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Il quesito del mese
GUIDA OPERATIVA:
L'Ufficiale di Stato Civile
Separazione e divorzio consensuali in comune, da parte di un italiano e una straniera coniugati all’estero
Quesito del 20/02/2020
Compilazione formule di Stato Civile - dati da inserire
Le formule, così come sono scritte, richiedono dati relativamente basilari. Facendo un esempio, la 175 prevede il nominativo del tribunale che ha emesso la sentenza, il numero e la data della sentenza. Molte volte arrivano comunicazioni di annotazione infarcite di più dati, numero di ruolo generale. data di passato in giudicato, data di deposito in cancelleria, ecc. Questi dati vanno riportati o si posso omettere?
Quesito del 03/03/2020
Separazione tra un coniuge straniero e uno italiano
Posto che siamo Comune di residenza attuale di uno degli sposi (matrimonio celebrato all'estero e trascritto in un comune italiano), si chiede conferma della possibilità di procedere alla separazione di detti coniugi davanti all'Ufficiale di Stato civile. Appurato questo, si chiede altresì conferma della validità di detto procedimento solo in Italia. E' esatto che sarà il coniuge straniero a doversi attivare per far valere tale separazione nel paese estero? (Marocco) e comunque, anche se non previsto dalla legislazione di tale paese, per lo scioglimento dovranno comunque ripresentarsi entrambi i coniugi passati almeno sei mesi dalla conferma dell'accordo? Siamo comunque tenuti ad inviare comunicazione della separazione al Consolato?
Quesito del 20/02/2020
Modifica delle condizioni di separazione
Mi è stato chiesto per la prima volta di ricevere un accordo per la modifica delle condizioni di separazione.Ho letto tutto quello che ho trovato sull'argomento, ma il fatto che non sia un'ipotesi tanto diffusa non mi ha permesso di confrontarmi, per conferma, con i colleghi, perché a loro la casistica non è mai capitata. Chiedo quindi una conferma, perché non vorrei essermi persa dei pezzi, circolari o altro. Il primo dubbio che ho è questo: è possibile ricevere l'accordo anche se la separazione era stata fatta in Tribunale e quindi le condizioni precedenti erano state definite in altra sede? Io penso di sì, ma appunto, non vorrei aver saltato qualche particolare circolare. In questo caso, meglio chiedere la copia del provvedimento che definisce le condizioni precedenti, giusto per verificare che quelle che intendono intraprendere con il nuovo accordo siano veramente diverse? O è un documento superfluo da acquisire?Immagino proprio che non vada fatta alcuna annotazione, e a quanto ho capito, non serve l'atto di conferma.
Altri dettagli che ho trascurato e su cui è importante prestare attenzione? Mi scuso per la domanda forse inutile, però effettivamente è una procedura di cui si parla poco.
MEMOWEB n. 29 del 14/02/2020
Richiesta di iscrivere un accordo di divorzio prima del divorzio
Chiarimenti sull'iscrizione nei registri di matrimonio della dichiarazione con cui i coniugi stabiliscono le condizioni del loro futuro divorzio
NOTA OPERATIVA n. 10 del 20/01/2020
Le quattro vie per divorziare e gli "accordi di divorzio"
Approfondimento sul tema del divorzio in considerazione del fatto che, negli ultimi 25 anni, si sono succedute in Italia due riforme "epocali" in materia
Quesito del 11/12/2019
Annotazione sentenza di separazione
A fine settembre arriva da un Tribunale un ricorso separazione giudiziale per un matrimonio trascritto nei nostri registri. Noi, per l’annotazione utilizziamo la Formula 174. Dopo pochi giorni arriva la Sentenza che pronuncia la separazione personale (sentenza irrevocabile per decorrenza dei termini) che noi annotiamo con la Formula 175-bis. Come di consueto, trasmettiamo le due annotazioni alla Procura ed ai Comuni di competenza. Dove abbiamo sbagliato? Ci telefona uno dei Comuni che dice che si rifiuta di effettuare l’annotazione del ricorso in quanto essendo giudiziale, non doveva essere fatta (o, meglio, la riporterà ma noi dovremmo fare un'annotazione di errore materiale dicendo che NON doveva essere scritto “….cui si riferisce l’Atto controscritto”, bensì si doveva scrivere “….in base alla Sentenza N° XX del Tribunale di ….”. E’ davvero così? Io, con tutta sincerità NON conosco le differenze delle varie Sentenze o, almeno, non approfonditamente. Ammettiamo pure che “la legge non ammetta ignoranza” ma, dal momento che i Servizi da seguire sono troppi ed alla fine si ha un’infarinatura di tutto ma non MAI una preparazione adeguata e completa di tutto, a chi ci si deve rivolgere in questi casi per non incorrere in questi (involontari) errori?
MEMOWEB n. 234 del 13/12/2019
Atti di trasferimento separazione e divorzio tra soggetti stranieri: trattamento esenzione imposte
Un interessante studio del Notariato individua gli argomenti che possono fondare una ampia estensione del regime di esenzione anche agli atti di trasferimento tra stranieri in relazione a separazioni e divorzi perfezionati secondo le regole degli ordinamenti competenti per i loro rapporti personali
Quesito del 21/11/2019
Ritardo trasmissione sentenza di divorzio e nuovo matrimonio
Nel maggio 2012 ci viene richiesto un estratto per riassunto atto di matrimonio ad uso divorzio da parte della sposa (a margine dell’atto risultava già annotata un omologa in data 1/12/2005 di un verbale di separazione consensuale sottoscritto il 23/11/2005). In data 11/03/2013 viene annotato anche il ricorso. Il 5/11/2013 un Comune xxx ci chiede una copia integrale dello stesso Atto perché lo sposo intende contrarre nuovo matrimonio. Noi la trasmettiamo avvisando che la cessazione (a questa data) non è ancora pervenuta. Il nuovo matrimonio (a quanto ci risulta) viene comunque celebrato. Il Comune ci avvisa che da lì a breve sarebbe arrivata la sentenza di cessazione per la debita annotazione. Oggi 21/11/2019 arriva a mezzo pec la succitata sentenza (depositata il 06/03/2013 in Cancelleria, passata in giudicato il 03/11/2013...con indicato.... trasmessa il 04/11/2013). Il Tribunale insiste nel dire di averci già inviato a suo tempo la sentenza sottolineando che noi non l’avremmo mai annotata. Nel nostro Comune, oltre all’Ufficio di Protocollo, a ricevere la stessa PEC sono altri tre Uffici e nessuno, tra tutti, ha mai ricevuto questa PEC. Abbiamo anche provato a richiedere la copia della ricevuta di CONSEGNA e ACCETTAZIONE che non ci è stata trasmessa e ci è stata data una risposta un po’ “scocciata”.
Ora, chiediamo a voi, come ci si deve comportare in questi casi? Di chi è la negligenza?