Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Fare clic su questo pulsante per allegare questo modello a un adempimento del Quaderno di lavoro.
Fare clic su questo pulsante per scaricare questo modello.
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Modulistica

10 risultati di 163

Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di festività civili, religiose, etc.), sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;

DESTINATARI

Imprese o privati che intendono avviare l’attività di installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili e religiose.

DESCRIZIONE

Per impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, s’intende l’installazione delle c.d. “luminarie” in occasioni di festività civili o religiose o altri eventi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.[1]

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

97

Avvio dell’attività

Comunicazione

È necessario prima dell’avvio dell’attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti

Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110

Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Soggetto incaricato dell'installazione

Art. 110, regolamento per l’esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940

Denominazione della manifestazione, festività o evento

Art. 110, regolamento per l’esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Collocazione e tipologia di luminarie, date previste per l'installazione, l’accensione e lo smontaggio

Art. 110, regolamento per l’esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del tulps

Artt. 11 e 92, tulps

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative

Art. 110 del regolamento per l’esecuzione del tulps e normative di sicurezza settoriali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[3]

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37

Sempre

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:

  • l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
  • la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[4] e 92[5], TULPS (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Conformità delle luminarie alle prescrizioni delle vigenti normative.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] L’installazione delle luminarie può essere richiesta anche da privati, quali committenti che si avvalgono di imprese autorizzate;

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[4] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[5] Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Contenuti correlati

La nuova modulistica unificata è disponibile anche all'interno delle singole pratiche

PRATICA COD. 22216s.11.1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di panificazione sono le seguenti:

  • apertura, trasferimento, trasformazione;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di panificazione.

DESCRIZIONE

Per attività di panificazione si intende, ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ivi compresa la vendita, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

Sono inoltre consentite nell’ambito dell’attività di panificazione:

  • la produzione e vendita di prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
  • la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

Per ciascuna unità locale deve essere nominato un Responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, nonché l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto delle disposizioni attuative dell’art. 4 della Legge n. 248/2006 e s.m.i.:

  1. la denominazione di "panificio" è riservata alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
  2. la denominazione di "pane fresco" è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
  3. la denominazione di "pane conservato" deve contenere l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

In particolare, ai sensi del D.M. n. 131/2018:

  • per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
  • per pane fresco si intende il pane preparato secondo un processo di produzione continuo[1], privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante;
  • per pane conservato si intende il pane non preimballato ai sensi dell'art.44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 per cui viene utilizzato, durante la preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, da porre in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo e da esporre in scomparti appositamente riservati.
  • fino al 19 febbraio 2019 è consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 4 agosto 2006, n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, (…)”;
  • Regolamento n. 852/2004/CE (...) sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.M. n. 131/2018;
  • D.Lgs. n. 114/1998;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • D.Lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

92

Apertura

Trasferimento

Trasformazione

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.L. N. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c.2

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

 

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA[2] per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V Allegato IV, parte II

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

 

Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

 

Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell’attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione, caratteristiche e conformità dell’impianto[4]

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Responsabile dell’attività produttiva[5]

Art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso[6]

Art. 4, c.2, L. N. 248/2006

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[7]

Art. 67, c.1 lett. A), D.Lgs. N. 159/2011

Rispetto norme sull’igiene degli alimenti[8]

Art. 6, c.2, reg. Ce 852/2004 e art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto norme antincendio in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso[9]

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

Rispetto norme ambientali per emissioni in atmosfera e scarico acque reflue industriali[10]

Artt. 269 e 272, c.2, d.lgs. 152/06; art. 7 e allegato i, lett. H), d.p.r. n. 59/2013; art. 4, c.2, l. N. 248/2006

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11]

D.Lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del D.Lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67 e 85, D.Lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile dell’attività produttiva (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno

q

SCIA per notifica sanitaria

Sempre

q

AUA per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina superiore a 1500 Kg/giorno

q

AUA per scarico acque reflue industriali

Sempre in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di subentro in panifici con impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso.

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti personali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di panificazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti da titolare e Responsabile dell’attività produttiva; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, essi devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile dell’attività produttiva e dai soggetti indicati dall’art. 85, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti generali:

Rispetto Regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico-sanitaria, norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rispetto norme sull’igiene degli alimenti di cui al REG. CE 852/2004;

Rispetto norme ambientali per emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue (D.lgs. n. 152/06.

Rispetto norme prevenzione incendi, di cui al D.P.R. n. 151/2011.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale o dell’Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera e per scarico acque reflue industriali. L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

[2] Tale disciplina si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

Contenuti correlati
PRATICA COD. 22216S.10.2

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di estetista sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di estetista.

