MEMOWEB n. 35 del 21/02/2014
Ragioneria
Non sono iscrivibili tra le spese conto terzi quelle che comportano autonomia decisionale da parte dell'ente
Nel parere della Corte dei conti Lazio si afferma che quelle spese effettuate dal Comune a tutela di un interesse pubblico e in sostituzione del terzo inadempiente, pur se destinate ad essere interamente rimborsate non possono essere indicate nel capitolo "spese conto terzi".
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