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MEMOWEB n. 14 del 23/01/2017

Demografici

Attribuzione doppio cognome:l'Ufficiale di Stato Civile dovrà accogliere l'istanza.

La circolare n.1/2017 dei Servizi Demografici, in attuazione della recente sentenza 286/2016 della Corte Costituzionale, stabilisce che l'Ufficiale di Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire al figlio il doppio cognome

Con circolare n.1/2017 del 19 gennaio, il Ministero dell'Interno (Servizi Demografici) da attuazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale in tema di attribuzione del cognome materno ai figli.

Nella fattispecie, la pronuncia 286/2016 della Consulta (come già segnalato nel Memoweb n.237 del 23.12.2016) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ. (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, terzo comma cod. civ. (cognome dell'adottato) nella parte in cui non consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione

Pertanto, si evidenzia nella circolare, viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno.

In conseguenza di ciò, il Ministero stabilisce che l'ufficiale dello Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione.

In allegato: