Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Personale

Prima applicazione nuovo CCNL degli Enti Locali 2019-2021

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 316

Quesito del 14/12/2023

Mancata sottoscrizione contratto decentrato anno 2023

Questo Ente ha regolarmente costituito il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2023 inserendo, nella parte variabile ai sensi dell’art.79 c.5, gli incrementi di cui al c.1 lett.b) di competenza degli anni 21 e 22, inoltre sono stati inseriti sempre nella parte variabile non soggetta a limite i risparmi dello straordinario 2022.
Purtroppo non riusciamo a sottoscrivere il contratto decentrato parte economica del 2023 e quindi si chiede in assenza di contrattazione cosa possa essere riportato nel prossimo anno e cosa resti eventualmente acquisito al bilancio quale economie di spese.
Si chiede altresì quali importi possano confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato.

Quesito del 12/12/2023

Richiesta chiarimenti CCNL: ferie non godute dipendenti cessati 2019/2022

Si chiede gentilmente di specificare per un dipendente B2 collocato a riposo, con diritto a pensione, a gennaio 2021, con giorni di ferie non godute relativi al 2020 pagati nel 2021, se il ricalcolo deve essere effettuato tenendo conto :
1) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2020 (anno ferie) : € 21,80 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata € 10,69), oppure
2) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2021 (anno cessazione) : € 60,30 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata 10,69).

Quesito del 11/12/2023

CCNL: ferie non godute dipendenti cessati 2019/2022

A seguito della sottoscrizione del CCNL 2019-2021, si chiede se si sia corretto procedere al ricalcolo e al pagamento delle differenze dell’indennità sostitutiva per ferie non godute già pagata ai dipendenti cessati dopo il 01/01/2019.
Se si, si chiede per un dipendente B2 collocato a riposo, con diritto a pensione, a gennaio 2021, con giorni di ferie non godute relativi al 2020 pagati nel 2021, se il ricalcolo deve essere effettuato tenendo conto:
1) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2020 (anno ferie) : € 21,80 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata € 10,69), oppure
2) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2021 (anno cessazione) : € 60,30 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata 10,69)

Quesito del 04/12/2023

Assunzioni art.16 Legge 56/87 e art. 35, comma 1, lett. b) D.Lgs. 165/2001

Per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti Locali (introdotto dal vigente CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), questo Ufficio ritiene che per la copertura del profilo di Operatore Esperto (prima ascrivibile alla categoria B – B1) non sia più possibile procedere (ai sensi art. 16 – Legge 56/87) attraverso l’avviamento da parte degli uffici del lavoro ma occorra, invece, bandire un concorso pubblico o ricorrere allo scorrimento di graduatorie in corso di validità; ciò anche se per la copertura di tale profilo sia richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo accompagnato, però, dal possesso di una qualificazione professionale.

La perplessità concerne il constatare che alcune pubbliche amministrazioni continuano a pubblicare bandi di concorso che hanno per oggetto la copertura di posti di Operatori Esperti (ex categoria B-B1 CCNL Funzioni Locali) richiedendo come requisito di accesso il solo assolvimento della scuola media (anche se oggi si dovrebbe parlare più correttamente di assolvimento di obbligo scolastico come disciplinato dalla legge n. 296/2006 che ha elevato a dieci anni tale obbligo portandolo all’età anagrafica da sei ai 16 anni);

diversamente, altre pubbliche amministrazioni richiedono (ed ottengono) l’avviamento a selezione ai centri per l’impiego anche per la figura di Operatore Esperto, pur senza esplicitare il requisito del possesso di una specifica qualificazione professionale ma il solo assolvimento della scuola dell’obbligo;

questo Ufficio ritiene che le assunzioni di operatori esperti (ivi compresi i dipendenti da assumere per i profili ascrivibili alla ex categoria B, posizione giuridica B1) vanno necessariamente assunti attraverso un concorso dell’Ente (o uno scorrimento di graduatoria degli idonei) e non tramite l’avviamento dei centri per l’impiego;

a sostegno di tale tesi giova il fatto che il CCNL 16.11.2022, nella declaratoria dei profili professionali degli Enti Locali, prevede per l’ Operatore Esperto il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale, la quale ultima si riterrebbe conseguita esclusivamente mediante la partecipazione e superamento di corsi di formazione professionale aventi durata triennale o di specializzazioni come quelle degli operatori socio-sanitari.

