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MEMOWEB n. 244 del 20/12/2023
Appalti pubblici: pubblicate le regole per la migrazione sul digitale dal 1° gennaio 2024
Il MIT e l'ANAC hanno pubblicato una maxi-delibera con le istruzioni operative per le stazioni appaltanti: anche le gare PNRR migreranno dalla carta al digitale con lo scoccare del nuovo anno
2024
Norme sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
Entrano in "vigore" gli articoli della parte II libro I del nuovo Codice dei contratti, rubricata "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" (artt. da 19 a 36)
MEMOWEB n. 239 del 13/12/2023
Dal 1° gennaio 2024 diventeranno efficaci le norme sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
A decorrere dal 1° gennaio 2024 entreranno in "vigore" gli articoli della parte II libro I del nuovo Codice dei contratti, rubricata "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" (artt. da 19 a 36)
Anac
Appalto pubblico tutto in digitale: dal 1° gennaio 2024
Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme “certificate”
MEMOWEB n. 239 del 13/12/2023
Al via l’appalto pubblico tutto in digitale dal 1° gennaio 2024
Con la digitalizzazione dei contratti pubblici (prevista tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR - milestone M1C1-75), amministrazioni e imprese entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara. Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme “certificate”.
Anac
Parere funzione consultiva n. 57 bis del 15 novembre 2023
Appalti: vietata l'aggiudicazione senza certificazioni
Anac
Parere funzione consultiva n. 57 del 15 novembre 2023
Appalti: vietata l'aggiudicazione senza certificazioni
MEMOWEB n. 236 del 07/12/2023
Appalti: vietata l'aggiudicazione senza certificazioni
ANAC: non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni e nelle verifiche non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni
MEMOWEB n. 235 del 06/12/2023
MePA - Portale AcquistinretePA: tutte le novità dal 1° gennaio 2024
Verranno apportate una serie di novità operative in adeguamento alle previsioni del nuovo Codice degli appalti sulla "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”
Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 24
1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.