DESCRIZIONE

Per attività di estetista, si intendono tutte le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (L. n. 1/90).

L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.

Non possono esercitare l'attività i soggetti non iscritti all'Albo imprese artigiane ex art. 5, L. 08/08/85, n. 443, o nel Registro imprese ex art. 8, L. 29/12/93, n. 580.

Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dalle norme di programmazione regionale e dai regolamenti comunali. Non è, invece, consentita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente a quella di acconciatore: in tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Nell’ambito dell’attività di estetica è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri estetisti in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di cabina”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014 n. 16361, ha individuato alcuni degli aspetti che i Comuni potrebbero considerare nella disciplina di dettaglio di tali contratti, tra cui: distinzione delle attività in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di cabina.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”;
  • Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane o nel Registro Imprese della Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

92

Attività di estetista

SCIA

 

L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

 

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Art. 2, comma 1, l. N. 1/1990

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Possesso dei requisiti di qualificazione professionale

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Designazione e presenza responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali

Art. 3, comma 01, l. N. 1/1990

Conformità locali/arredi/attrezzature e loro modifiche

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Regolamento locale settoriale

Disposizioni locali

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011

Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante

q

Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità)

In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante

q

Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi

Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina)

q

Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio

Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina)

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Requisiti specifici

Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, secondo le modalità di cui all’art. 3, c.1, L. n. 1/1990.

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

Qualora fosse necessario acquisire l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)[3] occorre produrre la SCIA condizionata[4] e l’attività può essere avviata solo dopo il suo rilascio. L’AUA è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[3] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;

[4] SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare attività tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa.

ESCRIZIONE

Per attività tipografiche[1], litografiche[2], serigrafiche[3], fotografiche[4] e di stampa[5] si intendono i procedimenti di stampa e riproduzione meccanica o chimica di immagini.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
  • D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento … semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
  • D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese/Registro Imprese artigiane.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

95

Avvio dell’attività

SCIA

   

 

in caso di tipografie e litografie con impatto acustico:

 

 

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

  1. se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

SCIA unica

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

SCIA condizionata

b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA condizionata.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

 

 

in caso di tipografie litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 76

 

In caso di scarico di acque reflue industriali

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D. Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

 

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg[6]

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’Autorizzazione generale o AUA in caso di più autorizzazioni deve essere presentata al SUAP.

Resta ferma la facoltà di richiedere l’Autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’Autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2 e parte II, Allegato IV alla parte V

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

 

Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

 

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[7], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio e tipologia attività

Norme di prevenzione incendi e ambientali

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[8]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[9]

Art. 67, c.1 lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative[10]

Normative di sicurezza settoriali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11]

D.lgs. N. 81/2008

Rispetto norme di acustica [12]

L. N. 447/1995, art. 8

Rispetto norme in materia di scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera[13]

Art.124, art. 272, c.2 e parte ii, allegato iv alla parte v, art. 269 e d.p.r. n. 59/2013, art. 7 e allegato i, lett. B)

Rispetto norme antincendio, in caso di tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti[14]

D.p.r. n. 151/2011 – allegato i, punto 76

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[15]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Comunicazione di impatto acustico

Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

AUA per scarico acque reflue industriali

Sempre in caso di scarico acque reflue industriali

q

Autorizzazione generale o AUA (quest’ultima in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg

q

Autorizzazione ordinaria (o AUA in caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera

Sempre in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di subentro in tipografie e litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/11.

Requisiti oggettivi

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).

Osservanza disposizioni scarichi acque reflue ed emissioni in atmosfera (D.lgs. n. 152/06).

Rispetto norme di prevenzione incendi (punto 76, allegato I, al DPR n. 151/2011).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto di SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’ dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per scarico acque reflue industriali, dell’Autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg e dell’Autorizzazione Generale o AUA per emissioni in atmosfera (in caso di più autorizzazioni) in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 Kg.

L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi ex art. 14, L. n. 241/1990.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] sistema di stampa diretta, che si esegue mediante matrice a rilievo, composta manualmente con caratteri mobili, oppure mediante un procedimento di composizione meccanica;

[2] Metodo di stampa con matrice piana che utilizza un procedimento fisico-chimico, basato sulla repulsione fra acqua e sostanze grasse: la selezione dell’immagine avviene umidificando le zone bianche, che respingono i grassi, e inchiostrando con sostanze grasse le zone scure;

[3] Metodi stampa a colori, a mezzo di uno schermo di seta teso su un telaio; la, seta viene sgrassata e pulita prima di provvedere, con metodi diversi, a differenziarne le parti che devono risultare permeabili agli inchiostri, da quelle impermeabili.

