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10 risultati di 432

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Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

(Nell’attività edilizia)

Normativa:

  • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
  • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
  • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
  • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

 

Glossario:

Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

 

Lavori edili

Titolo

Ufficio di presentazione

Norme

61

Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

(Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

Autorizzazione

(Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

 

Prevalenza sugli strumenti urbanistici

Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

l)   I vulcani.

m) Le zone di interesse archeologico.

Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

(Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Possibile il ricorso al TAR

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

Limitazione del titolo abilitante

Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
  • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
  • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Presentazione della richiesta d’autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

(Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Sportello unico per l’edilizia

Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

  • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
  • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
  • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
  • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

Modifica impianti elettronici e radioelettrici

Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

(Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

  • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
  • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
  • Della sospensione dei lavori.
  • Della demolizione e rimessa in pristino.
  • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
  • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
  • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
  • il Presidente della giunta regionale;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
  • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

Ovvero nel particolare:

  1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
  2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
  3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

Opere abusive

Sanzioni

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
  • SCIA alternativa “super”
  • Permesso di costruire

soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

  • Sospensione dei lavori
  • Ordinanza di ripristino
  • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
  • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
  • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
  • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

concorso di norme

Art. 33 DPR n. 380/01

Art. 31 DPR n. 380/01

Art. 41 DPR n. 380/01

  • Restauro e risanamento conservativo
  • Sanzione pecuniaria
  • Ordinanza di ripristino

Art. 37 /2 DPR n. 380/01

SANZIONI PENALI

Opere abusive

NOTE

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

DELITTO

Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Art. 734 c.p. (Eventuale)

Art. 31 – 32 – 33 etc.

Art. 44/c DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

CONTRAVVENZIONE

Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

Art. 734 c.p.

Art. 31 – 32 – 33 etc.

DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
  • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
  • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

  • Ricerche archeologiche
  • In assenza d’autorizzazione.

 Art. 175 D. Lgs. 42/2004

  • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
  • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

       

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

 

[1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

[2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

[3] (Aree tutelate per legge).

[4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

[5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

[6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

[7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

 

  •  

    Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

    (Nell’attività edilizia)

    Normativa:

    • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
    • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
    • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
    • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

     

    Glossario:

    Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

    Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

     

    Lavori edili

    Titolo

    Ufficio di presentazione

    Norme

    61

    Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

    (Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

    Autorizzazione

    (Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

    L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

    Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

    La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

    D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

     

    Prevalenza sugli strumenti urbanistici

    Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

    Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

    Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

    a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
    c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
    d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

    Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

    Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

    a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

    b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

    c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

    d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

    e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

    f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

    g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

    h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

    i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

    l)   I vulcani.

    m) Le zone di interesse archeologico.

    Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

    I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

    Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

    Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

    (Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

    Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

    1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

    Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

    3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

    L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

    4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

    Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Validità dell’autorizzazione

    L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

    I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

    Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

    5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

    Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

    Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

    La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

    Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

    Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

    Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

    Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

    IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

    8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

    Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

    Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

    9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

    Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

    10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

    Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

    L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

    11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Possibile il ricorso al TAR

    12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

    Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

    13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

    Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

    Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

    L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

    L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

    Limitazione del titolo abilitante

    Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

    Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

    Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

    Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

    • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
    • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
    • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Presentazione della richiesta d’autorizzazione

    La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

    Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

    (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

    Sportello unico per l’edilizia

    Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

    Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

    Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

    • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
    • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
    • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
    • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

    A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

    Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

    Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

    Modifica impianti elettronici e radioelettrici

    Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

    Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

    REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

    Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

    In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

    (Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

    In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

    Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

    Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

    Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

    • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
    • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
    • Della sospensione dei lavori.
    • Della demolizione e rimessa in pristino.
    • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
    • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
    • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
    • il Presidente della giunta regionale;
    • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
    • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

    Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

    Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

    Ovvero nel particolare:

    1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
      • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
      • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
    2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
    3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

    Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

    L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

    Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

    In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



     

    SANZIONI AMMINISTRATIVE

    Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

    Opere abusive

    Sanzioni

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
    • SCIA alternativa “super”
    • Permesso di costruire

    soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

    • Sospensione dei lavori
    • Ordinanza di ripristino
    • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
    • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
    • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
    • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

    concorso di norme

    Art. 33 DPR n. 380/01

    Art. 31 DPR n. 380/01

    Art. 41 DPR n. 380/01

    • Restauro e risanamento conservativo
    • Sanzione pecuniaria
    • Ordinanza di ripristino

    Art. 37 /2 DPR n. 380/01

    SANZIONI PENALI

    Opere abusive

    NOTE

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

    DELITTO

    Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Art. 734 c.p. (Eventuale)

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    Art. 44/c DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

    CONTRAVVENZIONE

    Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

    Art. 734 c.p.

