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Modulistica

10 risultati di 163

Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

PRATICA COD. 22216S.4.2

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di stabilimento balneare, sono le seguenti:

  • avvio;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare l’attività di stabilimento balneare.

DESCRIZIONE

Per stabilimenti balneari, s’intendono le strutture, di regola ubicate in aree demaniali, localizzate sulle rive di mare, laghi e fiumi, che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.

Le spiagge sono, di regola, di proprietà dello stato e non si possono acquistare ma solo affittare. Ai fini dell’avvio dell’attività di stabilimento balneare occorre pertanto acquisire preventivamente la concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, la cui competenza è in capo al Comune in cui è ubicato l'arenile.

L’attività, disciplinata dall’art. 86, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dalle specifiche discipline regionali, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).

Nell'ambito dell'attività di stabilimento balneare ricettiva rientra anche la somministrazione di alimenti e bevande, a cui non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
  • Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.lgs. n. 504/1995;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

76

Stabilimento balneare

SCIA previa concessione demaniale

La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione

In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2

 

Stabilimento balneare - Avvio dell’attività con somministrazione di cibi e bevande

SCIA unica previa concessione demaniale

SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.

La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi.

D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86

D.lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Stabilimento balneare -

Avvio dell’attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

 

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

  1. se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

a) SCIA unica previa concessione demaniale

a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica.

La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.

In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi.

 

 

  1. in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) SCIA condizionata previa concessione demaniale

b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più nulla osta di impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.

In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi.

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lett. b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

 

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Art. 86 tulps (r.d. n. 773/1931) e specifiche discipline regionali

Rispetto norme igienico-sanitarie[2]

Regolamento n. 852/2004/ce

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[3]

Specifiche discipline regionali e art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 in caso di somministrazione

Possesso requisiti morali e professionali[4]

Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Rispetto condizioni ex artt. 11 e 92 tulps[6]

Artt. 11 e 92, tulps

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7]

Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

Dichiarazione preposto[8]

Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Concessione demaniale

Sempre obbligatoria

q

SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

q

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

q

Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA unica (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Titolarità concessione demaniale.

Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].

Infine, l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presuppone il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71, c.1 e ss., D.lgs. n. 59/2010.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa, salvo il caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali con emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, laddove l’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

Qualora, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti a tale normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

PRATICA COD. 22216S.1.11.1

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita in spacci interni sono le seguenti:

  • Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
  • Subingresso;
  • Sospensione temporanea dell’attività;
  • Cessazione dell’attività.

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Agenzia delle Dogane

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio in spacci interni.

DESCRIZIONE

Per “vendita in spacci interni” si intende la vendita a dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, militari, soci di cooperative di consumo, aderenti a circoli privati, nonché nelle scuole e ospedali esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi.

La vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 16 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dell’art. 66 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i., rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita di cui all’art. 4, c.1, lett. h) del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

La vendita in spacci interni deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via e può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici: alimentare e non alimentare.

I requisiti professionali nel commercio in spacci interni non sono più richiesti, per effetto della nuova formulazione dell’art. 71, c.6, D.lgs. n. 59/2010, introdotta dall’art. 8, c.1, lett. e), D.lgs. n. 147/2012.

L’eliminazione dell’obbligo del possesso del requisito professionale per il soggetto titolare dell’attività non lo esime, tuttavia, dalla necessità di rispettare le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi utilizzati che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l’uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti o utenti (vedasi Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE”;
  • Regolamento n.852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

38

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi

 

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 16

D.lgs. n. 59/2010, art. 66

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. Settore non alimentare;
  1. SCIA

 

 

 

  1. Settore alimentare
  1. SCIA unica

b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

39

Subingresso

Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi

 

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

D.lgs. n. 59/2010, art. 66

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. Settore non alimentare;
  1. Comunicazione

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

 

 

  1. Settore alimentare
  1. SCIA unica

 

40

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[1]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di commercio in spacci interni di prodotti alimentari

q

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale

In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale

q

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 per la vendita di alcolici

In caso di vendita di alcolici

q

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero

in caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75Kg, ovvero

in caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc

q

Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali veterinari

Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA nell’ambito della SCIA CONDIZIONATA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti fitosanitari

q

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di subingresso in spacci interni di prodotti alimentari

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, imposta di bollo, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

  • Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

  • Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali.

