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NOTA OPERATIVA n. 132 del 09/07/2019

Ragioneria

Armonizzazione contabile: la contabilità economico patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Chiarimenti in merito alla contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dopo la conversione in legge del Decreto Crescita (34/2019)

FONTE NORMATIVA

Testo unico degli enti locali art. 232: […] “Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale fino all'esercizio 2017” […]

LO STATO DEI FATTI A NORMATIVA VIGENTE

Dal testo normativo in precedenza proposto ogni ente locale avrebbe dovuto nel corso dell’esercizio 2017 adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale con naturale epilogo l’approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico contestualmente al rendiconto della gestione 2017. Atteso che per poter assolvere a tale dettato normativo gli enti locali avrebbero dovuto dotarsi di una puntuale rilevazione inventariale e che ciò non è avvenuto; il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Funzione Pubblica, con proprio comunicato dello scorso 25 aprile 2018, ha interpretato la possibilità di rinviare al 2018 l’adozione del sistema contabile economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

LE NOVITÀ DELL’ULTIMA ORA

Nel corso dell’anno 2019, le associazioni di categoria si sono adoperate presso i competenti ministeri al fine di posticipare ancora di un anno tale adozione ottenendo la riscrittura parziale del secondo comma dell’articolo 232 TUEL come di seguito proposto: […] “Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all’articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “fino all’esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”[…] – Fonte: Senato della Repubblica Legislatura 18ª – Disegno di legge n. 1354 – Articolo 15-quater

ATTIVITÀ DA FARE

L’ente locale, in sede di rendiconto 2018, avrebbe dovuto rinviare al 2019 la tenuta della contabilità economico patrimoniale, decisione difficile da formalizzare in mancanza di una esplicita deroga normativa. Ove l’Ente abbia approvato il rendiconto senza l’adozione di uno stato patrimoniale e di un conto economico e non abbia deliberato alcunché in merito; entro il trenta di settembre 2019, termine entro il quale i comuni con popolazione inferiore i 5.000 abitanti dovranno palesare la propria volontà di non adottare il bilancio consolidato (art. 233 – bis – TUEL), il medesimo andrà ad esercitare l’opzione del rinvio al 2019 della tenuta della contabilità economico patrimoniale così come concessa dall’articolo 232 comma 2 TUEL presumibilmente novellato dall’articolo 15 – quater del DL 34/2019 (Decreto Crescita).