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Tecnico LL. PP.

Soccorso istruttorio

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4 risultati di 4

MEMOWEB n. 190 del 03/10/2023

Soccorso istruttorio: limiti di operatività ed obbligo di acquisizione documentale

Tar Lazio: in virtù di quanto disposto dall’articolo 101 del Nuovo Codice Appalti, l’istituto non opera se riguarda integrazioni documentali e valutazioni della commissione di gara, che siano suscettibili di comportare l’assegnazione di un punteggio all’offerta tecnica

MEMOWEB n. 174 del 11/09/2023

Soccorso istruttorio: il Consiglio di Stato detta le regole per il nuovo Codice

Nella sentenza 7870/2023 Palazzo Spada fa il punto sulle possibilità di sanare gli errori formali con il d.lgs. 36/2023, chiarendo che non è possibile utilizzarlo se il requisito da 'sanare' costituisce parte integrante dell'offerta tecnica

MEMOWEB n. 162 del 24/08/2023

Soccorso istruttorio - la portata amplificatrice del nuovo Codice dei contratti pubblici

Il Consiglio di Stato si è espresso sulle tipologie del soccorso istruttorio previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, evidenziandone la riconosciuta ed accresciuta centralità rispetto al Codice previgente

PRATICA COD. 362023.150

Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 101

1.    Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a)  integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b)  sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2.    L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

3.    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4.    Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.