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I modelli sotto riportati sono aggiornati al decreto ministeriale del Mit n. 14/2018 (previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs 50/2016).

Contenuti correlati

OPERE E INTERVENTI EDILI:

  • SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE “SEMPLIFICATA”
  • LIBERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE

(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)

Già in vigore le nuove norme (Art. 10)

La nuova normativa è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2017.

La finalità della nuova normativa (Art. 1)

La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie d’interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.

Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19)

Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 - (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica

Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (D.P.C.M. 12 dicembre 2005. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”).

Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13)

La normativa entra in vigore immediatamente nelle Ragioni a statuto ordinario.

Le Regioni a statuto speciale devono emanare norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato “A”.

Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5)

I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell’autorizzazione, anche semplificata.

Le regioni con l’adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell’allegato “A”.

Esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4)

Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione semplificata per una serie d’interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.

Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14) (Vedi circolare)

Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti.

Sono fatte salve le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici del codice. (D. Lgs. n. 42/04).

La così detta "liberalizzazione", introdotta dall'allegato “A”, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè la necessità della previa autorizzazione, ma non comporta una "liberalizzazione" del regime sostanziale degli interventi: per questa ragione il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz'altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall'allegato “A” siano consentibili. (Vedi circolare)

Condizione per la liberalizzazione (Vedi circolare)

Le condizioni per la "liberalizzazione" sono costituite, in molti casi, dal fatto che l'intervento o l'opera siano «eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o non comportino «modifiche a tali caratteristiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio».

Deve, in ogni caso trattasi, di interventi di "lieve entità" e del carattere "minore, privo di rilevanza paesaggistica".

Natura del vincolo (Vedi circolare)

I presupposti per la "liberalizzazione" sono costituiti, in molti casi, dalla natura del vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in aree sottoposte:

  • A vincolo ex art. 142 del codice:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, e i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;

  • A vincolo di bellezza panoramica (lettera d) dell'articolo 136 del codice).  (Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze).

e non ricadano, invece, in aree sottoposte:

  • A vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell'articolo 136 citato purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c):
  1. Gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
  2. Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
  3. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Valutazione dell’intervento (Vedi circolare)

Spetta al privato, attraverso al proprio tecnico verificare la liberalizzazione o meno dell’intervento edilizio, che se soggetto a titolo abilitante, trova riscontro nello stampato unificato ANCI.

Nell’ipotesi, invece che sia interessato un intervento completamente libero, in altre parole senza l’obbligo di qualsiasi titolo abilitante, spetta al privato la valutazione e dunque la responsabilità.

Dubbi del privato sull’intervento (se assoggettato ad autorizzazione semplificata o meno) (Vedi circolare)

Resta aperta la possibilità per la parte privata, nei casi più complessi o particolarmente dubbi, di presentare comunque in via prudenziale una domanda di autorizzazione semplificata facendo riferimento alla voce analoga contenuta nell'allegato “B”, confidando nell'accertamento, da parte dell'amministrazione, della sussistenza delle condizioni o meno per tale atto, o per la collocazione dell'intervento in una delle voci dell'allegato “A”.

Richiesta attestazione allo Sportello unico prima dell’inizio dei lavori (Vedi circolare)

È esclusa la possibilità di un'attestazione preventiva (atipica, non prevista dall'ordinamento) circa il rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche architettoniche etc.

Rimane ferma l’obbligo dello Sportello unico di acquisire eventualmente l’autorizzazione paesaggistica, o altri atti, in osservanza alle norme specifiche.

Sistematicità - Reiterabilità dell'intervento (Vedi circolare)

La reiterazione di interventi sul medesimo immobile (o area), in specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempreché non sussistano ragioni tecniche comprensibili potrà facilmente tradursi in un'alterazione delle sue caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l'applicazione dell'allegato “A” e il necessario ricorso all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

È chiaro - anche per questo profilo - che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale.

Dubbi circa l’individuazione della tipologia del vincolo paesaggistico (Vedi circolare)

Quando non vi è la certezza della classificazione di un intervento edile rientrante nelle lettere c) o d) dell'articolo 136 del Codice, dovrebbe trovare applicazione il vincolo più rigido, (lettera “c” proprio dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici) e non quello, più ampio, proprio delle bellezze panoramiche, (lettera “d”).

