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Tecnico LL. PP.

Regolamento edilizio (art. 4)

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 59

NOTA OPERATIVA n. 4 del 07/01/2022

Distanze tra edifici: no alla deroga dei 10 metri

Tar Abruzzo: le norme sulle distanze tra le costruzioni o tra queste ed i terreni confinanti non possono essere derogate e la loro violazione comporta la facoltà del vicino di chiedere la riduzione in pristino

NOTA OPERATIVA n. 42 del 03/03/2021

Regolamento edilizio tipo e regolamento comunale: il calcolo delle volumetrie corretto

Consiglio di Stato: il RET risponde a una esigenza di ‘uniformità semantica’ ma non può scavalcare l'autonomia pianificatoria del comune

NOTA OPERATIVA n. 199 del 15/10/2020

Pergotenda, volume tecnico e confini tra edifici: chiarimenti

Tar Emilia-Romagna: per la pergotenda non serve il permesso di costruire e non va demolita anche se non rispetta la distanza minima di 1,5 metri dal confine, in assenza di un accordo con il proprietario limitrofo, se il regolamento comunale è sopravvenuto 'dopo' la costruzione della stessa

Quesito del 31/07/2020

Accertamento di conformità

Buongiorno, è stata presentata una scia per opere di manutenzione straordinaria di un immobile in data 17.07.2020.
A seguito dell’istruttoria è stata riscontrata una difformità tra le schede catastali del 1987 allegate al Condono e lo stato di fatto dichiarato dal progettista con la predetta SCIA.
Effettuate alcune ricerche è emersa una DIA nel 1999 (per opere interne) dove il tecnico dichiarava uno stato di fatto già difforme alle schede catastali del 1987, ma a seguito della presentazione della DIA l’Ufficio non ha effettuato verifiche e sopralluoghi in modo da accertarne l’effettiva conformità accettando quanto il tecnico aveva dichiarato essendo una DIA.
Ora, ai sensi dell’art. 9 bis del DPR 380/2001, lo stato legittimato è quello relativo alla DIA del 1999 essendo l’ultimo intervento edilizio? Sanando così di fatto le opere eseguite?

MEMOWEB n. 114 del 17/06/2020

Prestazione energetica nell'edilizia: pubblicato il decreto di attuazione

Analisi delle norme di interesse per i comuni contenute nel d.lgs. 48/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 giugno 2020, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

MEMOWEB n. 48 del 12/03/2020

Il sottotetto abitabile non è un volume tecnico

Tar Campania: un sottotetto abitabile con altezza di mt. 2,60 e altezza minima di mt. 2,10 non può assolutamente rientrare nella nozione di volume tecnico

Quesito del 17/02/2020

Cambio di destinazione d'uso da negozio a "spazio espositivo museale"

Su un edificio privato esistente attualmente destinato ad attività commerciale (negozio) della superficie complessiva di 450 mq. posti su due livelli (150 mq. di superficie di vendita, 150 mq. di magazzino e 150 mq. di scantinato) non dotato di alcun spazio per parcheggi nè di spazi a verde, la proprietà intende realizzare uno spazio espositivo museale aperto al pubblico. Nello specifico si tratterebbe di una mostra-museo della civiltà contadina.
L’edificio è ubicato in zona residenziale di tipo B, nella quale le norme tecniche del PRG ammettono oltre alla “residenza, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e di ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro”.
Si ritiene che l’intervento rientri nella tipologia del cambio di destinazione d’uso da “commerciale” a “attrezzature collettive” – “servizi culturali – museali - mostre”. Si chiede se l’inquadramento della tipologia dell’intervento di "cambio di destinazione d’uso" e la prospettata futura destinazione d’uso siano corrette (destinazione museo – mostra, attrezzature collettive), se sulla base delle norme tecniche l’intervento possa considerarsi accoglibile e se sia necessario ricavare spazi a standard pubblici o privati.