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Tecnico LL. PP.

Procedure di affidamento

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10 risultati di 26

NOTA OPERATIVA n. 128 del 05/07/2023

I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice dei contratti pubblici

OEPV e criterio del minor prezzo

Quesito del 25/08/2023

Soglie affidamenti diretti

Il limite di € 40.000 per incarico diretti ora, con il d.lgs. n. 36/2023 è passato a € 140.000? Quindi fino a tale importo si possono fare delle lettere commerciali?

Quesito del 04/08/2023

Acquisto buoni pasto

Si devo procedere all'acquisto di buoni pasto per l'ente per un valore totale di € 4.000,00.
E' possibile procedere con l'affidamento diretto, fuori dal mercato elettronico vista l'entità dell'importo o si deve necessariamente ricorrere al MEPA?
Nel secondo caso si deve necessariamente fare riferimento alla convenzione stipulata o si può affidare anche al precedente operatore economico attraverso una negoziazione?

Quesito del 19/07/2023

Affidamento del servizio di tesoreria comunale: procedura negoziata

A breve, il Comune scrivente bandirà, a norma dell'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000, una procedura di gara, di importo superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, finalizzata all'individuazione del contraente che svolgerà il servizio di tesoreria comunale.
L'art. 210 del T.U.E.L., rubricato "Affidamento del servizio di tesoreria", recita testualmente che "1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.....".
Ciò detto e posto che, sul punto, il regolamento di contabilità dell'Ente si limita a prevedere il ricorso alle procedure a evidenza pubblica, senza ulteriori specificazioni a riguardo, chiedo se la locuzione "evidenza pubblica" si riferisca esclusivamente alle procedure aperte oppure se ricomprenda anche quelle negoziate.
Il quesito è sorto prendendo visione del disposto ex art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale prevede che "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità" ... omissis... "e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14".
Ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 parrebbe che, per l'affidamento del servizio in parola, la "negoziata senza bando" sia l'unica procedura ammessa dal legislatore per la scelta del contraente per l'affidamento di cui trattasi.
Se, però, si considerasse l'evidenza pubblica come sinonimo di "procedura aperta", si aprirebbe inevitabilmente un conflitto tra l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 e l'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000, con la conseguente necessità di individuare il corretto criterio di risoluzione delle antinomie, volto a determinare a quale disposizioni debba attenersi il RUP nel caso di specie.
Detto in altri termini, qual è la procedura di gara per appaltare il servizio di tesoreria? La procedura aperta oppure la procedura negoziata senza bando?

Quesito del 19/07/2023

Significato di evidenza pubblica

La locuzione "evidenza pubblica" si riferisce unicamente alle procedure aperte oppure ricomprende anche le procedure negoziate?

Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2023

Decreto 3 agosto 2023

Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023

Quesito del 13/07/2023

Affidamento lavori PNRR ai sensi del nuovo codice degli appalti

Il Comune entro il 31/08/2023 deve affidare lavori per intervento finanziato da fondi PNRR per un importo di € 560.000,00 oltre IVA.
I servizi di progettazione sono stati affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e dunque la documentazione di gara nonché il progetto esecutivo (in particolar modo il capitolato) sono stati formulati in considerazione del D.Lgs. 50/2026.
Vista la circolare esplicativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12/07/2023 inerente "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relative a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative", è chiaro che la normativa applicabile, anche dopo il 1 luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo è:
- il decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché il decreto-legge n. 13/2023 relativamente alle procedure di gara (articolo 225 comma 8 del Dlgs. n. 36/2023);
- è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall'art. 52 comma 1lettera a) numero 1.2 del decreto-legge n. 77/2021 relativamente alla non applicazione del sistema di qualificazione del nuovo codice dei contratti (art. 62 e 63) fino al 31/12/2023.

Si chiede:
Visto che la procedura di gara e il relativo affidamento dei servizi di progettazione si sono conclusi prima del 01/07/2023 ed ora dobbiamo procedere a predisporre la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori, il capitolato costruito secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere riformulato secondo il D.Lgs. n. 36/2023?

Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2023

Delibera 27 giugno 2023

Approvazione del bando tipo n. 1/2023. Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Delibera n. 309)

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Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.)

PRATICA COD. 362023.98

Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 50

1.    Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a)  affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b)  affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c)  procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d)  procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e)  procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2.    Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

3.    In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4.    Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

5.    Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6.    Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7.    Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8.    I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9.    Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.