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Modulistica

10 risultati di 163

Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

PRATICA COD. 22216S.14.6

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso[1];
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore.

DESCRIZIONE

Per attività di Centri di revisione di veicoli a motore, si intende il servizio di revisione generale o parziale dei veicoli a motore e loro rimorchi, per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore fino a 16 persone o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t. può affidare in concessione quinquennale le revisioni a imprese di autoriparazione o imprese che, esercendo in prevalenza commercio di veicoli esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione.

Le imprese che intendono esercitare la revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, c.8, D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e svolgere effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1, L. n. 122/1992 (meccatronica - gommista - carrozzeria). Per ogni sede operativa devono sussistere i requisiti di cui ai commi 2 e 3, art. 239, D.P.R. n. 495/92[2] e devono essere richieste e rilasciate distinte autorizzazioni.

Le revisioni possono essere, altresì, affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte le sezioni, le quali devono essere in possesso dei requisiti ex art. 239, commi 4 e ss. del D.P.R. n. 495/92.

Le imprese esercenti la revisione dei veicoli a motore devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività e devono documentare per ogni unità locale, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all'art. 240, D.P.R. n. 495/92. Ove in possesso di tale requisito, può essere preposto anche il titolare dell'officina mentre non può essere preposto un consulente o professionista esterno.

I requisiti dei locali e delle attrezzature sono stabiliti dall’art. 241, D.P.R. n. 495/1992.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
  • D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
  • D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

100

Avvio dell’attività

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8

D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 Codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 Codice Civile

Ubicazione e tipologia attività

Art. 239, D.P.R. n. 495/1992

Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici[4]

Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Requisiti dei locali, attrezzature,[6]

Art. 241, D.P.R. n. 495/1992

Rispetto norme di prevenzione incendi[7]

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[9]

Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Attestazione di affidamento della capacità finanziaria

Sempre

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti delle imprese:

Ai sensi dell’art. 239, D.P.R. n. 495/1992, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere iscritte nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria);
  2. possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
  3. avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art.80, c.8, del Codice della strada;

Le imprese devono inoltre essere dotate di locali con: a) officina non inferiore a 120 m²; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso con larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. ed essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III;

Ciascuna imprese facenti parte di consorzi/società consortili tra imprese di autoriparazione, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 239/ D.P.R. n. 495/1992:

  1. deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese raggruppate (eventualmente in comune diverso, anche di diversa provincia, purché tutti detti comuni siano limitrofi ed almeno uno sia compreso nella provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione e qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti);
  2. essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria)[11];
  3. partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate; ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio e le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2, art. 239, D.P.R. n. 495/1992, non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
  4. avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: 1) superficie non inferiore ad 80 m²; 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m[12].
  5. essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III.

Requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici:

Ai sensi dell’art. 240, D.P.R. n. 495/92, i requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:

  1. maggiore età;
  2. non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione;
  3. non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  4. essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  5. non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  6. aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
  7. aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Il responsabile tecnico deve, inoltre, svolgere la propria attività continuativamente presso la sede operativa dell'impresa o consorzio cui è stata rilasciata la concessione, non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione. In caso di temporanea assenza o impedimento, può essere sostituito, per non più di trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Ai sensi dell’art. 67, D. Lgs. n. 159/11: non possono, inoltre, ottenere l’autorizzazione coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti di cui all’art. 51, c.3 bis Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D. Lgs. n. 159/11.

Abilitazione professionale: possono svolgere le funzioni di Responsabile tecnico i soggetti che hanno superato un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Requisiti dei locali e attrezzature:

  • Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali.
  • Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006.

Dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del D.P.R. n. 495/1992 approvate, od omologate dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP.

I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, che deve essere presentata contestualmente all’istanza, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

 

[1] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di Centro di revisione di veicoli a motore;

[2] 2.Le imprese, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni, devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro o albo ex art.10, D.P.R. n. 558/99 ed esercitare effettivamente tutte le attività di cui all’art.1, c.3, L. n. 122/92;

b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;

2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione si sia avvalso della facoltà ex art.80, c.8, D.lgs. n. 285/92.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:

a) superficie di officina non inferiore a 120 m²;

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.

