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Quesito

Quesito del 21 gennaio 2026

Attività di vendita alimentare e somministrazione di alimenti e bevande

In materia di attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande, si chiede di chiarire se, ai fini della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (disciplina del commercio), la manipolazione, preparazione o trasformazione degli alimenti (ad es. cottura, assemblaggio, porzionatura) costituisca un elemento giuridicamente rilevante per qualificare l’attività come somministrazione anziché come vendita al dettaglio nel settore alimentare. In particolare, si domanda se, in assenza della messa a disposizione di spazi, arredi o servizi destinati al consumo sul posto (quali tavoli, sedute, piani di appoggio, servizi igienici), l’attività possa essere comunque qualificata come somministrazione per il solo fatto che l’esercente manipoli o prepari gli alimenti. Si richiede inoltre di indicare i riferimenti normativi e, se esistenti, orientamenti giurisprudenziali o ministeriali, chiarendo la distinzione tra profilo igienico-sanitario (Reg. CE n. 852/2004) e qualificazione amministrativa dell’attività commerciale.
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