Nozione di interesse storico – architettonico o storico – testimoniale (Vedi circolare)

Un altro profilo particolarmente complesso e importante che esige primi, urgenti indirizzi applicativi attiene alla individuazione - nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex articolo 136, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici) - degli specifici immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, inclusi, per l'assenza di tale interesse, nella liberalizzazione, in deroga alla regola generale, propria dei suddetti complessi di immobili vincolati ex lettera c) citata che li esclude dall'applicabilità di molte delle tipologie elencate nell'allegato A (e dalla ivi prevista stessa "liberalizzazione").

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e quella semplificata

  • Autorizzazione ambientale semplificata, viene presentata per tutti gli interventi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 10)
  • Autorizzazione ambientale ordinaria viene presentata per tutti gli interventi, non realizzabili con quella semplificata e che non abbisognano della stessa (All. A), ha il termine di conclusione del procedimento di 105 giorni o 120, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 D. Lgs. n. 42/04)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13)

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto (se dovuto) il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA).
  • Validità 5 anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Attività e interventi liberi in area vincolata, senza autorizzazione (Art. 2)

La nuova disciplina individua espressamente le attività e gli interventi edili non soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ambientale, sia essa ordinaria o semplificata. (Allegato: “A”)

Ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto.

Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”

Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:

  • Allegato: “A” - Tratta 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche alle aree ed agli edifici. (Art. 2). Trattasi di un elenco non tassativo e non esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti, in quanto irrilevanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.
  • Allegato “B” - Tratta 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio. (Art. 3)

Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.

Stampati unificati per la richiesta di autorizzazione “semplificata”

Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:

  • Allegato: “C” – Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”. (Di cui all’art. 8 c. 1)
  • Allegato “D” – Relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla stessa richiesta. (Di cui all’art. 8 c. 1)

Da chi può essere presentata la richiesta d’autorizzazione semplificata

La richiesta d’autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all’asseverazione e la relazione paesaggistica.

Organo competente al controllo (Vedi circolare)

Le verifiche circa la corretta individuazione, da parte del privato, della tipologia di intervento, riguardo alle tipologie elencate nell'allegato “B”, spetta, nel regime della co-decisione, proprio dell'autorizzazione paesaggistica, a entrambe le amministrazioni co-decidenti. (Regione o ente territoriale delegato, e Soprintendenza).

Così come la verifica del rispetto delle prescrizioni spetta - allo stesso modo - alla Regione, al Comune e alla Soprintendenza, nella leale collaborazione.

La decisione conclusiva, in caso di dissenso, spetta alla Soprintendenza in tutti i casi in cui operi il regime del parere vincolante.

Ciò significa che anche nel caso di intervento repressivo inteso a rilevare la necessità di un’autorizzazione paesaggistica semplificata in una fattispecie nella quale il soggetto privato abbia invece ritenuto sotto la sua responsabilità di procedere in regime libero, ipotizzando 1a riconducibilità dell'intervento entro una delle tipologie di cui all'allegato A, la decisione in ordine alla necessità o meno di tale autorizzazione paesaggistica spetta in ultima istanza alla Soprintendenza.

Procedimento amministrativo (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11). (Vedi circolare)

La verifica preliminare è sempre obbligatoria.

Il privato ha diritto di ottenere l'archiviazione della pratica e la comunicazione che l'intervento o l'opera ricadono in regime libero in applicazione dell'allegato “A”.

Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:

  • Libero non assoggettato ad autorizzazione neanche semplificata, perché indicato (All. “A”), o già previsto dall’art. 149 del codice. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Che richiede l’autorizzazione ordinaria. (Iter normale di cui procedimento previsto dall’art. 146 del Codice)
  • Che richiede l’autorizzazione semplificata (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11).
  • Se per l’intervento sono necessari pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza dei servizi per l’acquisizione degli stessi. (In questo caso il tempo per l’acquisizione del parere del Soprintendente si dimezza, ovvero deve rispondere entro 10 gg., anziché 20 gg.)

Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)

  • Ha la possibilità, una sola volta, entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende).
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Pervenuti gli altri elementi integrativi di giudizio, trasmette la stessa richiesta, entro 20 giorni al Soprintendente con la proposta favorevole all’accoglimento.
  • IL Soprintendente ha tempo 20 gg. per esprimere il suo parere vincolante, se questo è favorevole:
    • Il dirigente adotta il provvedimento entro 10 gg.
  1. Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)
  • Ha la possibilità entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta.
  • Nel frattempo il procedimento per rilascio si sospende.
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Se verificati gli elementi integrativi di giudizio, permangono gli elementi ostativi alla richiesta, comunica entro 20 gg. la risposta negativa al richiedente.
  1. Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazione: (art. 11 c. 7)
  • IL Soprintendente comunica entro 10 gg al richiedente i motivi ostativi, all’accoglimento, indicando altresì le modifiche necessarie per ottenere una valutazione positiva assegnando 15 gg per presentare il nuovo progetto. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende)
  • Decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di modificare la propria valutazione negativa, nei successivi 20 gg., adotta il provvedimento fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all’interessato e all’amministrazione richiedente.

Cambio della tipologia dell’autorizzazione (Vedi circolare)

La Soprintendenza può dissentire e applicare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata, provvedendo a comunicarlo al Comune e alla stessa parte istante (alla stessa stregua di una comunicazione di motivo ostativo, ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990), quale ostativo sulla procedura, non sull'esito nel merito della domanda, con la conseguenza che la procedura dovrà ripartire ex novo.

 

Pareri contrastanti tra il Comune e la Soprintendenza (Articolo 11, comma 6) (Vedi circolare)

A termini di legge nulla impedisce alla Soprintendenza di esternare, nella sede propria del parere, il proprio avviso negativo sulle condizioni apposte dal Comune.

In caso di parere vincolante, l'avviso della Soprintendenza prevale su quello comunale.

Al riguardo appare tuttavia opportuno che siano stabilite adeguate forme di condivisione e di coinvolgimento anticipato della Soprintendenza, da parte del Comune, quando intenda fornire indicazioni su possibili modifiche del progetto al fine di renderlo autorizzabile.

Al netto della inevitabile variabilità ed eterogeneità dei casi.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 - 11) - Parere del Soprintendente - (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. (Il silenzio equivale all’assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).

Se invece l’area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)

Nel caso che l’istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati (Permesso di costruire). (L’iter procedure è indicato dettagliatamente nell’art. 11).

Una comunicazione di motivi ostativi "tardiva", intervenuta, ad esempio, il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della proposta di accoglimento comunale, non determinerà in alcun modo l’illegittimità del parere conclusivo negativo. (Vedi circolare)

Comunicazione all’interessato (Art. 11) (Vedi circolare)

L’esito dell’istruttoria concernente il rilascio dell’autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo.

Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).

Quale tecnico assevera l’intervento e firma la richiesta dell’autorizzazione

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell’autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. “C”), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. “D”), e l’indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l’area interessata all’intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali (Vedi circolare)

Il soggetto presenta un’unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.

Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (Art. 7)

Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.

Commissioni locali del paesaggio (Art. 11)

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 - 11) - Parere del Soprintendente - (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Rinvio a normative di settore (Art. 15)

Gli interventi liberi di cui all’Allegato “A”, restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l’occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).

Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta

(Art. 17)

Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l’esecuzione di lavori edili, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche “semplificata”), quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio – ambientale, punito da diverse norme penali, (Art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 - art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l’art. 724 del c.p.)

Rimessa in pristino (Vedi circolare)

Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentono la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio – ambientale.

Opere ed interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto

Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella “A”) realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)

Ipotesi d’abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (B 16, nell’allegato “B”), in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.

Procedimento sanzionatorio:

  1. Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l’Edilizia:
  • Accerta direttamente:
  • Verifica che, riguardo all’’abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l’abuso commesso, con l’ottenimento del titolo abilitativo.
  • Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l’illecito può ottenere la compatibilità ambientale.
  • Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall’art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall’art. 44/c DPR n. 380/01).
  • Comunica al Soprintendente l’illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):
  • Per la demolizione e rimessa in pristino.
  • Per la demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei trasgressori.

