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Modulistica

10 risultati di 163

Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

N.B. Gli Avvisi contenuti in questa pratica devono essere integrati con gli eventuali protocolli adottati dalle singole Regioni.

Per la pubblicazione dello schema di bando e della determina siamo in attesa di ulteriori indicazioni ufficiali

PRATICA COD. 22216S.8.1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di distributori di carburante sono le seguenti:

  • installazione ed esercizio di nuovo impianto;
  • esercizio provvisorio;
  • aggiunta carburanti in esercizi esistenti;
  • trasferimento di titolarità;
  • subentro nuovo gestore senza trasferimento titolarità;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare ed esercitare l’attività di distribuzione di carburante.

DESCRIZIONE

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte , subordinata esclusivamente alla verifica dellaconformità alle disposizioni del piano regolatore [1] , alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti lasicurezza sanitaria,ambientale e stradale, alle disposizioni per latutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme diindirizzo programmatico delle regioni ed alle norme di prevenzione incendi. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia i titoli edilizi necessari. 

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con aggiunta di altri carburanti devono essere collaudati su richiesta del titolare da apposita commissione nominata dal comune.

Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

Nelle more del collaudo, le regioni possono prevedere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per gli impianti che la richiedono.

Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti, dovranno rendere la dichiarazione prevista all'art. 1, c.102 della stessa L. n. 124/2017 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, perizia giurata di tecnico abilitato), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente l’attestazione che l'impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali o che, pur ricadendo in una fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 124/2017 .

Per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e, in particolare per consentire loro un unico invio, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018, ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti, vengano eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.

La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominatigestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita [2] dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.

I gestori degli impianti di distribuzione carburanti che siano anchetitolari dell’autorizzazione petroliferapossono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea art. 17, L. n. 27/2012).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nell'area degli impianti di distribuzione carburanti è consentita, previa comunicazione al comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5, c.1, lett. b), L. n. 287/91;

b) l’apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi, presso gli impianti con una superficie minima di 500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa a condizione che l’ente proprietario/gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Tali attività, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti che può, tuttavia, consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Nelle aree di servizio autostradali tali attività possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio (art. 28, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. n. 111/2011).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.Lgs. n. 32/1998;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • D.Lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • D.Lgs. n. 59/2010;

· Legge n. 241/1990;

· D.lgs. n. 126/2016;

· D.lgs. n. 222/2016;

· D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;

· Legge n. 124/2017.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario :

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  •  l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documentisolo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

87

Installazione ed esercizio di nuovo impianto;

Esercizio provvisorio;

Aggiunta carburanti in impianti esistenti.

Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA

Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D.lgs. n. 32/1998 art. 1, c.1, 2 e 3

D.P.R. n. 151/2011

 

scarico acque in caso di lavaggio auto

Autorizzazione

Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:

In caso di presenza di lavaggio auto, l’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione .

D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

D.P.R. n. 151/2011

88

Trasferimento di titolarità

Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità

Comunicazione

Comunicazione per trasferimento di titolarità , subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D.lgs. n. 32/1998, art. 1, c.4, 6 e 6-bis

D.P.R. n. 151/2011

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta , anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato [3] , con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

In caso di impianti di distribuzione di carburanti con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione e caratteristiche dell’impianto

Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, ambientali, stradali, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici, delle norme programmatiche regionali e di quelle di prevenzione incendi [4]

Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998

Possesso requisiti di onorabilità ex art. 71, d.lgs. N. 59/2010 [5]

Art. 71, d.lgs. N. 59/2010

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) [6]

Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. N. 159/2011

Rispetto norme ambientali in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque [7]

Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro [8]

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [9]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre

q

Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (n AUA) per scarico delle acque

In caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la Comunicazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la Comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Voltura prevenzione incendi

Sempre in caso di trasferimento di titolarità e subentro di nuovo gestore senza trasferimento della titolarità

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

In caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza ”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

Requisiti specifici

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rispetto norme di sicurezza stradale, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici e norme programmatiche regionali.

Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/2013).

Rispetto norme prevenzione incendi , di cui al D.P.R. n. 151/2011.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 1, c3 del D.lgs. n. 32/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza , entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

L’AUA [10] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art. 1, c.3 del D.lgs. n. 32/1998.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all' art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità. Le comunicazioni di trasferimento di titolarità, sono trasmesse dal Suap alla Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

[2] Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Prevista in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque;

PRATICA COD. 22216S.90

TIPI DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento[1];
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Subingresso[2];
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.

DESCRIZIONE

Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;

in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile;

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 Codice Civile;

Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia)

Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia);

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita

Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998

Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso

Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998;

Dichiarazione relativa all’attività esercitata

D.P.R. 581/95

Subentro

Art. 26, D.lgs. N. 114/1998

Cessazione dell’attività

Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
  • SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
  • Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.

Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

SCIA

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

SCIA unica

Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

2.

Subingresso

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

3.

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 co. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o   somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 

[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

[4] Ai sensi dell’art. 29 della L. n. 241/1990 le Amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 18 bis della stessa L. n. 241/1990, entro il termine del 01 gennaio 2017.

PRATICA COD. 22216S.7.1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di autorimessa sono le seguenti:

  • apertura
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di autorimessa.

DESCRIZIONE

Per attività di autorimessa[1] s’intende il ricovero e la custodia di autoveicoli, roulotte, caravan, motocicli e biciclette.

Gli esercenti le rimesse di veicoli devono annotare, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, anche con modalità informatiche, le date di ingresso e uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo, ad eccezione dei veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e dei veicoli ricoverati con contratto di custodia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. n. 480/2001;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • D.lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

86

Autorimessa senza lavaggio auto

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 480/2001

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75

 

Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

In caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Art. 1, d.p.r. n. 480/2001

Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie

Disposizioni locali

Possesso requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[3]

Art. 11, tulps

Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011

Rispetto norme ambientali in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque

Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152

Rispetto norme di prevenzione incendi

In caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA Unica (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2

Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto l’allegato

q

SCIA prevenzione incendi

Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2

q

Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque

in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].

Requisiti specifici

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13).

Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto n. 75.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica[6] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata[7] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[8] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000

 


[1] Rientrano nella definizione di autorimesse anche i parcheggi a cielo aperto di veicoli, connessi ad altre attività (quali ad es. attività di intrattenimento, attività ricettive, etc.), in presenza di servizio di custodia a pagamento, anche temporaneo;

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[5] Art. 11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[6] SCIA per avvio dell’attività più Scia prevenzione incendi;

[7] SCIA per avvio dell’attività più SCIA prevenzione incendi più AUA per scarico acque;

[8] Prevista in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque;

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