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MEMOWEB n. 234 del 13/12/2019

Piccola tettoia in legno di copertura di distributori automatici: è attività edilizia libera

Tar Campania: per le sue caratteristiche, l'opera si figura come pertinenziale non necessitante di permesso di costruire

MEMOWEB n. 234 del 13/12/2019

Decreto Sisma: approvazione conversione in legge in Senato

L'assemblea del Senato ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 123/2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, nello stesso testo licenziato dalla Camera

Quesito del 05/12/2019

Titoli di studio richiesti per poter far parte di una commissione di gara

Ho necessità di sapere se, per appalti sopra i 150000 euro, ci sono vincoli sul livello del titolo di studio (diplomato o laureato) per la partecipazione ad una commissione di gara.

Quesito del 26/11/2019

Nomina avvocato da parte dell'amministrazione per ricorso davanti al Tar

Il nostro Ente ha ricevuto ricorso al Tar avverso atto deliberativo da parte di consiglieri comunali che citano sia il Sindaco che il Segretario Comunale .
Il nostro Ente intende resistere in giudizio non ritenendo fondato il ricorso , si chiede è opportuno che si faccia un unico atto in cui il Sindaco ed il Segretario decidono di costituirsi ; è necessario che il legale individuato sia il medesimo ; il legale eventualmente scelto dal Segretario deve essere condiviso ed inviare relativo preventivo che poi l'ente approva .
grazie

Quesito del 06/12/2019

Contributi comunali a favore della scuola dell'infanzia

Si premette che questo Comune ha una convenzione in essere con la parrocchia che prevede quanto testualmente riportato di seguito:
"ART. 12 – CONTRIBUTO DEL COMUNE
I contributi che il Comune erogherà sono intesi come forma di riconoscimento ed utilità sociale sulle spese di gestione normale, relative al funzionamento della scuola dell’infanzia e possono essere cumulabili con altri finanziamenti, sia pubblici che privati.
Nel caso di un eventuale avanzo attivo di gestione, dovuto al ritardato introito di provvidenze regionali/statali/comunali inerenti la gestione di anni precedenti, e/o da erogazioni liberali, provvidenze da parte di enti, aziende e privati, il Consiglio di gestione della Scuola sarà tenuto a fornire apposita relazione a giustificazione, in occasione della redazione del rendiconto consuntivo e nella quale siano chiaramente indicati e riscontrabili tutti i fattori di provenienza della predetta tipologia di avanzo, i soggetti erogatori ed i tempi di erogazione; ovvero che risulti chiaramente che l’avanzo sia determinato, in quella misura, solo dai fattori tecnici sopra elencati.
In presenza di avanzo di gestione dovuto a fattori tecnici indicati al comma precedente il contributo non può essere ridotto.
La Scuola dovrà altresì, entro il 31 luglio di ogni anno, presentare copia del rendiconto economico consuntivo dell’anno solare precedente ed il preventivo per l’anno in corso. La presentazione di tale rendiconto economico consuntivo è obbligatoria.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune provvede alla quantificazione dell’ammontare complessivo del contributo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base del numero di bambini iscritti e frequentanti per l’anno scolastico di riferimento.
A tal fine la scuola dovrà preventivamente comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno il numero di bambini iscritti per l’anno scolastico di riferimento (o in corso) e residenti nel Comune di xxx.
In caso di variazioni intervenute nel numero di iscritti, evento che si presenta generalmente all’inizio di ogni anno scolastico, il Comune, in sede di liquidazione, procederà alla rideterminazione del contributo sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell’anno in relazione al numero di bambini iscritti; tale variazione viene determinata calcolando in dodicesimi il contributo spettante, sulla base delle modifiche numeriche intervenute e facendo la differenza in più od in meno con la somma spettante per quel periodo in assenza di modificazioni.
I contributi concedibili sono:
a) Contributo annuo fino ad un massimo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni bambino iscritto alla Scuola dell’Infanzia regolarmente residente a xxx.
Il contributo sarà liquidato, compatibilmente con la disponibilità di cassa del Comune, come segue:
• Con un acconto pari al 40% entro il 31 marzo;
• Con un acconto pari al 30% entro il 31 luglio;
• Il saldo pari al 30% entro il 30 novembre, sempre dello stesso anno"
Un tanto premesso nel mese di settembre 2018 il numero dei bambini iscritti e residenti - comunicati dalla scuola al comune - è stato pari a 61 (sessantuno) bambini.
Di conseguenza la Giunta Comunale nel 2019 ha concesso:
un primo acconto di euro 18.300 entro il 31 marzo pari al 40 per cento di 45.750 euro (45.750 = 61 bambini per 750 euro); un secondo acconto di euro 13.725 entro il 31 marzo pari al 30 per cento di 45.750 euro. Ora a saldo rimane, in base alla convenzione in essere, da erogare il saldo pari al 30 per cento.
Si chiede se il predetto saldo debba essere determinato sulla base dei bambini iscritti nell'anno 2018/2019 (N. 61) o sulla base del numero di bambini iscritti e residenti nell'anno 2019/2020, comunicati nel mese di settembre 2019 pari a 46?

Quesito del 29/11/2019

Accertamento Agenzia delle Entrate inadempienza fornitore

Vorrei porre un quesito in merito al corretto comportamento da tenere in caso di esito positivo alla verifica dei soggetti inadempienti con l’Agenzia delle Entrate di un nostro fornitore.
In particolare abbiamo effettuato la verifica su una fattura da pagare con un importo dell’imponibile pari a € 9.400,00 e il fornitore è risultato inadempiente per l’intero importo e pertanto siamo in attesa della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle modalità di versamento.
Nel frattempo l’Ufficio tecnico ha provveduto a liquidare una fattura, emessa sempre dallo stesso fornitore (risultato inadempiente) per un altro lavoro e per un importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non soggetta al controllo di cui sopra. L’ufficio Ragioneria come deve comportarsi? Deve provvedere al pagamento della seconda fattura al fornitore oppure deve segnalare la presenza della fattura all’Agenzia delle Entrate?
Inoltre è possibile affidare nuovi ulteriori incarichi alla suddetta impresa sapendo della irregolarità fiscale della stessa?

Quesito del 28/11/2019

Prova del pagamento dell'imposta di bollo per l’offerta economica

È obbligatorio il documento di prova del pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica ai fini della partecipazione ad una procedura di gara?