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e della destinazione d’uso.

Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva  per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione della stessa. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .... giorni dalla data di ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false /mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

 

[1] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • messa in esercizio di ciascun apparecchio.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a), Tulps.

DESCRIZIONE

Per esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps, s’intende l'installazione di apparecchi da gioco lecito (ad es. Slot e New Slot) in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps medesimo.

Gli esercizi di somministrazione, locali di pubblico spettacolo, circoli con somministrazione, stabilimenti balneari e strutture ricettive sono già autorizzati ai fini dell’art. 86 TULPS, mentre le sale giochi, scommesse e bingo sono già autorizzati ai fini dell’art. 88 TULPS, per cui tali attività NON devono chiedere autorizzazione in caso di installazione di apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), TULPS.

Necessitano, invece, di autorizzazione ex art. 86 TULPS, per l’installazione degli apparecchi ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS medesimo, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS quali tabaccherie, edicole, circoli privati senza somministrazione a soci ed aree aperte al pubblico.

Sono apparecchi ex art. 110, lett. a), Tulps i congegni automatici, semiautomatici, elettronici (ad es. Slot e New Slot), dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con introduzione di moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e che con l’elemento aleatorio presentano anche elementi di abilità, che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, all’avvio o durante la partita, selezionando le opzioni ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non può superare 1 euro, la sua durata minima è di quattro secondi e la vincita massima è di 100 euro.

Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi da gioco, per la messa in esercizio di ciascuno di essi occorre presentare istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, ai fini dell’avvio dell’esercizio di ciascun apparecchio è necessario il collegamento alla rete di uno dei concessionari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

83

Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS (ad es. slot e new slot) collegate in rete con il concessionario

Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65

 

Messa in esercizio di ciascun apparecchio

Autorizzazione

L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

L. n. 388/2000, art. 38, c.1

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione area

Art. 86, tulps (r.d. n. 773/1931)

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

SCIA prevenzione incendi

Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[3]

Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

 

 

q

 

 

q

 

 

q

 

 

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto Ministero Economia e Finanze 27 luglio 2011.

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

I termini procedimentali ai fini della messa in esercizio di ciascuno degli apparecchi da gioco nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli stessi, sono stabiliti da specifiche disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[5] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche sono le seguenti:

  • autorizzazione dell’attività per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
  • Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
  • bozza di relazione tecnica;
  • bozza di piano di emergenza;
  • delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina;
  • comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
  • Scia temporanea per partecipazione mercati;
  • Scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
  • ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.

DESTINATARI

Soggetti che intendo organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti.

DESCRIZIONE

Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.

L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.

L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all'aperto.

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.

Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall’articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all’autorità di pubblica sicurezza di subordinare l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l’esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all’aperto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) ;
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.Lgs n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
  • D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.M. 19 agosto 1996;
  • D.P.R. n. 151 del 1.8.2011;
  • Legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
  • D.P.C.M. 14.11.1997.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, è normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Rispetto ai requisiti soggettivi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs N.159/2011 (Legge antimafia) [1]

Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [2]

Artt. 11 e 92, TULPS

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D.Lgs N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [3]

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA (A PENA DI IRRICEVIBILITÀ) IN RIFERIMENTO AD EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

 

Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:

  • L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
  • Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
  • L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
  • L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
  • Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
  • Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
  • Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
  • Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
 

 

2. Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

  • Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
  • L’affollamento previsto nei vari settori;
  • il sistema di controllo degli accessi;
  • Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:

             o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

             o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la       costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);

             o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);

             o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW).

