Tutti i prodotti della sezione
Guide operative, note d’approfondimento e scadenze insieme a un archivio personalizzabile di modulistica per aiutare l’ufficiale di stato civile e d’anagrafe e i funzionari addetti all’URP ad affrontare la complessità delle loro funzioni alla prova dei cambiamenti generali della società.
E-BOOK
Unioni civili e convivenze di fatto
Manuale per l’ufficiale d’anagrafe e di stato civile
Agostino Pasquini, Andrea Antognoni – 2a edizione – 204 pagine
Aggiornato al D.M. 27 febbraio 2017 per i nuovi registri e le formule
MEMOWEB n. 180 del 27/09/2018
Decreto Sicurezza e Immigrazione: riepilogo delle misure
Il Ministero dell'Interno ha realizzato un documento riassuntivo di tutte le misure contenute nel recente decreto-legge approvato dal CdM
MEMOWEB n. 180 del 27/09/2018
Elezioni provinciali 31 ottobre 2018: il dossier UPI
Il documento contiene scadenze e adempimenti per le elezioni del 31 ottobre 2018: entro mercoledì 26 settembre i segretari comunali devono inviare l'elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto
Iscrizione e cancellazione dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero
INFORMAZIONI
L'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all'estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.
Competenti alla regolare tenuta dell' A.I.R.E. sono i comuni italiani. L'iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all'iscrizione nelle liste elettorali.
Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell'interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.
Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero.
L'iscrizione nell' A.I.R.E. comporta l'automatica cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano.
L'obbligo di iscrizione riguarda:
- i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, periodo superiore ad un anno;
- i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
- coloro che acquistano la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
QUANDO
L'iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all'estero.
La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.
DOVE
L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L'eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l'interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero [PDF Compilabile].
La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].
NOTE
Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento al consolato deve essere comunicato:
- l trasferimento della propria abitazione o residenza;
- le nascita dei figli;
- i matrimoni;
- le morti;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il consolato provvederà all'inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.
MEMOWEB n. 179 del 26/09/2018
Rilascio carta di identità a minore: necessità della firma del genitore separato
Si propone un interessante quesito nel quale si chiede, nel caso di rilascio della carta d'identità ad un minore di 7 anni con genitori separati e di cui la madre ha l'affido esclusivo, se per la validità all'espatrio del documento occorra anche la firma del padre
MEMOWEB n. 179 del 26/09/2018
Decreto Sicurezza e Immigrazione: testo approvato e documentazione di approfondimento
Il CdM ha approvato un decreto-legge che introduce una serie di novità, partendo dalla gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza. Disponibili il testo integrale del provvedimento, la relazione illustrativa e la relazione tecnica
MEMOWEB n. 178 del 25/09/2018
Protezione internazionale e tutela umanitaria: chiarimenti sul rilascio del permesso di soggiorno
Il Ministero dell'Interno fornisce alcuni chiarimenti sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
INFORMAZIONI
In occasione delle elezioni comunali i cittadini di un altro Paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare nel Comune di residenza e possono candidarsi alla carica di consigliere comunale.
Possono altresì svolgere le funzioni di assessore, ma non possono candidarsi a Sindaco o e Vice Sindaco, poiché questi ultimi rivestono la carica di ufficiali di governo.
Lo stesso diritto spetta ai dipendenti delle ambasciate o dei consolati, anche se non iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, che possono candidarsi e/o votare nel comune ove svolgono il servizio.
Per poter beneficiare del diritto di elettorato attivo e passivo è necessario chiedere l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte.
COSA FARE
Occorre presentare la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte;
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.
Il termine è non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione delle elezioni (quarantesimo giorno antecedente la data della votazione).
DOVE
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata o fatta pervenire con le modalità consentite dalla vigente normativa all’ufficio elettorale. Nella domanda occorre dichiarare la cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo del paese di origine, la richiesta di iscrizione anagrafica, se non già iscritto e la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali.
NOTE
Il diritto di voto e di candidatura per cittadini U.E. si estende anche alle eventuali elezioni circoscrizionali.
INFORMAZIONI
Per essere designati scrutatori presso i seggi elettorali è necessario essere iscritto in apposito albo tenuto dal Comune, formulando a tal fine apposita istanza.
L’iscrizione avviene infatti sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno. Al richiedente sono richiesti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- possesso del titolo di studio almeno della scuola dell’obbligo.
Non possono svolgere le funzioni di scrutatore:
- i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all’Albo degli scrutatori può richiedere la cancellazione formulando apposita richiesta, la quale può essere accolta solo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
COSA SERVE
Per richiedere l’iscrizione occorre presentare un’apposita domanda. Tale richiesta va formulata nel periodo tra il 1 ottobre e il 30 novembre, indicando gli estremi del conseguimento del titolo di studio.
Per richiedere la cancellazione, invece, occorre formulare la richiesta di cancellazione che riporti i gravi, giustificati e comprovati motivi per i quali si chiede l’eliminazione dall’Albo. Tale richiesta può essere formulata in qualsiasi momento dell’anno.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.
INFORMAZIONI GENERALI
Per essere designati Presidenti di seggio elettorale è necessario essere iscritti in apposito albo tenuto dalla Corte d’Appello.
L’iscrizione avviene sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, da formularsi nel mese di ottobre di ciascun anno, al quale sono richiesti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono svolgere le funzioni di presidente:
- chi ha superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all’Albo può altresì chiedere la cancellazione dall’albo, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
COSA SERVE
Domanda di iscrizione, con gli estremi del titolo di studio conseguito, oppure domanda di cancellazione.
QUANDO
Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda l’iscrizione.
Entro il 31 dicembre per le domande di cancellazione.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.