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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Parere prot. n. 22327/2024
Progressioni economiche dentro le aree: deroga al limite del 50% in caso di unico dipendente
MEMOWEB n. 70 del 09/04/2024
Progressioni economiche dentro le aree: deroga al limite del 50% in caso di unico dipendente
DFP: nei piccoli enti locali è accettabile concedere avanzamenti economici all'unico dipendente in servizio, anche se ciò viola il principio della "quota limitata" (cioè il limite del 50% dei potenziali beneficiari), a condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni
Quesito del 04/04/2024
Attribuzione delle progressioni economiche nel sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL del 16/11/2022
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 78 del CCNL del 16/11/2022, si sottopongo i seguenti quesiti correlati:
- un dipendente che nella precedente classificazione del personale è stato beneficiario di quattro PEO (nello specifico era un ex C5), si chiede se nella nuova area di inquadramento, Area Istruttori, può beneficiare di tutti i differrenziali ammessi dal vigente CCNL, cioè 5 differenziali da euro 750,00 oppure le PEO di cui ha beneficiato con il precedente contratto e classificazione del personale (n. 4 PEO) devono essere detratte ai differenziali ammissibili dall'attuale CCNL (n. 5 differenziali) con la conseguenza che può beneficiare solo di un differenziale stipendiale?
- qualora lo stesso dipendente dovesse beneficiare della progressione tra le aree, quindi passare all'Area dei Funzionari ed EQ per cui gli viene attribuito l'assegno ad personam ai sensi dell'art. 15 comma 3 del CCNL del 16/11/2022, allo stesso possono essere riconosciuti tutti i numeri di differenziali attribuibili e previsti dal vigente CCNL, cioè n. 6 differenziali da euro 1.600,00 al netto del valore erogato a titolo di assegno ad personam che viene quindi assorbito da detti differenziali, oppure bisogna detrarre ai 6 differenziali da euro 1.600,00 ammissibili le 4 peo di cui ha beneficiato quando era ex categoria C, con la conseguenza che lo stesso potrà beneficiare di solo 2 differenzaiali da 1.600,00 a cui scomputare l'assegno ad personam nel frattempo erogato e da riassorbire?
Quesito del 14/03/2024
Progressioni all'interno delle aree
Il nostro Ente ha bandito una selezione per progressione economica tra le aree a Dicembre 2023. La tempistica per presentare la domanda è decorsa. Ad oggi non sono state fatte le valutazioni dell'anno 2022. In relazione a quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, lettera d, punto 2, del CCNL 2019-2021, sarebbe corretto procedere alla formazione della graduatoria utilizzando le valutazioni del 2021-2020-2019 o dobbiamo attendere le valutazioni del 2022 (anche se non sarebbe un elemento presente alla conclusione della procedura selettiva Termine avviso presentazione candidature)?
Quesito del 01/02/2024
Progressioni economiche all’interno delle aree
Ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) e dell’art. 14 del CCNL 16/11/2022, nel caso in cui un Ente che abbia avviato la procedura per le progressioni economiche all’interno delle aree a dicembre 2023, concludendo i termini per la presentazione delle domande e impegnando la spesa nel 2023, ma non ha approvato la graduatoria entro il 31/12/2023 ,cosa che presumibilmente avverrà entro il 28/02/2024, potrebbe procedere all’attribuzione della progressione economica ai dipendenti con decorrenza 01/01/2023?
Quesito del 29/01/2024
Benefici retributivi decorrenti da un giorno festivo
Nel caso di due dipendenti comunali che hanno beneficiato, uno dell'ampliamento orario da part time a full time e uno della progressione verticale (tra aree), in entrambi i casi con decorrenza 31-12-2023, va erogata la differenza di retribuzione anche per il 31-12 oppure no, considerando che si tratta di un giorno corrispondente alla domenica?
ARAN
Orientamento applicativo CFL244
Elevate qualificazioni: ok a una graduatoria distinta tra valutato e valutatore
MEMOWEB n. 10 del 15/01/2024
Elevate qualificazioni: ok a una graduatoria distinta tra valutato e valutatore
ARAN: se si viene a creare una situazione di palese conflitto di interesse tra valutato e valutatore, è legittimo stilare due distinte graduatorie
Quesito del 11/01/2024
Progressioni economiche all’interno delle aree
Questo Comune:
a) con determinazione del 27/11/23 ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2023
b) con contratto decentrato integrativo sottoscritto il 14/12/23 sono state quantificate le risorse da destinare all’istituto delle progressioni economiche all’interno delle aree prevista dall’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e sono state definite le procedure e i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali;
c) con determinazione del 15.12.2023 è stato approvato l’avviso avente ad oggetto: “PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL’INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE. ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE”, con termine di presentazione delle domande entro 5 giorni lavorativi.
d) con determinazione del 21.12.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione
e) con verbale del 29.12.2023 la Commissione esaminatrice ha rimesso gli atti;
f) con determinazione del 2/1/2024:
- sono state approvate le 4 graduatorie (aree operatori/operatori esperti/istruttori/ funzionari ed e.q.)
- è stata attribuita la progressione economica/differenziale stipendiale ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria Area in ordine decrescente, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- è stato disposto il pagamento dei differenziali stipendiali previsti dal contratto collettivo ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 01/01/2023 nonché all’adeguamento del trattamento economico.
I quesiti sono i seguenti:
1) per gli arretrati 2023, da pagare nel 2024, è corretto corrispondere al personale a tempo pieno gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022 ?
2) è possibile applicare la tassazione separata agli arretrati suddetti ?
3) per il personale a tempo pieno, l’importo da corrispondere mensilmente nel 2024 si ottiene dividendo per tredici gli importi previsti dalla tabella A del CCNL 16/11/2022, ad esempio per il personale area funzionari ed EQ: € 1.600,00/13= 123,07 ?
4) sul cedolino è corretto creare una voce “Differenziale” con gli stessi assoggettamenti della voce “Differenziale storico” in godimento da aprile 2023 ?
5) l’incremento di € 200,00 annuo (mensile € 200/13=15,38) previsto dall’art.102 CCNL16/11/2022 per il personale area funzionari ed EQ deve essere indicato sul cedolino separatamente dall’importo di € 123,07 (€ 1.600,00/13) ? Se si, è corretto nominare la voce: “Incremento Differenziale” ?
6) Il suddetto incremento di € 200,00 annuo viene mantenuto dal dipendente area funzionari ed EQ anche nel caso di mutamento mansioni per le quali non sia richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale ecc. (Art. 101 CCNL 16/11/2022) ?
7) a seguito delle suddette progressioni vanno ricalcolate anche le tariffe di lavoro straordinario e indennità di turno ?
Quesito del 27/12/2023
Progressioni economiche all'interno delle aree
Ai fini della definizione di “esperienza professionale”, dove si intende "quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi prevista all'articolo 14 del CCLN 2022 enti locali", un Funzionario che prima era Comandante PM, ex categoria D, ed ora è passato a Istruttore direttivo amministrativo responsabile di Area Amministrativa, è da considerarsi un profilo diverso?