3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[11] Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art.1, c.3, della L. n. 122/1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;

[12] 2 e 2,5 metri, in caso di imprese esercenti esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote;

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TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo.

DESCRIZIONE

Per attività di allevamento, s’intende l’attivazione di un allevamento di animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, avicola e di acquacoltura.

Per attività di stalle di sosta, s’intende il servizio di ricovero temporaneo di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile.

Per attività di trasporto di animali vivi in conto proprio, s’intende il servizio di trasporto di animali vivi per esigenze della propria azienda.

Per produzione di latte crudo, s’intende l’attività produttiva di latte crudo, finalizzato al consumo o alla produzione di latte fresco.

Il servizio veterinario dell’ASL competente per territorio tiene un elenco aggiornato delle aziende che detengono animali, che riporta le seguenti indicazioni[1] [2]: a) denominazione dell'azienda; b) codice d'identificazione aziendale; c) ubicazione; d) nominativo ed estremi del detentore; e) nominativo del responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore; f) specie di animali tenute, allevate o commercializzate; g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

Il Detentore o responsabile dell’azienda deve tenere presso l'azienda un registro con pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso ed è obbligato a fornire all'autorità competente, su richiesta, informazioni sull'origine, identificazione ed, eventualmente, destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, temporaneamente detentore degli animali sul mercato o centro di raccolta, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati.

L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

I locali devono essere ubicati in località idonea ed essere provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934;
  • Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994;
  • D.P.R. n. 317/1996 (registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice aziendale);
  • Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.P.R. n. 320/1954, art. 17;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione al registro Imprese/Repertorio economico amministrativo.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

102

Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per industrie insalubri che va resa nell’ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934

Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994

D.P.R. n. 317/196 (registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice aziendale)

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Esercizio di una stalla di sosta

Autorizzazione

L’istanza è presentata al Comune competente

D.P.R. n. 320/1954, art. 17

 

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione, denominazione e codice aziendale[4]

Art. 2, c.1, d.p.r. 317/1996

Detentore/responsabile e specie di animali detenute[5]

Art. 2, c.1, d.p.r. 317/1996

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[6]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Requisiti soggettivi e assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011[7]

Artt. 11, 92 e 131, Tulps e art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

Comunicazione per industrie insalubri

Sempre

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

Comunicazione per industrie insalubri

Sempre

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITAÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare e dal responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].

Requisiti oggettivi:

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso, igienico-sanitario e di Polizia Veterinaria.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata al SUAP. I termini del procedimento sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa. Gli eventuali motivi ostativi sono comunicati all’interessato ex art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata carenza dei requisiti/presupposti di cui alla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti in un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni ex art. 21-nonies, L. n. 241/90 (18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ............. giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] La variazione di uno dei dati elencati o la cessazione dell'attività, rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, devono essere comunicate al servizio veterinario competente dal responsabile dell'azienda, entro sette giorni;

[2] Non sono soggetti a tale adempimento le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purché all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di accompagnamento;

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; caso

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131 - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

DESCRIZIONE

Per attività di pulizie, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

Per attività di disinfezione, s’intende il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Per attività di disinfestazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate (essa può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie).

Per attività di derattizzazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

Per attività di sanificazione s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante controllo e miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione ovvero per quanto riguarda illuminazione e rumore).

Ai sensi dell’art. 3, D.M. n. 274/1997, le imprese di pulizie sono classificate in fasce, ai fini della stipula dei contratti, in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore ai due anni, nello specifico settore di attività:[1] fino a Euro 51.646,00 (comunque non inferiore a Euro 30.987,00); fino a Euro 206.583,00; fino a Euro 361.520,00; fino a Euro 516.457,00; fino a Euro 1.032.914,00; fino a Euro 2.065.828,00; fino a Euro 4.131.656,00; fino a Euro 6.197.483,00; fino a Euro 8.263.310,00; oltre ad Euro 8.263.310,00[2].

All'impresa è attribuita la classe immediatamente superiore al predetto importo medio del volume di affari al netto di IVA e permette di partecipare a gare di appalto comunitarie fino ad un importo uguale alla classe di attribuzione assegnata[3].

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessaria la nomina di un responsabile tecnico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
  • D.P.R. n. 558/1999 “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese ...";
  • D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ...”;
  • D.M. n. 274/1997 “Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82...”;
  • L. n. 82/1994 “Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione”;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o albo delle imprese artigiane[4].

