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Tecnico LL. PP.

Demolizione e ripristino di opere o interventi realizzati abusivamente

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 230

Quesito del 20/11/2023

Acquisto parcheggi

Trattasi di area individuata come parcheggi pubblici, ceduta al comune negli anni 2000 a seguito del completamento di un Piano di Lottizzazione di area artigianale.
Una delle ditte lottizzanti e precedentemente esecutrice dei parcheggi, ci chiede la possibilità di acquisizione dei suddetti parcheggi per quanto riguarda la porzione di area prospiciente la loro proprietà.
Il Comune richiede se è possibile la cessione di tali parcheggi comprensivi delle aree di manovra alla Ditta richiedente ed in particolare le modalità di quantificazione della monetizzazione o valorizzazione dell’area oggetto di cessione.
Si richiede se esiste una possibilità considerato che il comune medesimo per quanto riguarda la mancata cessione degli standard urbanistici nei PL di aree artigianali applicare un valore al mq pari ad €. 50,00 come già effettuato nelle lottizzazioni approvate dai comuni nei precedenti anni o se invece il valore debba essere determinato in maniera diversa considerando nella stima del valore di cessione il valore originario dell’area compreso la stima dei costi delle opere di realizzazione dei parcheggi.

Quesito del 05/12/2023

Pagamento oneri condono

Premesso che l’Ufficio Tecnico sta ancora istruendo varie pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85 e 724/94 e che le stesse ad oggi non hanno ancora completato il proprio iter per carenza di documentazione tecnica e/o mancata acquisizione di pareri/nulla osta/autorizzazioni obbligatori e vincolanti, di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati presenti nel territorio comunale. Si evidenzia le richieste di documentazione integrativa risalgono al periodo ’86-’88, reiterate negli anni ’90 fino alle ultime risalenti al periodo 2010-2013.
In taluni casi è capitato che il richiedente il condono o il Tecnico incaricato, pur consapevoli della situazione istruttoria della pratica, abbiano richiesto all’Ufficio il conteggio degli oneri concessori (per abusi effettuati prima del 1977), affermando che lo stesso può essere effettuato indipendentemente dall’iter del condono ed utilizzando delle tabelle per l’Urbanizzazione Primaria e Secondaria relative all’anno di presentazione del condono stesso o, nella peggiore elle ipotesi, relative al momento che l’Ufficio sia in grado di effettuare il conteggio, sulla base della documentazione depositata agli atti. Questo Ufficio ritiene invece corretto e legittimo effettuarli prima del rilascio della concessione in sanatoria e quindi solo dopo che l’iter amministrativo della pratica si è concluso.
Si richiede cortesemente se:
1) in assenza di specifica normativa in materia ed in fase d’istruttoria di una pratica di condono come sopra specificato, quale criterio temporale l’Ufficio deve seguire per effettuare correttamente e legittimamente il calcolo degli oneri concessori, senza rischiare d’incorrere in un eventuale danno erariale per l’Ente;

2) in fase di calcolo degli oneri concessori, anche le superfici ed i volumi non residenziali ad uso pertinenziale (cantine, magazzini o altri vani interrati o fuori terra e garages non interrati), devono versarli o meno in forma ridotta e, in caso di risposta affermativa, quale è la % di riduzione e la normativa di riferimento.

NOTA OPERATIVA n. 237 del 11/12/2023

Sottotetto sul lastrico solare: è nuova costruzione, serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la creazione di un sottotetto sul lastrico solare dell'edificio costituisce una trasformazione edilizia che necessita del permesso di costruire per essere assentita

NOTA OPERATIVA n. 235 del 06/12/2023

La copertura del campo da padel richiede il permesso di costruire

Tar Puglia: la copertura dei campi da padel non rientra nel campo applicativo dell'art. 6, comma 1, lett. e bis del Testo Unico Edilizia, cioè nell'attività edilizia libera (opere stagionali e precarie), ma necessita di permesso di costruire per essere assentita

Quesito del 02/11/2023

Realizzazione parcheggi art. 9 L.122/1989

L'art. 9, comma 1 della L. 122/1989 consente la possibilità di realizzare parcheggi in locali posti a piano terreno di fabbricati da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

Orbene, fermo restando che è da ritenere pacifico il fatto che per un locale attualmente destinato, per esempio, a magazzino posto a piano terreno di un fabbricato in centro storico sia possibile il cambio di destinazione d'uso in garage con l'apposizione del vincolo di pertinenzialità, oltre alla possibilità di ampliare la porta di ingresso poiché le misure attuali non consentirebbero un'agevole manovra di accesso al suo interno e ciò anche in deroga alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico (che per altro non lo consentirebbero), è altrettanto possibile ampliare solo la porta di un già preesistente garage, stante il fatto che pur essendo garage, le attuali dimensioni non consentono un agevole accesso al suo interno e quindi di fatto impediscono l'effettivo utilizzo del locale?

Si potrebbe sostenere che, siccome il locale è già garage (ma non risulta ancora costituito un vincolo di pertinenzialità come richiede la norma che quindi parere di chi scrive potrebbe trovare adesso una prima applicazione ) e quindi é già realizzato, non è possibile applicare l'art. 9 della L.122/1989 ..... e se il locale non soddisfa le nuove esigenze del proprietario, essendo la larghezza dell'apertura di misura ridotta, dovrà utilizzare un mezzo più piccolo.



Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.

21 ottobre
2024

Fondo Demolizioni opere abusive: trasmissione richiesta di contributo

Scadenza per la presentazione in via digitale delle istanze di contributo a carico del Fondo demolizioni delle opere abusive

NOTA OPERATIVA n. 233 del 04/12/2023

Tettoie: tra permesso di costruire ed edilizia libera

CGA Sicilia: il titolo abilitativo serve se, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell'edificio, mentre non serve ove loro conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono

NOTA OPERATIVA n. 232 del 01/12/2023

Terzo Condono edilizio: l'ampliamento in zona vincolata non è sanabile

Tar Campania: niente condonabilità, in base all'art.32 comma 27 lettera d) della legge 326/2003 (DL 269/2003), se c'è anche un piccolo aumento di volume in zona vincolata

NOTA OPERATIVA n. 227 del 24/11/2023

Tettoie e pergotende: in zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica si demolisce

Consiglio di Stato: neppure le opere precarie e pertinenziali, come ad esempio una piccola pergotenda, sfuggono alla demolizione in zona tutelata senza l'ok della Soprintendenza, cioè senza aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica

NOTA OPERATIVA n. 225 del 22/11/2023

Cambi di destinazione d'uso tra aree non omogenee: serve il permesso di costruire

Tar Lazio: il cambio di destinazione d'uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, soggiace ormai al permesso di costruire, e ciò al pari della ristrutturazione edilizia c.d. "pesante".