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
    • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
    • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

    Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

    • Ricerche archeologiche
    • In assenza d’autorizzazione.

     Art. 175 D. Lgs. 42/2004

    • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
    • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

    Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

           

    Avvertenza:

    A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

     

    [1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

    [2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

    [3] (Aree tutelate per legge).

    [4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

    [5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

    [6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

    [7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

     

Normative:

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 nel 25 novembre 2016 e dell’art. 10 c. 1/c L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Nel rispetto della disciplina sottonotata, è possibile la realizzazione delle:

e-bis) opere STAGIONALI e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, CONTINGENTI e TEMPORANEE, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa COMUNICAZIONE di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL” o CAL) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, e nella seconda della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.

In altre parole si ha:

  • La STAGIONALITÀ quando una struttura viene ripetutamente installata negli anni e rimossa al termine della stagione.
  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • La TEMPORANEITÀ è la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 180 gg. (Prima 90 gg. termine modificato dal Decreto Semplificazioni).

Precarietà delle opere e interventi edilizi

Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente provvisorio. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere. 

All’interno di queste condizioni si collocano gli impianti e strutture libere ma assoggettate obbligatoriamente alla comunicazione d’inizio lavori.

Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio.
  • Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni degli impianti e strutture).
  • Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04, si veda più avanti).
  • Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.

Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo delle opere stagionali e contingenti temporanee

  • Massimo 180 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo la struttura in conformità agli strumenti urbanistici).

OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI E TEMPORANEE

PREVISTE NEL GLOSSARIO

(DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis)

(D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 –

(Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:

  • Non di limitate dimensioni, altrimenti sarebbe un intervento non assoggettato a Comunicazione. È necessario però, verificare al riguardo, la normativa regionale e comunale, che può prevedere anche la superficie.
  • Dovrebbe riguardare l’installazione su suolo privato e su suolo pubblico, o aperto al pubblico (con regolare concessione).
  • Vi possono rientrare anche le seguenti pertinenze (o lavori) se dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, che altrimenti potrebbero essere soggette a titolo abilitante, come per esempio:
    • Baracca.  Baraccamento. Box in metallo.
    • Capanno. Casotto. Chiosco.
    • Gazebo con tetto rigido.
    • Opere necessarie per eliminazione di un pericolo immediato.
    • Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida.
    • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale)
    • Puntellamento e consolidamento - Tettoia. Recinzione.
    • ecc. ecc.
  • Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:

  • Stand, banchi, chioschi, allestimenti, ecc. con le autorizzazioni di settore, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso.
  • Impianti che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: fiere, raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione del suolo.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:

  • Toelette, bagni chimici, (in area privata e pubblica) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità, (es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.), o in occasione di lavori edili urgenti, lavori stradali, per riparazione guasti, ecc.
  • Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
  • Dovrebbe riguardare la collocazione su suolo privato, mentre l’installazione su suolo pubblico, o d’uso pubblico abbisogna della concessione specifica.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste.      

Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:

  • Impianti in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare la collocazione sia sul suolo pubblico, (con concessione), che quello privato.
  • Anche se a carattere temporaneo, secondo le dimensioni, potrebbe essere necessario il titolo abilitativo (CILA), dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza degli impianti.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:

  • Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.) Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione).
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58 del Glossario) - Note:

  • Predisposizione di aree di parcheggio, (in terreno privato e pubblico, in quest’ultima ipotesi con concessione) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzate in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni)
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • La mancanza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”)

Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni)

(Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:

 

Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –

  • È stato inserito nella normativa il periodo stagionale dell’occupazione e degli impianti delle cosiddette strutture leggere amovibili, quindi di fatto rinnovabile ogni anno, anche in assenza delle condizioni di contingibilità.

Esempio opere:

  • Strutture in genere poste all'esterno (es: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici, cabine, ecc.

Durata delle opere

  • È stata modificata la durata per il mantenimento delle stesse opere, che passa da 90 gg. a 180 gg.

Montaggio e smontaggio

  • Trova altresì sottolineatura nella norma il fatto che il termine suddetto comprende anche le opere di montaggio e smontaggio dell’impianto, dalla data della presentazione.

