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Memo

30 gennaio 2017

Attività di somministrazione alimenti e bevande: revoca autorizzazione e onere motivazionale

Tar Veneto: in caso di irrogazione della più grave sanzione della revoca dell'autorizzazione, oltretutto in un caso in cui non sussistono precedenti contestazioni di violazioni amministrative nei confronti del soggetto privato, l'onere motivazionale diviene ancor più necessario e stringente

Con sentenza 1409/2016 del 19 dicembre scorso, il Tar Veneto ha stabilito che, qualora il comune decida di irrogare la più grave sanzione della revoca dell'autorizzazione (nel caso di specie, alla somministrazione di alimenti e bevande), oltretutto in un caso in cui non sussistono precedenti contestazioni di violazioni amministrative nei confronti del soggetto privato, l'onere motivazionale diviene ancor più necessario e stringente, dovendosi dare puntualmente conto delle motivazioni poste a base del più gravoso carico afflittivo imposto al privato.

Il Tar Veneto ha altresì confermato la legittimità dell'ordine del comune di cessare immediatamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in considerazione del fatto che il titolare del locale non aveva mai "presentato al Suap alcuna documentazione, né richiesta di autorizzazione, per l’apertura di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo". Pertanto si ritiene che lo stesso "abbia impropriamente utilizzato la licenza di Polizia amministrativa in suo possesso, finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, per esercitare invece l'attività di pubblico spettacolo, in violazione della normativa vigente".

Viene richiamato, nella fattispecie, l'art.68 del T.U.L.P.S, secondo cui il locale non può cambiare la sua natura per effetto dell'evento organizzato, che deve essere complementare ed accessorio, rispetto all'attività principale di somministrazione, e deve svolgersi senza la presenza di elementi tali da configurare la trasformazione in un vero e proprio locale di pubblico spettacolo.

Nel caso specifico, invece, il locale era stato adibito ad attività di pubblico spettacolo e la somministrazione di bevande era divenuta prettamente accessoria ed ancillare rispetto all'attività di ballo.

In allegato, la sentenza 1409/2016 del Tar Veneto.

Sezioni dedicate all'argomento

Trasferimento della titolarità di un pubblico esercizio e altre variazioni. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il trasferimento della sede dell’esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Somministrazione di alimenti e bevande, ricevute delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di un pubblico esercizio a carattere permanente o stagionale

Esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad atri complessi ricettivi. Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati

Somministrazione di alimenti e bevande nei seguenti esercizi: sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago. Segnalazione certificata di ini

Somministrazione di alimenti e bevande nei mezzi di trasporto pubblico. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Attività in scuole, ospedali, comunità religiose ecc. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di somministrazione di alimenti e bevande

Attività esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche. Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di somministrazione di alimenti e bevande

Somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

A - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate

B - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate

A - Attività di somministrazione al domicilio del consumatore

B - Somministrazione in esercizi posti nelle aree di servizio autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime

C - Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno natura di enti non commerciali

F - Attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico

E - Somministrazione nelle scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

D - Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali e che hanno natura di Enti non commerciali ex artt. 148 e149, D.P.R. n. 917/1986 (IN ZONE TUTELATE)

G - Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Commercio

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