Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Affari generali

Affidamento dei servizi sociali agli Enti del terzo settore

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 167

MEMOWEB n. 15 del 27/01/2020

Assegnazione locali comunali ad associazione

Proponiamo un interessante quesito, pervenuto alla redazione di Progetto Omnia, relativo all'assegnazione di locali comunali ad un'associazione

Quesito

Assegnazione locali comunali ad associazione

Chiedo se è possibile assegnare un locale comunale gratuitamente ad un'associazione, sia per la locazione che per i consumi corrente, riscaldamento ecc., per l'allestimento di un museo aperto al pubblico ed in tal caso quali sono gli atti e la procedura amministrativa da effettuare?

MEMOWEB n. 7 del 15/01/2020

Servizi sociali: sono legittime le procedure riservate indette dagli enti locali

Tar Puglia: i comuni possono indire procedure per la realizzazione di attività o di servizi sociali di interesse generale riservate alle associazioni di volontariato e di promozione sociale

MEMOWEB n. 5 del 13/01/2020

Concessioni di servizi sociali: parere negativo del Consiglio di Stato

Per Palazzo Spada è illegittimo estendere la disciplina del Codice Appalti alle concessioni di affidamento di servizi sociali

Quesito del 06/12/2019

Contributi comunali a favore della scuola dell'infanzia

Si premette che questo Comune ha una convenzione in essere con la parrocchia che prevede quanto testualmente riportato di seguito:
"ART. 12 – CONTRIBUTO DEL COMUNE
I contributi che il Comune erogherà sono intesi come forma di riconoscimento ed utilità sociale sulle spese di gestione normale, relative al funzionamento della scuola dell’infanzia e possono essere cumulabili con altri finanziamenti, sia pubblici che privati.
Nel caso di un eventuale avanzo attivo di gestione, dovuto al ritardato introito di provvidenze regionali/statali/comunali inerenti la gestione di anni precedenti, e/o da erogazioni liberali, provvidenze da parte di enti, aziende e privati, il Consiglio di gestione della Scuola sarà tenuto a fornire apposita relazione a giustificazione, in occasione della redazione del rendiconto consuntivo e nella quale siano chiaramente indicati e riscontrabili tutti i fattori di provenienza della predetta tipologia di avanzo, i soggetti erogatori ed i tempi di erogazione; ovvero che risulti chiaramente che l’avanzo sia determinato, in quella misura, solo dai fattori tecnici sopra elencati.
In presenza di avanzo di gestione dovuto a fattori tecnici indicati al comma precedente il contributo non può essere ridotto.
La Scuola dovrà altresì, entro il 31 luglio di ogni anno, presentare copia del rendiconto economico consuntivo dell’anno solare precedente ed il preventivo per l’anno in corso. La presentazione di tale rendiconto economico consuntivo è obbligatoria.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune provvede alla quantificazione dell’ammontare complessivo del contributo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base del numero di bambini iscritti e frequentanti per l’anno scolastico di riferimento.
A tal fine la scuola dovrà preventivamente comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno il numero di bambini iscritti per l’anno scolastico di riferimento (o in corso) e residenti nel Comune di xxx.
In caso di variazioni intervenute nel numero di iscritti, evento che si presenta generalmente all’inizio di ogni anno scolastico, il Comune, in sede di liquidazione, procederà alla rideterminazione del contributo sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell’anno in relazione al numero di bambini iscritti; tale variazione viene determinata calcolando in dodicesimi il contributo spettante, sulla base delle modifiche numeriche intervenute e facendo la differenza in più od in meno con la somma spettante per quel periodo in assenza di modificazioni.
I contributi concedibili sono:
a) Contributo annuo fino ad un massimo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni bambino iscritto alla Scuola dell’Infanzia regolarmente residente a xxx.
Il contributo sarà liquidato, compatibilmente con la disponibilità di cassa del Comune, come segue:
• Con un acconto pari al 40% entro il 31 marzo;
• Con un acconto pari al 30% entro il 31 luglio;
• Il saldo pari al 30% entro il 30 novembre, sempre dello stesso anno"
Un tanto premesso nel mese di settembre 2018 il numero dei bambini iscritti e residenti - comunicati dalla scuola al comune - è stato pari a 61 (sessantuno) bambini.
Di conseguenza la Giunta Comunale nel 2019 ha concesso:
un primo acconto di euro 18.300 entro il 31 marzo pari al 40 per cento di 45.750 euro (45.750 = 61 bambini per 750 euro); un secondo acconto di euro 13.725 entro il 31 marzo pari al 30 per cento di 45.750 euro. Ora a saldo rimane, in base alla convenzione in essere, da erogare il saldo pari al 30 per cento.
Si chiede se il predetto saldo debba essere determinato sulla base dei bambini iscritti nell'anno 2018/2019 (N. 61) o sulla base del numero di bambini iscritti e residenti nell'anno 2019/2020, comunicati nel mese di settembre 2019 pari a 46?