Rispetto delle norme di sicurezza e di settore

  • È però sempre richiesto per l’installazione stessa dell’impianto temporaneo, il rispetto delle norme riguardanti la l’occupazione del suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza, l’antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina correlata vigente.

Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –

  • L’inizio dei lavori è consentito solamente con l’invio allo Sportello unico, tramite l’apposito stampato unificato, della citata Comunicazione “CIL”, senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione, così come quella della fine dei lavori di smontaggio della struttura.

Lavori in economia

  • Le opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, potranno essere effettuate in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne, (es.: un parcheggio provvisorio, un piccolo gazebo).

Obbligo di un’impresa specializzata

  • Se l’intervento si riferisce a strutture che interessano le discipline di settore, ove vi è la necessità di garantire le condizioni di sicurezza riguardante la pubblica incolumità e quella degli impianti, necessità invece il ricorso ad un’impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, (es. gazebo e tensostruttura di rilevanti dimensione, chiosco chiuso, ecc.)

ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

Se l’installazione interessa un’area pubblica con vincolo paesaggistico, non abbisogna di autorizzazione, se su suolo pubblico, con i limiti qui sotto indicati.

 

Strutture amovibili in area protetta dal punto di vista paesaggistico culturale -

(Art. 10 c. 5, legge n. 120/2020 che ha convertito il Decreto Semplificazioni”)

 

Titolo abilitativo edilizio

  • Molte di queste strutture sono soggette a “CIL”, secondo le dimensioni e le caratteristiche, (come per esempio: i gabinetti chimici, tensostrutture, gazebo, cabine, ecc.).
  • Altre a CILA (pertinenza) ed anche ancora al “Permesso di costruire/SCIA super, (come per esempio il dehors, ecc.).

 

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione paesaggistica – culturale –

  • L’installazione, con impianti ed elementi relativi, di strutture amovibili, nelle “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs.  n. 42/04, in condizioni di sicurezza non abbisogna di autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo.
  • Ne deriva che non necessita neanche dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31del 2017 – All. “B” punto: B25)
  • Esempio opere: verande e strutture in genere poste all'esterno (es: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine, ecc.

 

 

Occupazione di suolo pubblico con concessione

  • Se la posa in opera di elementi avviene su area pubblica o privata gravata dalla servitù di pubblico passaggio è tuttavia necessaria la concessione del suolo previo pagamento dell’occupazione, o comunque secondo le indicazioni delle regioni e comuni.

Occupazione di suolo privato

  • L’intervento sul suolo privato è comunque soggetto ad autorizzazione amministrativa per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti o bevande, per i pubblici esercizi o di vendita per i negozi.

Rispetto delle norme correlate all’occupazione

  • Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Occupazioni non consentite

Da questo provvedimento restano però escluse le aree le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prossimi ai siti archeologici ed altre zone di particolare valore storico ed artistico da individuare negli strumenti urbanistici comunali

Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali e contingenti temporanee

La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Sportello unico per l’edilizia (SUE) (Che rimane titolare della funzione)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

  • Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se dovuti, vi è l’obbligo per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE “CIL” da presentare. (Non vi provvede direttamente il Comune).
  • La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa.
  • Ne deriva, come già accennato, che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.
  • Obbligo della COMUNICAZIONE di fine lavori al Comune

L’interessato, ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Ricevuta la COMUNICAZIONE “CIL” procede all’avvio del procedimento.
  • La disciplina prevede che al ricevimento della COMUNICAZIONE “CIL” lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
    • Dell’amministrazione competente.
    • Della persona responsabile del procedimento.
    • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -

  • Nell’ipotesi che la COMUNICAZIONE “CIL” sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza delle citate condizioni richieste o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di iniziare o proseguire i lavori

  • La mancata conformazione della COMUNICAZIONE “CIL” comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori per le strutture o impianti (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nell’ipotesi d’inosservanza, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con atto inidoneo, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale/CILA/PAS: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione.
  • Validità: 180 giorni dalla data di presentazione. (Compreso lo smontaggio)

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.

La mancata esibizione della “CIL” è sanzionata dal regolamento edilizio nell’articolo specifico che fa riferimento alla documentazione da tenere nei luoghi dei lavori.