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

102

Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

SCIA

La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di commercio

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.3

D.P.R. n. 558/1999, art. 7

D.lgs. n. 112/1998, art. 22, c.3, let. b)

D.M. 274/1997

L. n. 82/1994

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Requisiti di onorabilità[6]

Art. 2, c.1, l. N. 82/1994

Requisiti di capacità economico-finanziaria[7]

Art. 2, c.1, d.m. n. 274/1997

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa[8]

Art. 2, c.2, d.m. n. 274/1997

Requisiti tecnico-professionali[9]

Art. 2, c.3, d.m. n. 274/1997

Possesso requisiti morali e professionali Responsabile Tecnico[10] [11]

Art. 10, c.3, D.L. n. 7/2007, convertito con L. N. 40/2007

Fasce di classificazione[12]

Art. 3, d.m. n. 274/1997

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa[13]

Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[14]

Art. 10, c.3, d.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007 e d.lgs. N. 81/2008

Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici[15]

D.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007, art. 10, c.3 e d.lgs. N. 22/1997

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[16]

Art. 2, c.2, l. N. 82/1994 e artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[17]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e comunicazione di collocazione in una determinata fascia (allegato A del modello + copia del documento d’identità);

Sempre

q

Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnica e organizzativa da parte del responsabile tecnico (Allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato C del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti soggettivi:

Requisiti di onorabilità ex art. 2, L. n. 82/1994 e artt. 67 e 85 D.lgs. n. 159/2011

Ai fini dell’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

  1. assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna e pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o un’arte o interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  2. non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144, R.D. n. 267/1942;
  3. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
  4. assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), l’essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o aver riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc..

In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti di capacità finanziaria ex art. 2, c.1, D.M. n. 274/1997

Ai sensi dell’art. 2, c.1 del D.M. n. 274/1997, l'esercizio delle attività di pulizia presuppone:

  1. l’iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
  2. l’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
  3. l’esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Requisiti di capacità tecnica e organizzativa e requisiti professionali per attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ex art. 2, commi 2 e 3, D.M. n. 274/1997

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presuppone la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  1. assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
  2. attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
  3. diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
  4. diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

Requisiti oggettivi

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.

[2] Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, anche agli ulteriori requisiti economico-finanziari di cui all’art. 3, commi 3 e ss. del D.M. n. 274/1997:

b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

4. L'impresa deve altresì …  fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato…. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

[3] L’eventuale variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, deve essere comunicata entro un anno dal suo verificarsi

[4] Le imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea possono essere iscritte nel registro delle ditte/albo provinciale imprese artigiane solo se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.

[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[12] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[13] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[14] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[15] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[16] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[17] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

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PRATICA COD. 854030.O.12

Si ricorda che dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali, tramite apposito applicativo, gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, per consentirne il monitoraggio e l'irrogazione delle relative sanzioni.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di strutture per la prima infanzia, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare un servizio educativo per la prima infanzia

DESCRIZIONE

Per attività di strutture per la prima infanzia, s’intende l’avvio di asili nido, micro nido, nidi aziendali, spazio giochi, centri per bambini e famiglie, servizi educativo in contesto domiciliare, etc).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Leggi regionali e disposizioni connesse ed attuative;
  • Regolamentazione comunale;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

104

Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nodo, micro nido, nido aziendale, etc.)

Autorizzazione (se prevista da legge regionale)

Autorizzazione del Comune su parere dell’ASL.

In caso di asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Norme regionali

Regolamentazione comunale

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 67

 

Subingresso

Comunicazione

   
 

Cessazione

Comunicazione

   

Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Possesso requisiti morali titolare, personale educativo ed ausiliario[2]

Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 e specifiche discipline regionali

Possesso requisiti professionali personale educativo[3]

Specifiche disposizioni regionali

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa[4]

Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[5]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[6]

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali da parte del personale educativo (allegato A) del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale ausiliario e degli altri soci (allegato B) del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di personale ausiliario e altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre in caso di Asili nido con oltre 30 persone

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti soggettivi:

Possesso del titolo di studio previsto dalla disciplina nazionale e regionale per esercizio di attività educativa nelle strutture per la prima infanzia.

Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), l’essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o aver riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc..

