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Personale

Approvazione nuovi profili professionali a in applicazione del CCNL 16 novembre 2022 – Titolo III

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 61

MEMOWEB n. 21 del 30/01/2024

Incarichi di elevata qualificazione: chiarimenti Aran

L'Aran chiarisce le modalità di attribuzione al personale con rapporto a tempo parziale di incarico di elevata qualificazione

Quesito del 29/01/2024

Assunzione operaio post dimissioni da altra Azienda privata

L'Ente deve procedere all'assunzione di un nuovo operaio con utilizzo di una graduatoria concorso indetto da un altro ente.
L'interessato ha presentato all'azienda presso la quale lavorava le proprie dimissione seguendo i tempi indicati dal contratto stipulato con la società privata.
Lo stesso ha comunicato all'Ente che il periodo de quo cesserà il 7/3/2024, lo stesso si dice disponibile ad iniziare l'attività già dal 01/03.
Presumendo che non sia possibile comunque anticipare l'assunzione, come può comportarsi l'Ente? Per avere la sicurezza che il neo assunto non sia ancora dipendente di altra ditta è sufficiente far inviare una dichiarazione sostitutiva oppure cosa occorrerebbe fare?

Quesito del 29/01/2024

Progressioni economiche nella stessa area

Il quesito in oggetto riguarda la valutazione della posizione di un dipendente pervenuto in mobilità nel 2021, che chiede di valorizzare il proprio status pregresso nell’ambito della selezione per le progressioni economiche. Il CCI parte giuridica 2023-2025 ed economica 2023 è stato sottoscritto il 29.12.2023. Per la partecipazione alla selezione viene stabilito dallo stesso per il 2023 il requisito minimo di tre anni di permanenza nella posizione economica. Quindi gli anni oggetto di considerazione sono il 2022-2021-2020.
Sotto il precedente CCNL 2018 la Giurisprudenza (es. Cass. Lavoro 16135/2018) aveva elaborato il principio che nei trasferimenti d’azienda il lavoratore ha diritto a mantenere il trattamento economico e normativo acquisito, ma non alla parificazione totale a ogni effetto con i dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione, non potendo il prestatore far valere l’anzianità pregressa maturata presso l’azienda cedente per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, sul presupposto che l'art. 2112 c.c. non legittima l'assoluta parificazione dei dipendenti trasferiti a quelli già in servizio presso il cessionario.
L'art. 14 del CCNL 2022 fissa invece direttamente i criteri di selezione e al c. 2 lett. d dispone che l'esperienza da valutare è quella "nella stessa od altra amministrazione".
Si chiede:
1) se l’antinomia rilevata tra l’art. 2112 C.C. come interpretato dalla Cassazione e l’art. 14, c.2, lett. d, n.2, vada risolta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001 dal quale si evince che la legge si sostituisce al contratto, ad eccezione che la stessa contrattazione collettiva sia successiva.
2) se è corretto applicare il CCNL 2022 considerando l’anno 2021 “coperto” dalla previsione dello stesso, e quindi valutare l’anno maturato l’anno maturato presso altra amministrazione, considerando anche che, ai sensi dell’art. 2, c.1 del medesimo, la parte giuridica ed economica concerne il periodo 2019/2021.

Quesito del 22/01/2024

Preavviso in caso di vincita di concorso pubblico

Abbiamo trovato il parere UPPA 26/07 dal quale si deduce che in caso in cui un dipendente pubblico risulti vincitore di concorso presso un'altra amministrazione non sia tenuto a rispettare i termini del preavviso. Questo chiaramente sconvolge l'iter che abbiamo seguito fino ad ora. Mi confermate che l'interpretazione del Parere UPPA sia corretta?

Aran

Orientamento applicativo CFL 241

Personale part-time ed incarichi di Elevata Qualificazione: chiarimenti

Quesito del 11/01/2024

Parità di genere commissioni concorso

L'art.9 del DPR 487/94 come modificato dal DPR 82/2023 dice che in ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, se non erro, dice che le pubbliche amministrazioni riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. Da quel che si evince quindi può essere composta una commissione di sole donne ma non di soli uomini, mi conferma?