Cartello di cantiere per le opere stagionali e contingenti

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  • Mancata COMUNICAZIONECIL” al Comune e mancata COMUNICAZIONE di fine lavori
  • L’esecuzione di opere IN condizioni di contingibilità (dimostrabile) senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: gazebo, aree di parcheggio provvisorio, servizi igienici mobili, ecc.)
  • L’esecuzione di opere STAGIONALI, soggette dal punto di vista edilizio, secondo la legislazione a COMUNICAZIONE “CIL”, senza la presentazione della stessa, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: baracca per la vendita di frutta stagionale, in area privata, ecc.).
  • La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (In alcune regioni però è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc.)
  • L’esecuzione di opere NON in condizioni di contingibilità con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti eventualmente dalla regione).
  • Il mantenimento della struttura oltre il periodo previsto (180 gg. dalla data di COMUNICAZIONE “CIL”) è soggetto alla sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una struttura soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino nei casi previsti eventualmente dalla regione).

Applicazione delle norme correlate di settore

Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia

L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa)

Disciplina della COMUNICAZIONE “CIL” nelle aree terremotate

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.

Normativa:

  • Art. 30 DPR n. 380/01 e s.m.i.
  • DPR n. 445/00
  • Leggi regionali - Strumenti urbanistici - Regolamento edilizio

Certificato di destinazione urbanistica “CDU”

Il documento contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un’area o un immobile, così come previsto dal Piano Regolatore Generale e da altri atti comunali, (es.: zona agricola, edificabile, inedificabile, area destinata a verde, a viabilità, destinazione d’uso, ecc.).

La situazione giuridica attestata nel certificato rilasciato è quindi il risultato di provvedimenti adottati precedentemente, ed in vigore nel momento storico della richiesta, ovvero dalla data del rilascio.

Certificato di destinazione urbanistica “CDU” storico

È prevista anche la possibilità di richiedere che il “CDU” sia riferito ad una data precedente, alla stessa richiesta, ed anche prima dell'approvazione del Piano Regolatore Generale vigente o dell'ultima variante allo stesso, o ad altri atti.

In questo caso il “CDU” rappresenta la memoria storica della disciplina urbanistica, in un dato momento storico.

Quando è necessario il “CDU”

La certificazione, che rappresenta il contenuto di atti pubblici preesistenti deve essere allegata agli atti da costituirsi tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando tali terreni non costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano e purché la loro superficie complessiva sia maggiore di 5.000 metri quadrati.

Quando NON è necessario il “CDU”

La normativa relativa al rilascio del “CDU” non trova applicazione quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

Ufficio e dirigente che rilascia il “CDU”

In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione), in qualità di pubblico ufficiale, rilasciarlo. (Il Sindaco o l’assessore, non hanno competenza al riguardo, ad eccezione nei comuni con meno di 5000 abitanti, in assenza di personale idoneo).

Tempo di rilascio del “CDU”

Il dirigente, dalla data di presentazione della richiesta regolarmente protocollata, ha tempo 30 giorni per il rilascio.

Il periodo può essere interrotto per la richiesta di atti o elementi integrativi.

Mancato rilascio del “CDU” da parte dello Sportello unico per l’edilizia

Nel caso di mancato, rilascio, per qualsiasi motivo, del “CDU” nel termine previsto, il certificato può essere sostituito da una auto dichiarazione dei soggetti interessati, attestante:

  • L’avvenuta presentazione della domanda.
  • La destinazione urbanistica dei terreni, secondo gli strumenti urbanistici.

(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 30 del DPR n. 380/01, o legge regionale).

Validità e decadenza del “CDU”

Il certificato rilasciato per legge è soggetto a:

Validità

  • Per anni uno dalla data di rilascio.

Decadenza

  • Se a certificato rilasciato, nel frattempo, sono state modificate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, riguardanti nello specifico l’area oggetto dell’istanza.

Soggetto che ha titolo per richiedere il “CDU”

Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati (persone fisiche o giuridiche) a richiedere il “CDU”:

  • Il proprietario del suolo, comproprietario, eredi.
  • Il titolare del diritto di superficie.
  • Il titolare di diritto reale.
  • Tecnico o persona delegata, nelle forme di legge.

e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa e indicati dal regolamento edilizio.

Motivazioni per richiedere il “CDU”

Il certificato può essere richiesto per tre specifici motivi:

  • Per la stipula di un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno, che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie,
  • Per la stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito nel nuovo Catasto edilizio urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq;
  • Per la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali già esistenti, relativi a terreni.