Dunque, le domande che vorremmo sottoporre sono:

1. per la copertura di un posto di operatore esperto, occorre sempre bandire un Concorso Pubblico? E, dunque, non è più possibile ricorrere all’avviamento a selezione dei Centri per l’Impiego?
2. La specifica qualificazione professionale che dovrà accompagnare l’assolvimento dell’obbligo scolastico è da intendersi conseguita esclusivamente con la partecipazione a corsi di formazione professionale di durata almeno triennale o a specializzazioni come, ad esempio, quelle degli operatori socio sanitari?
3. Conseguentemente, le assunzioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987, per le quali è previsto l’avviamento a selezione da parte dei centri per l’Impiego, sono attualmente possibili solo per la copertura dei profili professionali appartenenti all’Area degli Operatori (ex categoria A degli Enti Locali)?
4. Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è sufficiente più il solo conseguimento della ex licenza di scuola media, ma occorre proseguire negli studi per almeno altri due anni (ovvero fino all’età anagrafica di anni 16, ciò per effetto della Legge n. 296/1996 – art. 1, comma 622)?

Quesito del 29/11/2023

Nuovi incarichi di e.q. (ex posizioni organizzative e costituzione fondo risorse decentrate

Alla luce del nuovo CCNL 16.11.2022, se l'ente volesse costituire nuove posizioni organizzative, va sempre ridotto proporzionalmente l'importo del fondo dell'importo pari alla retribuzione di posizione e di risultato?

ARAN

Parere prot. n. 8322 del 29 novembre 2023

Permessi brevi: non possono superare la metà dell'orario giornaliero teorico

ARAN

Orientamento applicativo CFL238

Rimborso chilometrico per spese di viaggio al personale di altro comune: chiarimenti ARAN

MEMOWEB n. 237 del 11/12/2023

Rimborso chilometrico per spese di viaggio al personale di altro comune: chiarimenti

L’ARAN fornisce chiarimenti sulla possibilità di riconoscere un rimborso chilometrico per spese di viaggio al a personale di altro comune utilizzato in convenzione secondo il metodo dello scavalco condiviso

MEMOWEB n. 237 del 11/12/2023

Permessi brevi: non possono superare la metà dell'orario giornaliero teorico

ARAN: l’art. 42, comma 1 del CCNL del 16.11.2022 è riferibile alla “metà dell’orario di lavoro giornaliero”, cioè all’accezione di prestazione lavorativa teorica giornaliera dovuta

Quesito del 31/10/2023

Ferie pregresse

Un dipendente posizione organizzativa di un comune senza dirigenza nominato ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 responsabile del servizio di polizia locale è transitato per mobilità presso il nostro comune, che a sua volta non ha la dirigenza, per svolgere le stesse funzioni (con attribuzione quindi di analoga posizione organizzativa).
Tale dipendente che presso il primo ente aveva accumulato un numero di ferie pregresse pari a gg. 171 chiede oggi, a distanza di circa due anni dalla mobilità, di poterne usufruire.
In considerazione del fatto che il dipendente svolgeva funzioni dirigenziali in base al citato articolo, per cui nell’esercizio del potere di autodeterminazione del periodo di godimento delle ferie, avrebbe dovuto attribuirsi il periodo di ferie quando era in servizio nell’ente di provenienza, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, che è decorso molto tempo dalla maturazione delle ferie, e tenuto conto del grave disservizio che causerebbe la sua assenza prolungata, si chiede se, questo ente sia tenuto a fare fruire le ferie maturate e non godute nel precedente rapporto di lavoro. In aggiunta si evidenzia che, pur prendendo atto che con l’avvenuta mobilità la cessione del rapporto di lavoro è avvenuta tra i due Enti, se il nostro Ente si dovesse fare carico della mancata fruizione, si determinerebbe (al netto della legittimità) un indiretto arricchimento dell’Ente di iniziale provenienza. Infatti, alla luce della normativa contrattuale sul riporto delle ferie e delle disposizioni contenute nel D. lgs. 66/2003, le ferie suddette riguarderebbero annualità pregresse che non legittimano la conservazione poiché eccedono numericamente il numero di ferie annue (ipotizzando, a tutto concedere, che il periodo massimo conservabile in caso di mobilità sia pari a quello dell’anno in corso per la quota non utilizzata). Ad avviso di questo Ente il riconoscimento di periodi eccedenti, di per sé illegittimo, determinerebbe prima ancora di un danno erariale un indebito arricchimento dell’Ente di provenienza.