[4] Tecnica e arte di riprodurre immagini non in movimento, in bianco e nero o a colori, su un materiale che cambia colore a contatto con la luce o su un supporto digitale;

[5] Tecnica di riproduzione che sfrutta la repulsione di liquidi, ovvero acqua e sostanze, quali inchiostri e olio: essa può essere indiretta, ossia quando l’inchiostro viene trasferito da una lastra sul caucciù e successivamente sulla carta (c.d. stampa offset) ovvero diretta, quando l’inchiostro viene trasferito direttamente dalla matrice (la lastra in alluminio) al supporto. La tecnica di stampa offset si differenzia della litografia, in cui il foglio è in contatto diretto con la lastra di alluminio, poiché il processo offset impiega dei cilindri a contatto tra loro;

[6] Tale disciplina si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province);

[7] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[13] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[14] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[15] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di tintolavanderia sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di tintolavanderia.

DESCRIZIONE

Per attività di tintolavanderia si intendono i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra (L. n. 84/2006).

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico, in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 2, L. n. 84/2006[1], che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Non è consentita l'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

I servizi di raccolta e recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ex art. 2, L. n. 84/2006, devono essere gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e recapiti ove si effettua la raccolta o riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, deve essere apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e, nel caso di attività in forma itinerante, tale indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.

Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni dipendenti da indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento ex art.1176, secondo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 79, c.1-bis, D.lgs. n. 59/10, le disposizioni della L. n. 84/06, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di gettoni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 84/2006 “Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”;
  • D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE...
  • D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri…”;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane, ex art.5, L. n. 443/1985 o nel Registro imprese della Camera di Commercio ex art. 8, L. n. 580/1993.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

94

Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica

SCIA

SCIA per apertura,

L. n. 84/2006

D.lgs. n. 59/2010, art. 79

 

in caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

 

Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D. Lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013

 

Autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera, in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso[2]

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’Autorizzazione generale o AUA in caso di più autorizzazioni deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

Resta ferma la facoltà di richiedere l’Autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’Autorizzazione di carattere generale.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D. Lgs. n. 152/2006, art. 275, c.20, Parte VII, Allegato III alla parte V

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio

Regolamenti locali

Tipologia dell’esercizio

Art. 2, c.1, l. N. 84/06 e art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/10  

Esercizio del servizio di raccolta e recapito capi[4]

Art. 4, commi 3 e 4, legge n. 84/2006

Responsabile tecnico

Art. 2, c. 2 e art. 4, c. 1, l. N. 84/2006

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[5]

Art. 67, c.1 lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, Regolamenti edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso e norme di sicurezza e igienico-sanitarie[6]

Regolamenti locali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]

D.lgs. N. 81/2008

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle normative vigenti[8]

Art. 3, c.2, lett. C) e d), l. N. 84/2006

Rispetto norme scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera[9]

Artt. 124 e 275, c.20, d.lgs. N. 152/2006

Rispetto norme antincendio in caso impianti per produzione di calore (es. Essiccatoi a gas combusti, etc.) Alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116kw[10]

D.p.r. n. 151/2011 - allegato i, punto 74

Conoscenza che presso le sedi/recapiti ove si effettua raccolta/riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, deve essere apposto cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e, nel caso di attività in forma itinerante, l’indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali[11]

Art. 4, c.4, l. N. 84/2006

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW

Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

AUA per scarico acque reflue industriali

Sempre in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno

q

Autorizzazione generale o AUA (quest’ultima in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di subentro in tintolavanderie con impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW.

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di tintolavanderia, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti da titolare e Responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, Responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/11.

Requisiti professionali in capo al Responsabile tecnico

Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
  2. attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da inserimento di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
  3. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
  4. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
  2. due anni quale titolare, socio partecipante al lavoro o collaboratore familiare degli stessi;
  3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido gli attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Requisiti oggettivi

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, Regolamenti edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso e norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Rispetto requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, impianti e mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante, adottati dagli enti locali sulla base degli indirizzi regionali di cui all’art. 3, commi 1 e 2, L. n. 84/2006.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

Conformità attrezzature alle prescrizioni delle normative vigenti (art. 3, c.2, lett. c) e d), L. n. 84/2006).

