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Tributi

Ravvedimento operoso

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 83
15 dicembre
2023

Ravvedimento operoso IMU/TASI 2^ Rata - Lungo (365 giorni)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 365 giorni (Lungo)

15 gennaio
2023

Ravvedimento operoso IMU 2^ Rata - Breve (30 giorni)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 30 giorni (Breve)

15 giugno
2023

Ravvedimento operoso IMU/TASI 1^ Rata - Lungo (365 giorni)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente con applicazione di sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale - 365 giorni (Lungo)

NOTA OPERATIVA n. 205 del 26/10/2022

Rimborsi IMU a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022

La pronuncia di legittimità che ha stabilito che, indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che risieda e dimori abitualmente nell'immobile, apre la strada alle istanze di rimborso da parte dei contribuenti e comporta la necessità di valutare l’opportunità dell’esercizio dell’autotutela per gli eventuali accertamenti emessi sulla base delle norme dichiarate incostituzionali.

PRATICA COD. 853540.5.a.1

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.

Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Il calcolo degli interessi

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze:

  • dal 1° gennaio 2020: 0,05% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2018)
  • dal 1° gennaio 2019: 0,8% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2018)
  • Dal 1° gennaio 2018: 0,3 (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017)
  • Dal 1° gennaio 2017: 0,1% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)

Modalità di versamento

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».

Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.

Quesito del 05/01/2022

TARI -Ravvedimento lungo

Si chiede un parere in merito alla seguente situazione:
In data 14/12/2021 un contribuente, presentandosi allo sportello per chiedere informazioni, ha dichiarato di avere a disposizione un appartamento, in locazione, da anni. Non avendo mai presentato dichiarazione TARI è stato invitato alla compilazione della stessa, cosa che ha fatto nell’immediato, ed è stato informato del fatto che avrebbe ricevuto un accertamento esecutivo per omessa dichiarazione.
L’ufficio, in data 17/12/2021 ha emesso avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione, relativamente alle annualità 2015 e 2016, spedendo plico raccomandato con ricevuta di ritorno che non ha ancora ritirato perché non è presente al suo indirizzo di residenza ma di cui ha chiesto l’invio a mezzo mail.
L’ufficio ha provveduto ad anticipare l’atto a mezzo mail e il contribuente ha manifestato l’intenzione di ravvedersi adducendo l’illegittimità della nostra pretesa in quanto partita dopo che lui ha presentato la dichiarazione.
Il contribuente può chiedere di ravvedersi avendo l’Ufficio emesso avviso di accertamento per gli anni 2015 e 2016? In caso affermativo a partire da quale annualità potrebbe farlo? Il ravvedimento deve calcolarlo l’ufficio a seguito di presentazione di richiesta da parte del contribuente?

15 gennaio
2020

Ravvedimento operoso IMU 2^ Rata - Breve (30 giorni)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 30 giorni (Breve)

15 gennaio
2021

Ravvedimento operoso IMU 2^ Rata - Breve (30 giorni)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 30 giorni (Breve)

15 gennaio
2022

Ravvedimento operoso IMU 2^ Rata - Breve (30 giorni)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 30 giorni (Breve)

15 giugno
2022

Ravvedimento operoso IMU/TASI 1^ Rata - Lungo (365 giorni)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente con applicazione di sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale - 365 giorni (Lungo)