16 settembre 2025
Dal Memoweb n.174 del 16/09/2025
E’ consentita la video ripresa personale durante lo svolgimento del consiglio comunale? A questa domanda ha fornito un chiarimento il Ministero dell’Interno (Affari Interni) nel parere del 10 settembre 2025.
Un consigliere comunale ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di registrare con il proprio cellulare il suo intervento in consiglio per poi diffonderlo sui social. Il presidente del consiglio comunale ha respinto la richiesta e la Prefettura ha trasmesso il quesito per un parere.
L’Amministrazione richiama quanto già espresso in precedenti orientamenti: il consiglio comunale gode di autonomia organizzativa (art. 38, c. 3, TUEL) e spetta a esso disciplinare, con apposito regolamento, ogni aspetto legato al funzionamento delle sedute, incluse le modalità di registrazione e diffusione dei lavori.
In assenza di una disciplina specifica, come confermato anche dal TAR Veneto (sent. n. 826/2010), non possono essere garantite le tutele previste dal codice in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che il sindaco o il presidente del consiglio non possono autorizzare in modo estemporaneo le riprese video da parte dei singoli partecipanti.
Nel caso concreto, il comune dispone di un regolamento sull’uso della pagina Facebook istituzionale, ma non di un regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Secondo l’art. 7 TUEL, l’adozione di tali regolamenti rientra nella competenza del consiglio comunale e costituisce lo strumento necessario per disciplinare in maniera chiara la materia.
Pertanto, senza una norma regolamentare che autorizzi le riprese, il consigliere non può filmare con il cellulare i propri interventi per poi pubblicarli sui social.
Lo stesso principio vale anche per le riunioni in videoconferenza o in modalità mista: come già indicato nella circolare n. 33/2022, è indispensabile un regolamento ad hoc che garantisca trasparenza, pubblicità delle sedute, tutela dei dati personali e regolare svolgimento dei lavori.
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