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Affari generali

Notificazione alle persone giuridiche (Art. 145 C.P.C.)

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10 risultati di 62

Quesito del 05/03/2019

Notifica a ditta in liquidazione volontaria

Da visura camerale abbiamo rilevato che una ditta (xxx) è in liquidazione volontaria. Abbiamo ovviamente la necessità di emettere tutti gli avvisi fino al 2018 compreso. La domanda è: la notifica degli atti : 1 = va eseguita presso la sede legale, posta in altro Comune, con la dicitura XXX in liquidazione via xxx ? 2 - oppure presso il liquidatore e quindi XXX c/o liquidatore Sig. XXX Via XXX? - il nostro segretario comunale sostiene invece che, per non sbagliare, fare una duplice notifica per ogni avviso: una a XXX c/o legale rappresentante Sig. XXX ad XXX e l'altra a XXX c/o Liquidatore Sig. XXX via XXX. Quale è la forma corretta? Se nessuna delle 3 opzioni, quale altra è legittima/corretta?

Quesito del 05/03/2019

Ripetibilità delle spese di notifica

Nel caso in cui le A/R relative ad un avviso di accertamento, nonostante i soggetti interessati risultino a tutti gli effetti residenti nel comune, tornano indietro con scritto irreperibile o sconosciuto e si prosegue alla notifica tramite messo applicando l'art. 140 c.p.c. con altra A/R del messo, nella successiva iscrizione a ruolo vanno caricate le spese della prima e della seconda A/R? Inoltre nel caso in cui la A/R torna indietro con scritto compiuta giacenza e si prosegue sempre con notifica ex art. 140 c.p.c., nella successiva iscrizione a ruolo vanno caricate le spese della prima e della seconda A/R?

MEMOWEB n. 237 del 18/12/2018

Legge di Bilancio 2019: notificazioni a mezzo posta

Il DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 2021", approvato dalla Camera lo scorso 8 dicembre, approda al Senato. Tra le altre misure di interesse per gli enti locali, il testo in esame al Senato prevede novità in materia di notificazione postale degli atti giudiziari.

Art. 145 C.P.C. - (Notificazione alle persone giuridiche)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.