 

ü

3. Documentazione tecnica per la quale l’organizzatore dell’evento produrrà apposita dichiarazione di possesso sul luogo della manifestazione da esibire alle autorità competenti in caso di sopralluogo di controllo.

3.a - ai fini della sicurezza:

  • Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
  • Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici realizzati per la manifestazione e ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.01.2008, n. 37, con relativi allegati;
  • Certificazioni relative alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati per gli allestimenti della manifestazione;
  • Dichiarazione a firma del titolare della manifestazione che attesti l’osservanza delle prescrizioni di esercizio di cui al titolo XVIII del DM 19.08.1996 (Gestione della Sicurezza);
  • Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
  • Piano di emergenza ed evacuazione.
  • Dichiarazione a firma dell’organizzatore dell’evento attestante l’adozione delle misure di safety conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017 e della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017; ( solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)

3.b - ai fini di sicurezza strutturale:

  • Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:

             o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;

             o i carichi e sovraccarichi considerati;

             o le modalità di ancoraggio e/o controvento;

             o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)

  • Certificato di collaudo statico delle strutture allestite;
  • Certificato d’idoneità statica delle masse sospese.
 

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AD EVENTI CHE SI PROTRAGGONO OLTRE LE ORE 24 DAL GIORNO DI INIZIO O CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

 

1. Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:

  • L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
  • Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
  • L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
  • L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
  • Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
  • Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
  • Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
  • Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
 

 

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

  • Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
  • L’affollamento previsto nei vari settori;
  • il sistema di controllo degli accessi;
  • Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:

o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);

o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);

o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW).

 

 

3. Documentazione tecnica ai fini della sicurezza:

  • Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
  • Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
  • Piano di emergenza ed evacuazione.
  • Documento redatto da tecnico abilitato riguardante i provvedimenti di safety adottati, conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017, della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017 e della nota del Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10), Uff.II – Ord. Sic. Pub. Del 28 luglio 2017; ( solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)
 

ü

4. Documentazione tecnica ai fini di sicurezza strutturale:

  • Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:

o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;

o i carichi e sovraccarichi considerati;

o le modalità di ancoraggio e/o controvento;

o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)

 

 

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

 

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

 

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11).

Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 [4] e 92 [5] del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.

Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[4] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[5] Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- In caso di locale con superficie inferiore ai 400 mq si deve utilizzare esclusivamente il modello 22216s.1.7.1;

- In caso di locale con superficie superiore ai 400 mq si deve compilare il modello 22216s.1.7.2 e allegare a esso i modelli 22216s.1.7.1 e 22216s.a o il 22216s.b (solo in caso di voltura).

TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
  • Subingresso;[2]
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari.

DESCRIZIONE

Per commercio all’ingrosso, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Non sono quindi commercianti all'ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98 consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso o alla CC.I.AA. nell’ambito della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011

Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio

Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i.

Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi

D.p.r. n. 151/2011

Subentro

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

Cessazione dell’attività

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla Segnalazione/comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/16, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

23

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

Subingresso

Comunicazione

La Comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.

Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11

D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

 

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

 

 

 

 

  1. Apertura, trasferimento di sede, Ampliamento
  1. SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF

 

 

  1. Subingresso
  1. Comunicazione

 

24

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..

L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ............ giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

 

[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare la SCIA unica comprendente la Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più la Scia di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[2] In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento;[1]
  • Subingresso;[2]
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.

DESCRIZIONE

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Non sono quindi commercianti all'ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 8, c.2 del D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

Ai sensi dell’art. 5, c.11 del D.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 71ter, c.3 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., l'esercizio del commercio all'ingrosso alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti morali ex art. 71, c.1 di tale ultimo decreto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  •  
  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011

Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita ingrosso/dettaglio

Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e s.m.i.

Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Subentro

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

Cessazione dell’attività

Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
  • SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011;
  • Comunicazione per voltura prevenzione incendi, in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’All. I al D.P.R. n. 151/2011;
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

25

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria.

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11

D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011

SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

26

Subingresso

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

27

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE[4];

Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.[5].

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..

L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro .......... giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

 

[1] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fin i dell’apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio occorre presentare la Scia unica, comprendente Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più Scia per notifica sanitaria più Scia di prevenzione incendi in caso di  esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

[2] Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19bis L. 241/90, ai fini del subingresso occorre presentare la Scia unica, comprendente la Comunicazione di subingresso più Scia per notifica sanitaria più Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

[4] La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.

[5] La Scia di prevenzione incendi e la comunicazione di voltura prevenzione incendi devono essere presentate contestualmente alla comunicazione di apertura/trasferimento/ampliamento o di subingresso, nei casi di esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e sono trasmesse a cura del Suap ai VV.FF

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio.

DESCRIZIONE

Per commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio, s'intende la vendita di merci non alimentari al dettaglio, effettuata su una parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale[1].

L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dalle specifiche discipline regionali.

L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nell’ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere nel territorio nazionale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nello specifico mercato.

Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5, D.lgs. n. 114/98).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche così come il rinnovo delle concessioni scadute è disposto dal Comune in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

53

Avvio

Autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio

D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.3

D.lgs. n. 42/2004, art. 52

54

Subingresso

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, artt. 26, c.5 e 30, c.1

D.lgs. n. 42/2004, art. 52

55

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 e 30, c.1

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.

Il Bando di concorso per il rilascio delle nuove autorizzazioni e concessioni, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Il procedimento per il rinnovo delle concessioni scadute è disciplinato dall’art. 181-ter del D.L. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalle specifiche disposizioni attuative regionali.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile;

Settore o settori merceologici e ubicazione posteggio

Art. 28, c.5, lett. B), D.lgs. 114/98

Possesso requisiti morali[3]

Art. 28, c.5, lett. A), D.lgs. 114/98, art. 71, D.lgs. 59/2010, art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. 159/2011

Rispetto disposizione di sicurezza, comunitarie e nazionali[4]

Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[5]

Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva[6]

Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale.

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.

Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[8] ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 28, c.16 del D.lgs. n. 114/98, il procedimento autorizzatorio per il rilascio delle nuove autorizzazioni e concessioni è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Il Procedimento di rinnovo delle concessioni già rilasciate è disciplinato dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalle specifiche disposizioni attuative regionali.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 

[1] Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, pertanto, acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[8] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
  • Subingresso;
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere attività commerciale al dettaglio in sede fissa in grandi strutture di vendita del settore non alimentare.

DESCRIZIONE

Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

Le singole Regioni:

  • adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
  • adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
  • stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 Legge n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26, c.2 del D.lgs.n.114/98 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ex art. 8, c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE...”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 9, co. 2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011

Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia)

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2, c.3, del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita

Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998

Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso

Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998

Dichiarazione impegno al reimpiego del personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998

Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998

Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata grandi strutture di vendita

Regolazione comunale

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata

D.p.r. 581/95

Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i.

Artt. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000

Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi

D.p.r. n. 151/2011

Impegno ad allegare copia documentazione richiesta

Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016

 

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ................... (procedimento autorizzatorio);
  • documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovracomunale (procedimento autorizzatorio);
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

17

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente

all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

18

Subingresso

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

19

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sui territori limitrofi, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.

Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 Legge n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora l’istanza/segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

Rispetto della programmazione comunale e sovracomunale.

Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..

Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine complessivo non superiore a 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso.

L’istanza di autorizzazione è esaminata da una Conferenza dei servizi indetta dal comune, entro 60 giorni dal ricevimento; le deliberazioni della Conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione e la domanda deve, comunque, ritenersi accolta qualora, entro 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

Le attività, oggetto di Comunicazione, possono essere iniziate dalla data di presentazione delle stesse.