Nel caso che l’abuso ottenga la compatibilità paesaggistica:

  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04).
  • Comunica il rilascio dell’attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Nel caso negativo, o nell’ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta:

  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d’inosservanza:
  • Irroga anche la sanzione pecuniaria (di €. 20.000, solo se l’abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all’art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione d’ufficio, a spese dei trasgressori.
  • Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, trova applicazione la sanzione penale).
  • Riceve dalla polizia giudiziaria il rapporto:
  • Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).
  1. Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l’abuso

In assenza del titolo, (in difformità - totale e parziale - o con varianti essenziali) predispone:

  • RAPPORTO, contenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere:
  • Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) - Alla Regione, (o altro ente delegato). (Nella regione Emilia R. anche al Soprintendente) (Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente NON è delegato, il RAPPORTO (PROCESSO verbale) va trasmesso successivamente anche all’organo regionale, dirigente sismico, o altra istituzione, come il Genio Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome del PM titolare).
  • NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica (per il reato di cui art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 - art. 44/c DPR n. 380/2004), comprendente:
  • I nomi dei responsabili, (con l’identificazione e elezione di domicilio).
  • Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo - (Con documentazione fotografica e planimetrica parte integrante del medesimo verbale).
  • Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa.

ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare, fra l’altro:

  • La data di ultimazione dei lavori, (ovviamente se i lavori NON sono in corso).
  • I nomi: del dirigente, (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell’operatore (che ha realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, (anche se non è corresponsabile, per conoscenza).
  • La dichiarazione che la P. G. ha verificato l’abuso presso l’ufficio tecnico, (es.: l’assenza del titolo, la difformità, la presenza di vincoli, ecc.).

Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:

  • SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore, (dell’intera opera o solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.).

Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:

  • Che non è stata richiesta o che l’abuso non ha la ottenuto la compatibilità paesaggistica - ambientale e quindi non è possibile l’accertamento di conformità (sanatoria): la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché trova applicazione la sanzione penale ai sensi dall’art. 181 c. 1 - del D. Lgs. n. 42/04).

Ovvero:

  • Che l’abuso segnalato con il rapporto HA ottenuto la compatibilità paesaggistica - ambientale: la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata” (Trova applicazione l’art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica “semplificata”, (indicati nella tabella “B”) realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.

Nel particolare:

  • Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)
  • Ovvero:
  • Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
  • Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Nel caso venga rilasciato l’attestato di compatibilità

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D. Lgs. n. 42/04).

L’azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l’informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell’avvenuto rilascio dell’attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all’estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l’attestato di compatibilità

In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/04).

INTERVENTI GIÀ LIBERI DA TEMPO

NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA)

(Esclusi gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017 (All. “B”) soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata”).

Normativa: Art. 149 D. Lgs. n. 42/04

Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica – ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):

  • Manutenzione ordinaria.
  • Manutenzione straordinaria.
  • Revisione degli impianti (con manutenzione straordinaria).
  • Opere interne alle costruzioni (con manutenzione straordinaria)
  • Consolidamento statico.
  • Restauro e risanamento conservativo.
  • Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale (che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio).
  • Taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia. (Indicati dall’art. 142 c1/a D Lgs. n. 42/04).
  • L’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. (Legge “Sblocca Italia”, n. 164/14).

Titolo abilitativo edilizio

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale).

Avvertenza:

A fronte di normative di non facile interpretazione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

 

 

Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

(Nell’attività edilizia)

Normativa:

  • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
  • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
  • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
  • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

 

Glossario:

Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

 

Lavori edili

Titolo

Ufficio di presentazione

Norme

61

Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

(Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

Autorizzazione

(Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

 

Prevalenza sugli strumenti urbanistici

Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

l)   I vulcani.

m) Le zone di interesse archeologico.

Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

(Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Possibile il ricorso al TAR

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

Limitazione del titolo abilitante

Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
  • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
  • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Presentazione della richiesta d’autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

(Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Sportello unico per l’edilizia

Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

  • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
  • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
  • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
  • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

Modifica impianti elettronici e radioelettrici

Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

(Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

  • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
  • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
  • Della sospensione dei lavori.
  • Della demolizione e rimessa in pristino.
  • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
  • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
  • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
  • il Presidente della giunta regionale;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
  • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

Ovvero nel particolare:

  1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
  2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
  3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

Opere abusive

Sanzioni

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
  • SCIA alternativa “super”
  • Permesso di costruire

soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

  • Sospensione dei lavori
  • Ordinanza di ripristino
  • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
  • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
  • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
  • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

concorso di norme

Art. 33 DPR n. 380/01

Art. 31 DPR n. 380/01

Art. 41 DPR n. 380/01

  • Restauro e risanamento conservativo
  • Sanzione pecuniaria
  • Ordinanza di ripristino

Art. 37 /2 DPR n. 380/01

SANZIONI PENALI

Opere abusive

NOTE

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

DELITTO

Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Art. 734 c.p. (Eventuale)

Art. 31 – 32 – 33 etc.

