Raccolta, coordinata e annotata, di tutti i contratti dei dipendenti dagli enti locali nonchè le norme fondamentali
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MEMOWEB n. 176 del 16/09/2024
L'incarico di polizia giudiziaria non comporta l'aumento di stipendio
Cassazione: il semplice ottenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non configura automaticamente il diritto a un inquadramento nella categoria superiore né a differenze retributive
Quesito del 05/08/2024
Ente pubblico e contratto a chiamata
Si chiede, un dipendente di un comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno potrebbe svolgere extra-orario un incarico presso un privato sotto forma di contratto a chiamata?
Quesito del 06/06/2024
Comune in dissesto - distrazione spese legali
In seguito ad un procedimento penale di un dipendente comunale, che si è concluso con la sua assoluzione, il giudice ha predisposto che il pagamento delle spese legali e processuali siano a suo carico, ai sensi dell’art. 93 cpp. Pertanto, l’avvocato deve essere remunerato dal dipendente o dall’Ente? Inoltre, qualora dovesse vantare un credito contrattuale dal Comune, è necessario precisare che quest’ultimo è in stato di dissesto e che il nostro dipendente ha avuto il gratuito patrocinio.
Alla luce di ciò, si dovrebbe applicare l’istituto della distrazione? Il legale ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva, sostenendo che la distrazione è un istituto che non si applica in caso di vertenza penale. Dunque, si chiede come procedere.
Quesito del 04/03/2024
Calcolo esclusioni dalla spesa di personale: rinnovi contrattuali
Si chiede come calcolare i rinnovi contrattuali da escludere dalle spese di personale ai fini del rispetto del limite (media triennio 2011/2013).
ARAN
Contratto collettivo nazionale quadro
Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024
MEMOWEB n. 40 del 26/02/2024
ARAN: sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti
Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024
Quesito del 18/12/2023
Conferimento incarico ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2021
Considerato che, a seguito delle particolari e specifiche esigenze organizzative e gestionali del Comune, in ragione del notevole incremento di attività gravante sull’ Ufficio Tecnico Comunale, connessa all’attuazione degli interventi PNRR Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, Programmi di Utilizzo dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione e altri Piani di Investimento finanziati con fondi nazionali e regionali, che si affianca sul già poderoso carico operativo nella conduzione e gestione dei procedimenti in corso, accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, è intenzione di questa amministrazione comunale conferire un incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo - ex art. 7, comma 6, del d.lgs.165/2001 - per una durata massima di 36 mesi e non oltre il 31.12.2026, salvo proroghe delle attività finanziate, con oneri a carico del bilancio comunale, ad un “esperto con specifica esperienza e particolare specializzazione in ambito amministrativo giuridico” per attività di supporto al monitoraggio degli avvisi, alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché' della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti.
Si chiede se alla luce delle norme vigenti, fosse possibile conferire il suddetto incarico, nelle modalità e per le finalità sopra riportate, a un soggetto dipendente a tempo indeterminato in una società a responsabilità limitata alla quale l’Ente ha affidato servizi di manutenzione hardware e di supporto alle attività ordinarie di competenza dell’Ufficio di ragioneria.
Quesito del 12/12/2023
Verifica inadempimenti art.48 bis D.P.R. 602/73
Si chiede se bisogna fare la verifica inadempimenti prevista dall’art. 48 bis D.P.R. n.602/73 per i dipendenti e segretario generale anche nel caso di emissione di un solo cedolino, con netto superiore a 5 mila euro, per il pagamento sia dello stipendio di dicembre 2023 che della tredicesima mensilità.
Quesito del 04/12/2023
Assunzioni art.16 Legge 56/87 e art. 35, comma 1, lett. b) D.Lgs. 165/2001
Per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti Locali (introdotto dal vigente CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), questo Ufficio ritiene che per la copertura del profilo di Operatore Esperto (prima ascrivibile alla categoria B – B1) non sia più possibile procedere (ai sensi art. 16 – Legge 56/87) attraverso l’avviamento da parte degli uffici del lavoro ma occorra, invece, bandire un concorso pubblico o ricorrere allo scorrimento di graduatorie in corso di validità; ciò anche se per la copertura di tale profilo sia richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo accompagnato, però, dal possesso di una qualificazione professionale.
