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Tecnico LL. PP.

Cataloghi elettronici

Tutti i prodotti della sezione

7 risultati di 17

MEMOWEB n. 173 del 08/09/2023

MePA e SDAPA: pubblicati i Kit per le negoziazioni

Possono ricevere ordini o negoziare sui mercati telematici solamente gli operatori economici che hanno adeguato le proprie dichiarazioni alla disciplina del nuovo Codice degli Appalti

MEMOWEB n. 139 del 20/07/2023

MePA: attivi i nuovi bandi e pubblicati i nuovi bandi SDAPA

Dal 1° luglio è diventato efficace il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023), pertanto continuano le attività necessarie all’adeguamento dei mercati telematici alle disposizioni normative

E-BOOK

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.)

MEMOWEB n. 122 del 27/06/2023

Nuovo Codice Appalti: quaderno operativo ANCI

Il 43esimo Quaderno Anci contiene le principali novità del Nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), la cui operatività scatterà dal 1° luglio 2023

PRATICA COD. 362023.19

Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 34

1.    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2.    I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.

3.    Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a)  nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;

b)  indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4.    Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

a)  invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;

b)  comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5.    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

6.    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell'ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

MEMOWEB n. 125 del 30/06/2023

Nuovo Codice Appalti: fomazione su Syllabus

Il programma formativo, realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia e da Formez PA, è articolato in 34 lezioni, della durata variabile tra 15 e 25 minuti

ANCI

Quaderno operativo n.43 - Nuovo Codice Appalti

Le principali novità del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023)