MEMOWEB n. 9 del 12/01/2024

Personale part-time ed incarichi di Elevata Qualificazione: chiarimenti

ARAN: l’incarico di elevata qualificazione può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale, di durata non inferiore al 50%, solo negli enti privi di dirigenza

Quesito del 11/01/2024

Buoni pasto e permesso sindacale

Se nel Regolamento comunale, per la maturazione del buono pasto, sono previste 5 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio, qualora un dipendente dovesse fruire di 3 ore di permesso sindacale al mattino, poiché il permesso sindacale è equiparato alla presenza, avrebbe in egual misura diritto al buono pasto?

Quesito del 11/01/2024

Progressioni economiche all’interno delle aree

Questo Comune:
a) con determinazione del 27/11/23 ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2023
b) con contratto decentrato integrativo sottoscritto il 14/12/23 sono state quantificate le risorse da destinare all’istituto delle progressioni economiche all’interno delle aree prevista dall’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e sono state definite le procedure e i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali;
c) con determinazione del 15.12.2023 è stato approvato l’avviso avente ad oggetto: “PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL’INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE. ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE”, con termine di presentazione delle domande entro 5 giorni lavorativi.
d) con determinazione del 21.12.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione
e) con verbale del 29.12.2023 la Commissione esaminatrice ha rimesso gli atti;
f) con determinazione del 2/1/2024:
- sono state approvate le 4 graduatorie (aree operatori/operatori esperti/istruttori/ funzionari ed e.q.)
- è stata attribuita la progressione economica/differenziale stipendiale ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria Area in ordine decrescente, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- è stato disposto il pagamento dei differenziali stipendiali previsti dal contratto collettivo ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 01/01/2023 nonché all’adeguamento del trattamento economico.
I quesiti sono i seguenti:
1) per gli arretrati 2023, da pagare nel 2024, è corretto corrispondere al personale a tempo pieno gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022 ?
2) è possibile applicare la tassazione separata agli arretrati suddetti ?
3) per il personale a tempo pieno, l’importo da corrispondere mensilmente nel 2024 si ottiene dividendo per tredici gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022, ad esempio per il personale area funzionari ed EQ: € 1.600,00/13= 123,07 ?
4) sul cedolino è corretto creare una voce “Differenziale” con gli stessi assoggettamenti della voce “Differenziale storico” in godimento da aprile 2023 ?
5) l’incremento di € 200,00 annuo (mensile € 200/13=15,38) previsto dall’art.102 CCNL16/11/2022 per il personale area funzionari ed EQ deve essere indicato sul cedolino separatamente dall’importo di € 123,07 (€ 1.600,00/13) ? Se si, è corretto nominare la voce: “Incremento Differenziale” ?
6) Il suddetto incremento di € 200,00 annuo viene mantenuto dal dipendente area funzionari ed EQ anche nel caso di mutamento mansioni per le quali non sia richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale ecc. (Art. 101 CCNL 16/11/2022) ?
7) a seguito delle suddette progressioni vanno ricalcolate anche le tariffe di lavoro straordinario e indennità di turno ?

Quesito del 08/01/2024

Riequilibrio di genere e procedure concorsuali

L'attuale versione del DPR 487/1994 (modificata con il Dlgs 82/2023) prevede all'art. 5 c.4 comma lett. o) l' appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6.
Il successivo art. 6 c.1 così recita:
"Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato ". Per un ente locale è corretto calcolare tale percentuale sull' "area d'inquadramento" ( ex categorie A - B- C- D) atteso che la norma si riferisce alla "qualifica" che negli enti locali è stata prima sostituita dalle categorie ( CCNL del 31.03.1999 sul nuovo ordinamento professionale ) e con il CCNL Funzioni Enti locali del 16 novembre 2022 dalle aree d'inquadramento ? Oppure va fatto riferimento al profilo professionale ( es. Ingegnere, Architetto, Geologo ecc.) ? Tale disposizione si applica a tutte le procedure concorsuali anche a quelle per posti a tempo determinato ?