6 luglio 2026

Il decreto-legge 108/2026 “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità” ha introdotto, all’art.12, misure transitorie e urgenti per garantire la continuità dell’identificazione personale e dei rapporti giuridici nelle more del completo passaggio dalla carta d’identità cartacea alla carta d’identità elettronica (CIE).
Per tutti i rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea sia stata utilizzata per identificare le parti, il documento mantiene piena validità fino alla propria scadenza naturale, limitatamente a quel rapporto contrattuale.
Fino al 31 gennaio 2027, la carta d’identità cartacea non scaduta, nelle more del rilascio della CIE, può essere utilizzata:
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi;
per l’esercizio di diritti fondamentali;
per l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
per consegna di posta e atti giudiziari;
per operazioni bancarie, finanziarie o postali (ritiro o deposito di denaro).
Fino al 31 dicembre 2027, in situazioni di urgenza e in attesa del rilascio della CIE, il sindaco può rilasciare un documento d’identità provvisorio, con le seguenti caratteristiche:
validità massima di sei mesi;
non rinnovabile;
conforme a un modello ministeriale;
da restituire obbligatoriamente al Comune al momento del ritiro della CIE.
Il documento provvisorio:
è considerato carta valori;
costituisce titolo valido per l’espatrio, ai sensi della normativa di pubblica sicurezza;
è soggetto alle regole previste per i documenti di identità, in quanto compatibili.
Al momento del rilascio, il Comune deve informare il cittadino che alcuni Stati esteri potrebbero non accettarlo per l’ingresso nel proprio territorio.
Guarda i nostri video tutorial: brevi video che guidano l'utente, passo passo, all'utilizzo delle varie funzionalità del portale.