'attività di tatuatore è disciplinata da disposizioni regionali e locali che ne regolano le modalità di svolgimento, i requisiti professionali, strutturali, di sicurezza ed igienico-sanitari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Disposizioni regionali e locali;
  • D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della SCI, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Disciplina regionale e comunale

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità

Disciplina regionale e comunale

Responsabile tecnico

Disciplina regionale e comunale

Modifiche dei locali/attrezzature

Disciplina regionale e comunale

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione

Art. 67 c.1 lett. A) D.Lgs. N. 159/2011;

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi, delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie, delle disposizioni in materia di attività di tatuatore, requisiti professionali, igienico-sanitari e strutturali;

Disciplina regionale e comunale

Conformità delle attrezzature alle normative vigenti

Disciplina comunitaria, nazionale e regionale

Possesso autorizzazione scarichi acque reflue in fognatura

Art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

D.Lgs. N. 196/2003 e reg. Ue 679/2016

Dichiarazione di rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 e. S.m.i.

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co. 3 D.P.R.n.  252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, comma 1 lett. A) D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia)

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare alla SCIA

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione Responsabile tecnico (Allegato A, parte integrante del modello) + copia documento d’identità)

In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante

q

Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione di destinazioni d'uso, superficie, altezze dei locali e degli spazi funzionali, arredi e attrezzature, resa da tecnico abilitato

Sempre obbligatoria

q

Allegato sanitario (Allegato B, parte integrante del modello);

Sempre obbligatoria

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Sempre obbligatoria

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3- bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011).

Requisiti specifici

Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito frequenza corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di applicatore di piercing sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • trasferimento di sede;
  • modifiche dei locali/attrezzature;
  • variazione del Responsabile tecnico;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di applicatore di piercing.

DESCRIZIONE

Per attività di applicatore di piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di applicatore di piercing, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prescritta, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'attività di applicatore di piercing è disciplinata da disposizioni regionali e locali che ne regolano le modalità di svolgimento, i requisiti professionali, strutturali, di sicurezza ed igienico-sanitari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Disposizioni regionali e locali;
  • D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della SCIA, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Disciplina regionale e comunale

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità

Disciplina regionale e comunale

Responsabile tecnico

Disciplina regionale e comunale

Modifiche dei locali/attrezzature

Disciplina regionale e comunale

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione

Art. 67 c.1 lett. A) D.Lgs. n. 159/2011;

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi, delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie, delle disposizioni in materia di attività di applicatore di piercing, requisiti professionali, igienico-sanitari e strutturali

Disciplina regionale e comunale

Conformità delle attrezzature alle normative vigenti

Disciplina comunitaria, nazionale e regionale

Possesso autorizzazione scarichi acque reflue in fognatura

Art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

D.Lgs. n. 196/2003 e reg. Ue 679/2016

Dichiarazione di rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 e. S.m.i.

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co. 3 D.P.R. 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, comma 1 lett. A) D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia)

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare alla SCIA

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione Responsabile tecnico (Allegato A, parte integrante del modello) + copia documento d’identità)

In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante

q

Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione di destinazioni d'uso, superficie, altezze dei locali e degli spazi funzionali, arredi e attrezzature, resa da tecnico abilitato

Sempre obbligatoria

q

Allegato sanitario (Allegato B, parte integrante del modello);

Sempre obbligatoria

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Sempre obbligatoria

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3- bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011).

Requisiti specifici

Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito frequenza corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;