Più semplicemente:

    • Conoscenza, per eventuale transazione economica
    • Stipula di rogito notarile di trasferimento
    • Dichiarazione di successione
    • Ecc. 

Dove presentare la richiesta del “CDU”

La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato comunale (se presente), allegando, la documentazione di legge. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

(Attenzione: non è prevista l’acquisizione di atti da parte dello stesso Sportello unico).

Documentazione da allegare alla richiesta del “CDU”

La documentazione indicata (non esaustiva) per la presentazione dell’istanza si può così riassumere:

  • Modulo di istanza di rilascio. (Non esiste uno stampato unificato nazionale) (Secondo la regione)
  • Moduli accessori: pagamento dell’imposta di bollo; pagamento dell’imposta di bollo per rilascio del certificato; ulteriori mappali oggetto della richiesta del certificato. (Secondo la regione)

Allegati obbligatori:

  • Planimetria catastale con dati completi dei terreni, quali Comune, Provincia, foglio, particella.
  • N° 2 copie estratto autentico di mappa catastale aggiornato (in scala 1/2000), con raggio minimo di mt 200, con evidenziato il/i mappale/i interessati, (rilasciato da non oltre sei mesi), o frazionamento in forma autentica (rilasciato da non oltre tre mesi) o copia riportante la dichiarazione a firma di un professionista abilitato attestante la fedeltà con l’originale. (Secondo la regione)
  • N° 2 copie estratto di PRG scala 1:5000 con evidenziata l'area interessata dal certificato. (Secondo la regione)
  • Copia del documento d’identità del dichiarante.
  • Attestazione in originale del versamento dei diritti di Segreteria/istruttoria[1], (considerato che, in ogni caso, il rilascio del CDU è soggetto al pagamento di tali diritti).  (Secondo la regione)
  • Quant’altro previsto dal comune. (Fotocopia della carta d’identità, codice fiscale, ecc.) (Secondo la regione)
  • Altro secondo eventuale norme regionali e comunali.

Adempimenti dello Sportello unico per l’edilizia

  • Ricevuta alla presentazione della richiesta del “CDU”

La disciplina prevede che all’atto della presentazione del “CDU” lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

  • Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  • Istruttoria del responsabile del procedimento - Richiesta di ulteriore documentazione

Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per il rilascio, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.

In questo caso il rilascio del “CDU” può essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti. (Nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 241/90):

  • Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta

Nel procedimento relativo al rilascio del “CDU”, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

  • Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  • Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
  • Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  • Rilascio del “CDU” on line

Il “CDU” può essere rilasciato, nel caso di richiesta telematica on line, firmato digitalmente dal Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) sulla casella posta elettronica indicata nella richiesta, previo pagamento di quanto dovuto.

  • Rilascio del “CDU” in forma cartacea

Nel caso di richiesta cartacea, la consegna avverrà attraverso stampati e moduli della pubblica amministrazione, sempre previo pagamento di quanto dovuto.

Nullità degli atti negoziali senza la presentazione del CDU”

Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari, ove agli atti stessi non sia allegato il “CDU”, contenente le prescrizioni urbanistiche, con i vincoli di tutela riguardanti l’area interessata.  (Significa che non sono mai nati, non sono mai esistiti, ovvero non sono annullabili)

Possibilità di confermare i dati del CDU” (sanatoria)

Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni ai quali non sia stato allegato il CDU”, o non contengano la dichiarazione, che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate alla data in cui è stato stipulato l’atto da confermare (sanare) o contenente l’omissione.

Il “CDU” non vale per la pubblica amministrazione

Non è previsto dalla legge che Il “CDU” possa essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione.

Lo stesso deve riportare la dicitura: “Il “CDU” non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Gli interessati hanno la possibilità di sostituire Il “CDU” medesimo con una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi di legge. (DPR 445/00).

 

[1] DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti per il rilascio del Certificato di destinazione Urbanistica:

  • Marche da bollo, per richiesta e rilascio ed altre in relazione al numero di pagine.                                                               €. ............
  •  Fino a 5 particelle richieste, in un'unica zona urbanistica (con rilascio entro 30 giorno).                                                  €. ............
  •  Per ogni particella in più oltre le prime 5.                                                                                                                                               €. ............
  • Per ogni zona urbanistica in più oltre la prima.                                                                                                                                     €. ...........

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