La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento.

Qualora le comunicazioni siano irregolari o incomplete, entro il termine di ................ giorni dalla loro ricezione, vengono comunicate agli interessati le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici sono le seguenti:

  • Apertura/Trasferimento/Ampliamento;
  • Subingresso;
  • Sospensione temporanea dell’attività;
  • Cessazione dell’attività.

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Vigili del fuoco;
  • Agenzia delle Dogane

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere la vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici.

DESCRIZIONE

Per commercio esclusivamente a mezzo apparecchi automatici, si intende la vendita/somministrazione a mezzo distributori che erogano i prodotti scelti dall’acquirente, previo pagamento del prezzo indicato sull’apparecchio stesso, in locale ad essi adibito in modo esclusivo.

La vendita in locali adibiti in modo esclusivo ai distributori automatici è soggetta alla disciplina degli artt. 7[1], 8[2], 9[3] e 17 del D.lgs. n. 114/98 e 65 del D.lgs. 59/2010 rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita (art. 4, c.1, lett. h, D.lgs. n. 114/98).

L’ attività può esercitarsi nei settori merceologici: alimentare e non alimentare.

La vendita di prodotti del settore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).

I distributori devono recare la ragione sociale dell’impresa, inamovibile e intellegibile.

È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 18 (art. 7ter, L. n. 189/1012).

Disposizioni particolari:

In caso di installazione di distributori per la vendita di prodotti alimentari contestuale all’avvio dell’impresa, deve essere presentata al SUAP, la Comunicazione contenente l’elenco degli apparecchi installati. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.

La vendita/somministrazione a mezzo apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture o su area pubblica è disciplinata degli artt. 17 D.lgs. n. 114/98 e 67 D.lgs. 59/2010 (Vedere la specifica scheda informativa).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

41

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici

   

D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1

D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c.4

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. in esercizio di vicinato:

a)

a)

 

 

1. non alimentare;

  1. SCIA

 

 

 

2. alimentare

  1. SCIA unica

2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria

b) e c)

2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.

In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:

a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL;

b) e c) in media e grande struttura di vendita contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

 

  1. in media struttura di vendita:
  1.  

 

 

 

1. non alimentare

1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)

 

 

 

2. alimentare

2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

 

 

 

c) in grande struttura di vendita:

c)

 

 

 

1. non alimentare

1.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni)

 

 

 

2. alimentare

2.Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) più SCIA

 

 

42

Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:

 

 

D.lgs. n. 59/2010, art. 65, c.1

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. settore non alimentare;
  1. Comunicazione

 

 

 

  1. settore alimentare
  1. SCIA unica

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

43

Cessazione

di attività effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.

Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[4], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di preposto

Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari

q

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995

In caso di vendita di alcolici[6]

q

Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici

In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari

q

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di preposto

q

Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria

q

Altra documentazione prevista dalla normativa regionale (ad es. piano parcheggi, viabilità, etc.) o dalla programmazione comunale

Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore o dalla regolamentazione comunale

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari

q

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995

In caso di vendita di alcolici[7]

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di commercio di prodotti alimentari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di preposto

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata (in caso di medie o grandi strutture di vendita).

Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;

Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..

Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva  per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

Requisiti specifici: L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[8];
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
  5. di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di apertura in media struttura di vendita e di 180 giorni in caso di apertura in grande struttura di vendita, con operatività del silenzio-assenso, per cui l’istanza deve ritenersi accolta qualora, entro tali termini non venga comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 

[1] In caso di installazione degli apparecchi automatici in esercizio di vicinato;

[2] In caso di installazione degli apparecchi automatici in media struttura di vendita;

[3] In caso di installazione degli apparecchi automatici in grande struttura di vendita.

[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[6] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)

[7] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n, 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016)

[8] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;