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Tecnico LL. PP.

Incentivi alle funzioni tecniche

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10 risultati di 31

MEMOWEB n. 207 del 26/10/2023

Incentivi per le funzioni tecniche nel Nuovo Codice Appalti e contrattazione collettiva decentrata

L’Autorità ha pubblicato alcuni chiarimenti sugli incentivi tecnici ex art.45 del d.lgs. 36/2023, anche in virtù della valenza, in materia, della contrattazione collettiva decentrata

Quesito del 01/09/2023

PNRR: incentivi tecnici direttore esecuzione

Il nostro Ente ha un regolamento per gli incentivi tecnici non ancora adeguato al nuovo codice dei contratti, in particolare per gli affidamenti diretti.
In caso di appalti di servizi e forniture PNRR per poter assegnare gli incentivi è necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione debitamente motivata a prescindere dall'importo , è confermato che il direttore può coincidere con l'EQ o il RUP.
Il nostro Regolamento poneva un limite dei 40 mila , al di sotto dei quali non si prevedevano gli incentivi, stante il nuovo Codice si può prescindere da detto valore soglia. Il Direttore dell'esecuzione può rinunciare alla sua percentuale a favore del suo gruppo di lavoro. Per gli appalti servizi e forniture PNRR si deve sempre procedere con il contratto in forma pubblica ammnistrativa o si può seguire le indicazioni del Nuovo Codice in materia di contratto , seppur secondo circolare Mit , il nuovo codice non si applica agli appalti PNRR.

Ministero dell'Interno

Parere n.2118/2023

Accantonamento incentivi funzioni tecniche e revisione prezzi

MEMOWEB n. 199 del 16/10/2023

Accantonamento incentivi funzioni tecniche e revisione prezzi: chiarimenti

Il MIT fornisce delucidazioni sul calcolo dell'accantonamento dell'incentivo per le funzioni tecniche del 2% (art.113 d.lgs. 50/2016) per opere assoggettate a revisione dei prezzi

MEMOWEB n. 198 del 13/10/2023

Incentivi funzioni tecniche per contratti sotto i 500 mila euro: chiarimenti

Corte dei Conti Campania: gli incentivi possono essere corrisposti solo quando è prevista la nomina del direttore dell’esecuzione

MEMOWEB n. 198 del 13/10/2023

Incentivi alle funzioni tecniche: ok anche per il partenariato pubblico-privato

La Corte dei Conti Lombardia afferma che è applicabile al partenariato pubblico-privato la disciplina in materia di “Incentivi alle funzioni tecniche”, contenuta nell'art.45 del nuovo Codice Appalti. Nella delibera anche altre indicazioni sulla differenza tra vecchia e nuova disciplina

MEMOWEB n. 180 del 19/09/2023

Incentivi tecnici: anche nel Nuovo Codice devono passare dal Fondo risorse decentrate

Ragioneria generale dello Stato: gli incentivi per le funzioni tecniche del nuovo Codice Appalti devono transitare sul fondo per le risorse decentrate, proprio come quelli del d.lgs. 50/2016

Quesito del 27/07/2023

Incentivi Funzioni tecniche

Gli incentivi finzioni tecniche possono riguardare (in particolare PNRR) possono riguardare personale non tecnico ed esplicitamente personale dei servizi finanziari adibito alla programmazione, pagamento e rendicontazione degli aspetti finanziari dei contributi. Se si in che misura e in che forma si può prevedere nell'apposito regolamento? La contrazione dei mutui per il cofinanziamento dei progetti PNRR che è in capo al Responsabile del Servizio Finanziario rientra in casistiche di attribuzione incentivo? Se si in che misura e in che forma si può prevedere nell'apposito regolamento?

E-BOOK

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.)

Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 45

1.    Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2.    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3.    L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4.    L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5.    Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6.    Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a)  la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b)  l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c)  l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7.    Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a)  per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b)  per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c)  per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8.    Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.