Art. 44/c DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

CONTRAVVENZIONE

Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

Art. 734 c.p.

Art. 31 – 32 – 33 etc.

DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
  • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
  • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

  • Ricerche archeologiche
  • In assenza d’autorizzazione.

 Art. 175 D. Lgs. 42/2004

  • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
  • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

       

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

 

[1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

[2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

[3] (Aree tutelate per legge).

[4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

[5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

[6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

[7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

 

  •  

    Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

    (Nell’attività edilizia)

    Normativa:

    • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
    • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
    • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
    • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

     

    Glossario:

    Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

    Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

     

    Lavori edili

    Titolo

    Ufficio di presentazione

    Norme

    61

    Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

    (Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

    Autorizzazione

    (Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

    L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

    Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

    La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

    D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

     

    Prevalenza sugli strumenti urbanistici

    Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

    Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

    Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

    a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
    c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
    d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

    Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

    Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

    a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

    b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

    c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

    d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

    e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

    f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

    g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

    h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

    i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

    l)   I vulcani.

    m) Le zone di interesse archeologico.

    Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

    I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

    Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

    Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

    (Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

    Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

    1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

    Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

    3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

    L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

    4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

    Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Validità dell’autorizzazione

    L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

    I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

    Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

    5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

    Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

    Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

    La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

    Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

    Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

    Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

    Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

    IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

    8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

    Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

    Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

    9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

    Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

    10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

    Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

    L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

    11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Possibile il ricorso al TAR

    12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

    Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

    13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

    Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

    Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

    L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

    L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

    Limitazione del titolo abilitante

    Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

    Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

    Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

    Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

    • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
    • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
    • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Presentazione della richiesta d’autorizzazione

    La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

    Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

    (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

    Sportello unico per l’edilizia

    Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

    Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

    Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

    • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
    • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
    • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
    • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

    A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

    Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

    Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

    Modifica impianti elettronici e radioelettrici

    Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

    Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

    REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

    Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

    In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

    (Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

    In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

    Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

    Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

    Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

    • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
    • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
    • Della sospensione dei lavori.
    • Della demolizione e rimessa in pristino.
    • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
    • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
    • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
    • il Presidente della giunta regionale;
    • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
    • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

    Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

    Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

    Ovvero nel particolare:

    1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
      • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
      • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
    2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
    3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

    Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

    L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

    Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

    In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



     

    SANZIONI AMMINISTRATIVE

    Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

    Opere abusive

    Sanzioni

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
    • SCIA alternativa “super”
    • Permesso di costruire

    soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

    • Sospensione dei lavori
    • Ordinanza di ripristino
    • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
    • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
    • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
    • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

    concorso di norme

    Art. 33 DPR n. 380/01

    Art. 31 DPR n. 380/01

    Art. 41 DPR n. 380/01

    • Restauro e risanamento conservativo
    • Sanzione pecuniaria
    • Ordinanza di ripristino

    Art. 37 /2 DPR n. 380/01

    SANZIONI PENALI

    Opere abusive

    NOTE

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

    DELITTO

    Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Art. 734 c.p. (Eventuale)

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    Art. 44/c DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

    CONTRAVVENZIONE

    Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

    Art. 734 c.p.

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
    • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
    • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

    Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

    • Ricerche archeologiche
    • In assenza d’autorizzazione.

     Art. 175 D. Lgs. 42/2004

    • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
    • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

    Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

           

    Avvertenza:

    A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

     

    [1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

    [2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

    [3] (Aree tutelate per legge).

    [4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

    [5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

    [6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

    [7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

     

MEMOWEB n. 212 del 16/11/2017

Conferenza di Servizi: nuova disciplina e rappresentante unico

La circolare del Ministero del'Interno fornisce alcuni indirizzi operativi per l’applicazione della nuova disciplina della conferenza di servizi e per l'individuazione della figura del Rappresentante unico

Le schede trattano gli istituti di maggiore interesse in materia di appalti pubblici, con particolare attenzione agli aspetti pratici ed operativi, tenendo conto degli approdi normativi e giurisprudenziali più rilevanti.  

FORMAZIONE COD. 987450 - Daniele Lanza

La rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

Durata: 1 ora e 24 minuti

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19