Modulistica
Un supporto ai principali ambiti operativi dell’ufficio che permette ai funzionari di avere a disposizione gli aggiornamenti normativi, la correlazione con gli adempimenti, lo scadenzario per la programmazione delle attività nonché gli approfondimenti tematici dei consulenti Gaspari.
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- Da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti, tramite l'applicativo Con.Te - funzione documenti
- Da pubblicare - entro 10 gg dall'approvazione - nella sezione amministrazione trasparente: Altri contenuti -> Dati ulteriori
Art.16, Comma 26, D.L. 138/2011:
"Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale."
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N.B.
Con interpello n. 313 del 4/09/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-bis, il Comune deve verificare la natura commerciale dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette.
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Liquidazione della spesa relativa a lavori
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Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni/servizi
L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.
Lo slittamento del termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento è fissato al 26 marzo, per ogni anno, fino al 2025.
Petanto, il termine della notifica sarà il 26 marzo di ogni anno, fino al 2025 per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione fino all'anno d'imposta 2018 e per omesso/parziale versamento fino all'anno d'imposta 2019.
L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.
Pertanto il termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione anno d'imposta 2014 e per omesso/parziale versamento anno d'imposta 2015 scadrà il 26 marzo 2021 anziché il 31 dicembre 2020.
L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.
Pertanto il termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione anno d'imposta 2014 e per omesso/parziale versamento anno d'imposta 2015 scadrà il 26 marzo 2021 anziché il 31 dicembre 2020.