Osservanza disposizioni scarichi acque reflue ed emissioni in atmosfera[13] (D.lgs. n. 152/06).

Rispetto norme di prevenzione incendi (punto 74, allegato I, al DPR n. 151/2011).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto di SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale o dell’Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera e per scarico acque reflue industriali. L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/1990.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

[2] Tale disciplina (AUA) si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[13] L'attività di tintolavanderia a secco, è classificata insalubre di 2^ classe al punto C/9 del D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), ed è soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o AUA, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.

Contenuti correlati
PRATICA COD. 22216S.10.1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di acconciatore sono le seguenti:

  • apertura;
  • trasferimento di sede;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di acconciatore.

DESCRIZIONE

Per attività di acconciatore si intendono tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni mediche, curative o sanitarie, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare (L. 17/08/2005, n. 174).

I trattamenti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti regionali. L’attività può essere, altresì, esercitata anche nei luoghi di cura, riabilitazione, detenzione e nelle caserme o in altri luoghi previa stipula di apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è, invece, consentita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prescritta.

Nell’ambito dell’attività di acconciatore è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri acconciatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di poltrona”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014, n. 16361, ha individuato gli aspetti di cui gli enti locali possono tenere conto nella disciplina di dettaglio dei relativi contratti, tra cui: distinzione delle attività, in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente e dall’affittuario di poltrona etc..

L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella stessa sede o mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi propri, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 174/2005;
  • Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

91

Apertura

Trasferimento di sede

Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)

SCIA

 

L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2

 

Apertura

Trasferimento di sede

Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)

con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività.

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

L’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP del Comune all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

 

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Art. 2. C.2, l. N. 174/2005

Possesso dei requisiti di qualificazione professionale

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Designazione e presenza responsabile tecnico

Art. 3, commi 5 e 5 bis, l. N. 174/2005

Conformità arredi e attrezzature

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Regolamento locale settoriale

Disposizioni locali

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011

Conformità delle attrezzature alle normative vigenti

Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40

Rispetto norme ambientali (autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura)

Art. 124, d.lgs. 03/04/2006, n. 152

Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante

q

Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità)

In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante

q

Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi

Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona)

q

Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio

Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona)

Altre Segnalazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Scia per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque

In caso di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore ad 1 mc al momento di massima attività

q

Documentazione per rilascio autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Requisiti specifici

Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito della frequenza di corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti di cui all'articolo 3, Legge n. 174/2005.

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata[3] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[4] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.ù

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[3] SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque;

[4] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

DESCRIZIONE

Il Bingo consiste nell’estrazione di 90 numeri, con giocatori che hanno una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri su nove colonne verticali, ciascuna comprendente numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono esservi uno, due o tre numeri, senza colonne prive di numero. Le combinazioni vincenti sono: a) la cinquina che si realizza quando, nella partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri di una fila orizzontale della cartella; b) il bingo, che si realizza quando nella partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella. Le concessioni per la gestione del gioco sono assegnate dal Ministero delle Finanze a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (art. 4, D.M. 31/01/2000, n.29).

Per scommesse ippiche s’intendono le puntate su corse di cavalli, che possono essere effettuate al totalizzatore nazionale (il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti) o a quota fissa (per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra scommettitore e gestore delle scommesse). Le concessioni sono assegnate dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (D.P.R. 08-04-1998 n. 169).

Per scommesse sportive s’intendono le puntate su eventi sportivi, diversi dalle corse di cavalli, di particolare rilievo definiti ed aggiornati con decreto di AAMS. La raccolta delle scommesse è effettuata da concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva (D.M. 1° marzo 2006, n.111).

L’esercizio dell’attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) rilasciata dal Questore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/Segnalazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

85

Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88

D.P.R. n. 151/2011

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione locali

Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931)

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[3]

Artt. 11, 92 e 131, tulps

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e locali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari etc.)[4]

Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali

Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[5]

Specifiche disposizioni locali

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6]

Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).

Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.

Rispetto disposizioni di prevenzione incendi, in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.

I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (D.P.C.M. n. 214 del 2012).

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[8] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131 - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio dell’attività di autoriparazione, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare l’attività di officine di autoriparazione.

DESCRIZIONE

Per attività di autoriparazione s'intende la manutenzione e riparazione dei veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose nonché tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di loro componenti e l'installazione di impianti e componenti fissi. Sono soggette alla stessa disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli e le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori che svolgano, con carattere strumentare o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.[1]

L’attività di autoriparazione si distingue in: a) meccatronica (al posto delle precedenti meccanica-motoristica ed elettrauto)[2]; b) carrozzeria; c) gommista (L. n. 122/1992, come modificata dall’art. 1, L. n. 224/2012,).