In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare, personale educativo ed ausiliario; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, personale educativo ed ausiliario.

Requisiti oggettivi

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti dalle specifiche disposizioni locali.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

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  • TIPOLOGIE DI PRATICHE:

    Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni, sono le seguenti:

    • avvio dell’attività;
    • cessazione dell’attività.

    DESTINATARI

    Imprese che intendono avviare l’attività di Agenzie di pubblici incanti (vendita all’asta), matrimoniali e di pubbliche relazioni.

    DESCRIZIONE

    Per "agenzie pubbliche". s’intendono le imprese che offrono intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione delle attività già soggette a specifica disciplina di settore (ad es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, etc.).

    Gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.

    Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S. gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all’art. 219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni cui attendono, con le tariffe.

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.

    Ai sensi dell’art.12-bis del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
    • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
    • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
    • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

    ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

    Preliminarmente è necessario:

    • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
    • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

    Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

    • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
    • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
    • la comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

    Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

    REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la Comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, che la trasmette al Questore (o direttamente al Questore), anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

    Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

     

    ATTIVITÀ

    REGIME AMMINISTRATIVO

    CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    105

    Avvio dell’attività

    Comunicazione

    La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore

    Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.d. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5

     

    Cessazione

    Comunicazione

       

    Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

    Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

    Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

    Norme che ne prevedono la produzione

    Dati identificativi dell’impresa

    Art. 2195 codice

    Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

    Art. 2082 codice civile

    Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2]

    Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

    Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia)

    Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. N. 159/2011

    Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[3]

    Art. 8, TULPS (R.d. n. 773/1931)

    Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del TULPS

    Artt. 11 e 131, TULPS

    Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

    D.lgs. N. 81/2008

    Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

    Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003

    Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

    Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

    Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

    Artt. 67 e 85, D.Lgs. N. 159/2011

    Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

    Art. 2, c.2, D.Lgs.. N. 126/2016

    N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.

    DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

    Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Procura/Delega

    Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

    q

    Copia documento di identità del/i titolare/i

    Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

    q

    Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

    Nel caso di cittadini extracomunitari

    q

    Dichiarazioni di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato) - allegato A del modello + copia del documento d’identità)

    Sempre, in presenza di rappresentante

    q

    Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

    Sempre, in presenza di altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

    Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

    Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

    REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

    Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:

    • l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
    • la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[5] e 131[6], TULPS (R.D. n. 773/1931).

    Requisiti oggettivi:

    Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.

    Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

    TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

    L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

    Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

     

    [1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

    [2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

    [5] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

    1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

    2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

    [6] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, (…), non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

  • Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.

    L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011

  • Cod. 22216s.r
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti.

DESCRIZIONE

Per "agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti" s’intendono le imprese che offrono intermediazione nella gestione, incasso e recupero per conto terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l’espletamento dell’attività connesse.

Come per le altre tipologie di agenzia di affari, gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.

A differenza delle altre agenzie di affari, quelle di recupero stragiudiziale dei crediti sono invece abilitate allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali (non è necessario disporre, pertanto, di ulteriori locali nelle province interessate diverse da quella ove il questore ha rilasciato autorizzazione).

Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S. gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. e, l’onere di affissione della tabella può essere assolto anche mediante esibizione o comunicazione al committente della licenza e relative prescrizioni, con l’indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza deve comunicare preventivamente alla Questura l’elenco dei propri agenti con il rispettivo ambito territoriale, e a tenere a disposizione di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. Gli agenti devono esibire copia della licenza a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per cui operano.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.

Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza, della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;

Ai sensi dell’art. 2, c.1 del D.Lgs. n 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

NB. L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente. L’autorizzazione verrà rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.

L’autorizzazione del Questore è rilasciata per finalità di pubblica sicurezza e non esclude il rispetto delle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie e delle disposizioni generali e settoriali vigenti.

Qualora l’istanza difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, l’Istanza deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune (o direttamente al Questore), anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

106

Avvio dell’attività

Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 6

 

Cessazione

Comunicazione

   

Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2]

Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n 159/2011 (Legge antimafia)[3]

Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011

Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[4]

Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S.

Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D.Lgs. n 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs. n 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (allegato A del modello + copia del documento d’identità);

Sempre, nel caso di nomina di rappresentante

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:

  • l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n 159/2011.
  • la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S.  (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.

Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[6] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[7] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, (…), non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

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