Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Personale

Elevate Qualificazioni

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 180

MEMOWEB n. 221 del 21/11/2022

Fondo risorse decentrate e riorganizzazione delle posizioni organizzative

ARAN: non è prevista una confluenza automatica delle risorse a favore di altri stanziamenti, mentre è prevista la facoltà di alimentare le risorse decentrate di cui all’art. 67 previo confronto con la parte sindacale

MEMOWEB n. 231 del 05/12/2022

Compensi per Piani di razionalizzazione: ok anche per i titolari di posizione organizzativa

I compensi derivanti dall’applicazione delle previsioni di cui all’art.16 del DL 98/2011 (Piani di razionalizzazione) possono rientrare nella fattispecie dei compensi aggiuntivi

Quesito del 02/11/2022

Dichiarazione Irap 2022 - Disabili

Per un dipendente comunale siamo in possesso del seguente verbale della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità:
tipo verbale: su visita, data visita: 22/03/2022, data definizione: 22/03/2022,
tipo accertamento: nuova domanda, data domanda: 15/11/2021,
tipo domanda: invalidità civile, Anamnesi: Già Ic 35% nel 2020, in cui si riconosce l’interessato: invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88, percentuale: 50%, data decorrenza:15/11/2021, revisione: no

Considerato che la percentuale di invalidità del 2020 è inferiore 45% (Art.1 L.68/99), nel rigo IK4 colonna 2 della dichiarazione Irap 2022, è corretto per il dipendente suddetto inserire solo la spesa relativa al periodo dal 15/11/2021 al 31/12/2021 ? Se si, come dobbiamo calcolare la suddetta spesa ?

MEMOWEB n. 24 del 03/02/2023

Dirigenti: chiarimenti sull'ipotesi di salvaguardia economica

Delucidazioni sull'ipotesi di salvaguardia economica, prevista all’art. 31 del CCNL Area funzioni Locali

Quesito del 29/11/2022

Competenza all’attribuzione di mansioni superiori

Nel suddetto Comune (di circa 9 mila abitanti) non vi sono dirigenti ma vi sono solo gli incaricati di Posizione Organizzativa.
Con l’approvazione del Peg, si assegnano ai vari Responsabili di Settore le risorse umane e finanziarie necessarie per raggiungere determinati obiettivi.
Considerato che si rende necessario, a causa di vari pensionamenti e cessazioni non programmate, attribuire delle mansioni superiori ad alcuni dipendenti (per un tempo di sei mesi prorogabili per altri sei se nel contempo è stato bandito un concorso) e dato atto che tali attribuzioni di mansioni superiori non comportano alcun aggravio di ulteriori oneri per l’Ente in quanto trattasi di dipendenti di categoria A 6 a cui si devono riconoscere le mansioni superiori in categoria B 1 (e quindi con il riconoscimento dell’assegno ad personam si equiparano i due trattamenti economici), si chiede di sapere chi è l’organo competente a tali attribuzioni e cioè se è il Sindaco con propria determina, la Giunta Comunale con propria delibera o direttamente il Responsabile di Settore a cui il dipendente è assegnato con determina dirigenziale.

Quesito del 25/01/2023

Posizione organizzativa per dipendente di categoria C

Un dipendente di categoria c può assumere la posizione organizzativa? Con quali requisiti?

Quesito del 25/01/2023

Unica posizione organizzativa su tre aree e indennità di risultato complessiva

Secondo Aran RAL_1610_Orientamenti Applicativi in vigenza del precedente CCNL nel caso di conferimento dell’incarico ad interim di una posizione organizzativa a dipendente già titolare di altro e diverso incarico di posizione organizzativa, non era possibile riconoscere al suddetto dipendente un incremento della retribuzione di risultato oltre il limite del 25%, di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999.
Un dipendente collocato in pensione in vigenza del precedente contratto nel periodo 2016 -2019 ha percepito un'indennità di risultato pari al 25% dell' indennità di 12.000 per essere stato l'unico responsabile di PO pro tempore delle tre aree in cui si articolava la macrostruttura del Comune (Area Ammnistrativa Contabile e Tecnica) può vantare oggi per allora un riconoscimento postumo di un'indennità di risultato per ognuna delle tre aree atteso che per ogni area il NdV e l'amministrazione hanno validato il massimo erogabile (25%). Facendo un ipotesi numerica esemplificativa: X ha ottenuto per ciascuno dei tre anni 3.200 (25% dell'indennità di 12.000 euro circa di indennità di posizione per essere responsabile delle tre aree). Oppure poteva ottenere 3.200 di indennità di risultato per ogni area per un massimo 9.600 all'anno ? Con questa seconda ipotesi non è d'accordo questa amministrazione comunale rispetto all'istante ex dipendente .
Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa, la scrivente Agenzia ha sempre escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione (quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente).
In tale ipotesi, come evidenziato in alcuni orientamenti applicativi, dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente, è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità.
Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%. Infatti, in base all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.

Quesito del 26/01/2023

Orario di lavoro posizione organizzativa

Le figure detentori di posizione organizzativa in un Comune privo di dirigenza sono legate all'orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti o godono di maggiore flessibilità?
Nello specifico, se l'orario di lavoro prevede una flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti, le PO sono tenute e rispettare tale flessibilità pedissequamente e quindi nell'eventualità di straordinari possono andare a recupero oppure godono di maggiore flessibilità e pertanto in caso di straordinari e prolungamenti di orari non possono usufruire nemmeno di recuperi?

Quesito del 01/03/2023

Orario Posizione Organizzativa

Il nostro Ente ha un orario di lavoro articolato su cinque giorni la settimana, con due rientri pomeridiani, il sabato non è lavorativo.
Una P.O., comunica che far fronte ai carichi di lavoro , lavorerà anche il sabato.
Possono le P.O. autodeterminare il proprio orario di lavoro, ovvero decidere la loro presenza nell'Ente?

Quesito del 04/04/2023

Doppia posizione organizzativa

L'art. 15, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 prevede che “nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim”.
Nulla dice il CCNL (e neanche quelli precedenti) in merito alla possibilità di attribuire al dipendente una doppia posizione organizzativa (quindi NON ad interim).
E' lecito attribuire una doppia posizione organizzativa nello stesso Ente (NON ad interim) o invece è necessario fondere i settori interessati?
In caso di doppia posizione organizzativa nello stesso Ente, è possibile sommare le relative indennità ed entro quale eventuale limite?