La perplessità concerne il constatare che alcune pubbliche amministrazioni continuano a pubblicare bandi di concorso che hanno per oggetto la copertura di posti di Operatori Esperti (ex categoria B-B1 CCNL Funzioni Locali) richiedendo come requisito di accesso il solo assolvimento della scuola media (anche se oggi si dovrebbe parlare più correttamente di assolvimento di obbligo scolastico come disciplinato dalla legge n. 296/2006 che ha elevato a dieci anni tale obbligo portandolo all’età anagrafica da sei ai 16 anni);
diversamente, altre pubbliche amministrazioni richiedono (ed ottengono) l’avviamento a selezione ai centri per l’impiego anche per la figura di Operatore Esperto, pur senza esplicitare il requisito del possesso di una specifica qualificazione professionale ma il solo assolvimento della scuola dell’obbligo;
questo Ufficio ritiene che le assunzioni di operatori esperti (ivi compresi i dipendenti da assumere per i profili ascrivibili alla ex categoria B, posizione giuridica B1) vanno necessariamente assunti attraverso un concorso dell’Ente (o uno scorrimento di graduatoria degli idonei) e non tramite l’avviamento dei centri per l’impiego;
a sostegno di tale tesi giova il fatto che il CCNL 16.11.2022, nella declaratoria dei profili professionali degli Enti Locali, prevede per l’ Operatore Esperto il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale, la quale ultima si riterrebbe conseguita esclusivamente mediante la partecipazione e superamento di corsi di formazione professionale aventi durata triennale o di specializzazioni come quelle degli operatori socio-sanitari.
Dunque, le domande che vorremmo sottoporre sono:
1. per la copertura di un posto di operatore esperto, occorre sempre bandire un Concorso Pubblico? E, dunque, non è più possibile ricorrere all’avviamento a selezione dei Centri per l’Impiego?
2. La specifica qualificazione professionale che dovrà accompagnare l’assolvimento dell’obbligo scolastico è da intendersi conseguita esclusivamente con la partecipazione a corsi di formazione professionale di durata almeno triennale o a specializzazioni come, ad esempio, quelle degli operatori socio sanitari?
3. Conseguentemente, le assunzioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987, per le quali è previsto l’avviamento a selezione da parte dei centri per l’Impiego, sono attualmente possibili solo per la copertura dei profili professionali appartenenti all’Area degli Operatori (ex categoria A degli Enti Locali)?
4. Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è sufficiente più il solo conseguimento della ex licenza di scuola media, ma occorre proseguire negli studi per almeno altri due anni (ovvero fino all’età anagrafica di anni 16, ciò per effetto della Legge n. 296/1996 – art. 1, comma 622)?
Quesito del 29/11/2023
Progressioni verticali in deroga
Il CCNL 16/11/2022 all’art. 13 ha previsto, a seguito del passaggio alle nuove aree professionali, la possibilità di accedere, nel periodo transitorio dal 01/04/2023 al 31/12/2025, dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione anche in assenza di laurea. Infatti, la Tabella C del citato CCNL prevede espressamente, raddoppiando l’esperienza maturata nella categoria inferiore da 5 a 10 anni, che possono accedervi anche i dipendenti privi di laurea ma in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Di diverso avviso sono i giudici amministrativi e, in particolare, il TAR per il Piemonte (sentenza n.716/2023). Secondo il TAR l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/01, nel conferire uno specifico mandato alla contrattazione collettiva di valorizzazione del personale già in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall’esterno, attraverso forme di progressione verticale attuate sulla base di criteri volti al riconoscimento dell’esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall’amministrazione, espressamente esclude che la deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno operi per «l’area di cui al secondo periodo» ossia «l’area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione», con la conseguenza che il legislatore nel demandare alla contrattazione collettiva sistemi di valorizzazione del personale già in servizio, conferma il principio secondo cui l’accesso all’Area Funzionari e Elevata Qualificazione è subordinato al possesso di un titolo di laurea.
Alla luce di quanto sopra indicato si chiede se questo Ente possa attivare le progressioni verticali dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione come disciplinate dal vigente CCNL del 16/11/2022 e quindi in deroga al titolo di studio.