Quesiti
Quesito del 18/04/2024
Protezione civile - Attività per la raccolta di fondi per cassa
L'ente ha istituito un gruppo comunale di Protezione civile. Tale gruppo è stato inserito e riconosciuto nell'elenco degli ETS. Ora, il gruppo composto esclusivamente da volontari, chiede come procedere legittimamente a svolgere campagne di sensibilizzazione (banchetti con vendita di mele, ecc.) mirate alla raccolta fondi che verranno contabilizzati nel bilancio dell'ente per le successive spese afferenti la protezione civile. E' necessario un agente contabile per la gestione dei contanti o vi sono altre possibili soluzioni?
Quesito del 22/12/2023
Co-progettazioni con Enti del terzo settore
Si chiede se nelle procedure di co-progettazione ai sensi del codice del terzo settore, legge117/2017, per almeno 5 anni, si possono prevedere ripetizioni e/o proroghe, in caso positivo di quanti anni?
Quesito del 26/07/2023
Estensione contratto entro il quinto d'obbligo
Vista la possibilità dell'amministrazione di avvalersi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2026, di estendere l'affidamento servizio autonomia nelle scuole per bambini con disabilità; considerato che tale opzione era contemplata negli atti di gara (gara espletata con la disciplina dei contratti previgente) e quindi anche nell'acquisizione del cig originario, si chiede: è necessario riacquistare nuovo cig? Il contratto va nuovamente registrato?
Quesito del 20/07/2023
Assistenza nelle scuole
Il Comune rientra nell'Ambito 9, Azienda Territoriale per i servizi alla Persona e pertanto per alcuni servizi si avvale della stessa.
Per l'assistenza nelle scuole secondarie di secondo grado , l'Amministrazione ha convenuto di appoggiarsi all'ambito, che sino all'anno scorso espletava tramite convenzione L241/90 a seguito dell'utilizzo dell'istituto della co-progettazione come da Codice del terzo settore L.117/2017, mentre da settembre, per i prossimi 2 anni ha optato per l'istituto dell'accreditamento.
Sono attese parecchie cooperative, pertanto l'Ambito suggerisce di contattare tutte le famiglie dei bambini disabili e far loro scegliere la Cooperativa alla quale appoggiarsi (e non l'assistente in quanto non può essere scelto).
Infatti, più cooperative significherebbe complicare la gestione dell'assistenza (più interlocutori, pagamenti diversi ecc...) e la gestione del servizio diventerebbe quindi insostenibile, considerato che ovviamente ogni cooperativa ho un modo di operare diverso nel gestire personale, sostituzioni, programmazione, interlocuzioni con noi responsabili dei servizi.
In questo caso inoltre si sottolinea che tale servizio è a completo carico del Comune e che pertanto le famiglie non partecipano alla spesa.
A fronte di ciò, l'amministrazione non ha la facoltà di poter scegliere un' unica Cooperativa tra le accreditate?
Quesito del 19/07/2023
Servizi scolastici per cooperative
L'ambito territoriale effettua procedura di accreditamento con gli ETS per la gestione dei servizi per i bambini disabili nelle scuole. I comuni affiliati, dovranno far scegliere alle famiglie per quale cooperativa optare, premettendo che i costi sarebbero identici e soprattutto essendo servizi a totale carico del comune, la famiglia non parteciperebbe. L'amministrazione ha pertanto la facoltà di scegliere direttamente un unico interlocutore e cioè un'unica cooperativa alla quale appoggiarsi per garantire l'assistenza scolastica?
Quesito del 08/11/2022
Risorse aggiuntive per servizi sociali comma 792 art. 1 L. 178/2020
In riferimento alla rendicontazione degli obiettivi di servizio per i servizi sociali si richiede se l'attivazione di un servizio di dopo scuola organizzato da una società cooperativa può essere considerato come un significativo miglioramento dei servizi comunali e quindi potrà essere inserito nella rendicontazione.
Quesito del 01/12/2021
Assunzione assistente sociale fondo povertà
Il ns. Comune, avendo assegnato un finanziamento specifico dal Fondo povertà per l'assunzione a tempo determinato di Una Assistente Sociale, chiede se questa spesa può essere considerata neutra ai fini del rispetto dell'all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019.
Quesito del 14/04/2021
Utilizzo auto comunale da parte di aggiudicatario appalto servizi assistenza domiciliare
Alla Cooperativa Sociale Alfa è stato aggiudicato l'appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare.