La dotazione di attrezzature per l'esercizio dell'attività è stabilita ed aggiornata con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.

Ciascuna impresa deve documentare per ogni unità locale sede di officina, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui

all'art. 7 della L. n. 122/92. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina.[3]

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le installazioni e collegamenti fissi con l’impianto elettrico dei veicoli (es. installazione apparecchiature ricetrasmittenti) rientrano, anche se marginali, negli interventi soggetti alla L. n. 122/1992 (Parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 52372 del 31 marzo 2014).

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono richiedere la previa autorizzazione Ministeriale e l’iscrizione nell’Elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. n. 224/2012 … disciplina dell'attività' di autoriparazione”;
  • D.P.R. n. 558/1999 “…semplificazione della disciplina (…) registro delle imprese ...”,
  • D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato...”;
  • L. n. 122/1992 “... disciplina dell’attività di autoriparazione”;
  • Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
  • D.P.R. n. 227/11 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
  • D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.P.R. n. 59/2013 “… disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”;
  • Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (nel registro/albo corrispondente).

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

89

Esercizio di attività Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

Con impatto acustico:

 

 

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.lgs. n. 112/1988, art. 22

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

a) SCIA unica

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La SCIA unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato alla SCIA unica.

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) SCIA condizionata

b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

 

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi.

La Scia prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punti 53 e 54

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg[4]

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V, Allegato IV Parte II

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

90

Subingresso

Comunicazione

In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per eliminare o ridurre le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.lgs. n. 112/1998, art. 22

D.P.R. n. 387/1994

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con la sua effettiva presentazione[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile,

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio e tipologia attività

Art. 1, c.2, l. N. 122/1992

Possesso requisiti morali e professionali del titolare/Responsabile Tecnico[6]

Art. 10, c.4, D.P.R. n. 558/1999 e art. 7, L. N. 122/1992

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[7]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8]

D.lgs. N. 81/2008

Rispetto norme prevenzione incendi[9]

D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico[10]

L. N. 447/1995

Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera[11]

D.lgs. N. 152/06 e d.p.r. n. 59/2013

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[12]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[13]

Art. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[14]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile Tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Comunicazione di impatto acustico

Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di officine e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Nel caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq e di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).

Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero, ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13 in caso di più autorizzazioni).

Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di in caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54.

Requisiti personali generali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di autoriparazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale Direttore Tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile tecnico e dai soggetti indicati dall’art. 85, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti personali specifici in capo al Responsabile Tecnico[15]:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità europea o di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, c.2, L. n. 122/1992, per i quali é prevista una pena detentiva.

Requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico[16]:

Il Responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 7, L. n. 122/1992, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

  • aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;
  • aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico - pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico - professionale attinente all'attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque;
  • aver conseguito in materia tecnica attinente all'attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Ai sensi dell'art. 6, L. n. 25/1996, sono abilitati i titolari/soci di imprese, ancorché cessate, che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività in periodi pregressi all'entrata in vigore della Legge n. 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte.

Nel caso di requisito tecnico-professionale maturato all'estero occorre il preventivo riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica[17] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata[18] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale (ex art. 272, c.2, D.lgs. n. 152/2006 e art. 7, DPR n. 59/2013) o dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA, ex art 29 bis e ss. del D.lgs. n. 152/2006 in caso di pluralità di autorizzazioni). L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Non rientrano nell'attività' di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina, la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione, la riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.

[2] L’art. 3 della L. n. 224/2012, prevede il seguente regime transitorio: a) le imprese che, alla data della sua entrata in vigore (5 gennaio 2013), risultano già iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica; b) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate all’attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire per i cinque anni successivi alla medesima data le rispettive attività (fino al 05/01/2018); entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per i responsabili tecnici; c) le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della legge di modifica (5 gennaio 2013) possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Entro il 5/1/2018, i Responsabili Tecnici di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l'attività di "meccatronica".

[3] Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

[4] La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle regioni (o dalle Province);

[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[12] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[13] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[14] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[15] Ove in possesso dei requisiti professionali, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;

[16] Ove in possesso dei suddetti requisiti, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;

[17] SCIA per avvio dell’attività più Comunicazione di impatto acustico più Scia prevenzione incendi;

[18] SCIA per avvio dell’attività più Nulla osta di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione più Autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero;