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Commercio

SCIA per noleggio di veicoli e natanti senza conducente

Modulistica

1 risultati di 1

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente sono le seguenti:

  • apertura
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Operatori che intendono esercitare l’attività di noleggio senza conducente.

DESCRIZIONE

Per noleggio senza conducente, si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione temporanea al cliente, per le proprie esigenze un veicolo (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, motocicli, veicoli a trazione animale, natanti, ecc.), dietro corrispettivo.

Per veicoli s’intendono quelli definiti dall’art. 46[1]e classificati dall’art. 47[2]del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992)[3].

L'esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19, L. n. 241/90, al Suap del comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa (sede commerciale o amministrativa, rimessa dei veicoli, ecc.), per il cui esercizio si presenta la Segnalazione.

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre la disponibilità di una rimessa idonea e,in caso di impiego di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2e/o locali adibiti al ricovero di natanti di superficie superiore a 500 m2, occorre essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendio aver presentato Scia antincendio[4].

I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività.

Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della Segnalazione Certificata di Inizia Attività al Prefetto che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art. 11, c.2 del Tulps (R.D. 773/1931), per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 19/12/2001 n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente“;

- D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada;

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- D.P.R. n. 151/2011;

- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmenteè necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Avvio attività di noleggio senza conducente

SCIA

D.P.R. n. 481/2001

D.P.R. n. 151/2011 –

Allegato I, punto 75

Subingresso

Comunicazione

   

Cessazione

Comunicazione

   

Alla presentazione della Segnalazione/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazioni/comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi del noleggiatore e dell’impresa

Art.1, d.p.r. 19/12/2001 n. 481

Possesso requisiti morali

Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps

Elementi identificativi del veicolo/natante

Art. 84, d.lgs. 285/1992

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare alla Segnalazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la Segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la Segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio di Noleggio senza conducente

Sempre in caso di Segnalazione

q

Planimetria della rimessa in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso

Sempre in caso di Segnalazione

q

Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco o SCIA sostitutiva, in caso di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 e/o locali adibiti al ricovero di natanti di superficie superiore a 500 m2;

Sempre in caso di Segnalazione con impiego di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 e/o locali adibiti al ricovero di natanti di superficie superiore a 500 m2

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Sciapuò essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della per improcedibilità.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nellastessa.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1]1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. ((Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore)).

[2]Art. 47. Classificazione dei veicoli 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

[3]Tra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere, tuttavia, adibiti a noleggio senza conducente solo quelli previsti dall’art. 84 del Codice della Strada.

[4]D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto n. 75.

[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;