Per lo svolgimento di una parte del servizio (id est il trasporto) il capitolato d'appalto prevedeva che un mezzo venisse messo a disposizione dalla stazione appaltante comunale.
Il mezzo, di proprietà comunale, verrebbe quindi condotto da personale della Coop. Sociale aggiudicataria.
Si chiede quale sia lo strumento giuridico più adatto a disciplinare tale fattispecie, atteso che la formalizzazione di un comodato gratuito potrebbe essere in contrasto con il D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, che all'art. 71 secondo comma stabilisce che: [...] 2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.[...]"
La Cooperativa Sociale Alfa, di diritto, è considerata un'impresa sociale.
Quesito del 06/12/2019
Contributi comunali a favore della scuola dell'infanzia
Si premette che questo Comune ha una convenzione in essere con la parrocchia che prevede quanto testualmente riportato di seguito:
"ART. 12 – CONTRIBUTO DEL COMUNE
I contributi che il Comune erogherà sono intesi come forma di riconoscimento ed utilità sociale sulle spese di gestione normale, relative al funzionamento della scuola dell’infanzia e possono essere cumulabili con altri finanziamenti, sia pubblici che privati.
Nel caso di un eventuale avanzo attivo di gestione, dovuto al ritardato introito di provvidenze regionali/statali/comunali inerenti la gestione di anni precedenti, e/o da erogazioni liberali, provvidenze da parte di enti, aziende e privati, il Consiglio di gestione della Scuola sarà tenuto a fornire apposita relazione a giustificazione, in occasione della redazione del rendiconto consuntivo e nella quale siano chiaramente indicati e riscontrabili tutti i fattori di provenienza della predetta tipologia di avanzo, i soggetti erogatori ed i tempi di erogazione; ovvero che risulti chiaramente che l’avanzo sia determinato, in quella misura, solo dai fattori tecnici sopra elencati.
In presenza di avanzo di gestione dovuto a fattori tecnici indicati al comma precedente il contributo non può essere ridotto.
La Scuola dovrà altresì, entro il 31 luglio di ogni anno, presentare copia del rendiconto economico consuntivo dell’anno solare precedente ed il preventivo per l’anno in corso. La presentazione di tale rendiconto economico consuntivo è obbligatoria.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune provvede alla quantificazione dell’ammontare complessivo del contributo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base del numero di bambini iscritti e frequentanti per l’anno scolastico di riferimento.
A tal fine la scuola dovrà preventivamente comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno il numero di bambini iscritti per l’anno scolastico di riferimento (o in corso) e residenti nel Comune di xxx.
In caso di variazioni intervenute nel numero di iscritti, evento che si presenta generalmente all’inizio di ogni anno scolastico, il Comune, in sede di liquidazione, procederà alla rideterminazione del contributo sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell’anno in relazione al numero di bambini iscritti; tale variazione viene determinata calcolando in dodicesimi il contributo spettante, sulla base delle modifiche numeriche intervenute e facendo la differenza in più od in meno con la somma spettante per quel periodo in assenza di modificazioni.
I contributi concedibili sono:
a) Contributo annuo fino ad un massimo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni bambino iscritto alla Scuola dell’Infanzia regolarmente residente a xxx.
Il contributo sarà liquidato, compatibilmente con la disponibilità di cassa del Comune, come segue:
• Con un acconto pari al 40% entro il 31 marzo;
• Con un acconto pari al 30% entro il 31 luglio;
• Il saldo pari al 30% entro il 30 novembre, sempre dello stesso anno"
Un tanto premesso nel mese di settembre 2018 il numero dei bambini iscritti e residenti - comunicati dalla scuola al comune - è stato pari a 61 (sessantuno) bambini.
Di conseguenza la Giunta Comunale nel 2019 ha concesso:
un primo acconto di euro 18.300 entro il 31 marzo pari al 40 per cento di 45.750 euro (45.750 = 61 bambini per 750 euro); un secondo acconto di euro 13.725 entro il 31 marzo pari al 30 per cento di 45.750 euro. Ora a saldo rimane, in base alla convenzione in essere, da erogare il saldo pari al 30 per cento.
Si chiede se il predetto saldo debba essere determinato sulla base dei bambini iscritti nell'anno 2018/2019 (N. 61) o sulla base del numero di bambini iscritti e residenti nell'anno 2019/2020, comunicati nel mese di settembre 2019 pari a 46?